TAR Catania, sez. I, sentenza 2016-06-16, n. 201601621

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2016-06-16, n. 201601621
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201601621
Data del deposito : 16 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00320/2005 REG.RIC.

N. 01621/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00320/2005 REG.RIC.

N. 01442/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 320 del 2005, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
P C, rappresentato e difeso dagli avv.ti A S e D P, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania in Catania, via Milano, n. 42a;

contro

Comune di Lipari (ME), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. L Z, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania in Catania, via Milano, n. 42a;

sul ricorso numero di registro generale 1442 del 2006, proposto da:
B M T, rappresentata e difesa dagli avv.ti A S e D P, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania in Catania, via Milano, n. 42a;

contro

Comune di Lipari (ME), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. L Z, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. per la Sicilia, sezione di Catania in Catania, via Milano, n. 42a;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 320 del 2005:

quanto al ricorso introduttivo

- del provvedimento del Dirigente del 2° Servizio Controllo del Territorio del Settore Sviluppo e tutela del Territorio del Comune di Lipari, prot. n. 43614 del 1° dicembre 2004 (notificato il 7 dello stesso mese), di rigetto dell’istanza di condono edilizio avanzata dal ricorrente per la costruzione di una porzione immobiliare del fabbricato adibito ad attività commerciale in località Porto dell’isola di Vulcano, in quanto ricadente nella zona di inedificabilità regolata dall’art. 15, lett. a), della l.r. n. 78/1976, come previsto dall’art. 23, comma 10, della l.r. n. 37/1985;

quanto al primo ricorso per motivi aggiunti

- dell’ordinanza n. 65/05 del Dirigente del 3° Settore Sviluppo e Tutela del Territorio, II Servizio Illeciti e Sanatoria del Comune di Lipari, prat. n. 101/05 del 17 maggio 2005 (notificata il 24 dello stesso mese), di demolizione con rimessa in pristino dei luoghi, della medesima porzione;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti

- del verbale prot. n. 2812/PM del 19 ottobre 2005 di constatazione dell’inottemperanza del ricorrente alla citata ordinanza di demolizione;

quanto al terzo ricorso per motivi aggiunti

- dell’ordinanza del Capo Area del 3° Settore Sviluppo e Tutela del Territorio del Comune di Lipari n. 6 dell’11 gennaio 2006 (notificata il 20 marzo dello stesso anno), di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere e della relativa area di sedime, con conseguente trascrizione nei registri immobiliari;

quanto al quarto ricorso per motivi aggiunti

- dell’avviso di immissione in possesso n. 27776 del 24 ottobre 2014, con cui si avverte che il giorno 5 dicembre 2014, alle ore 9,00 avverrà l’immissione nell’immobile in questione.

Quanto al ricorso n. 1442 del 2006

quanto al ricorso introduttivo

- del provvedimento del Dirigente del 2° Servizio Controllo del Territorio del Settore Sviluppo e tutela del Territorio del Comune di Lipari, prot. n. 43614 del 1° dicembre 2004, di rigetto dell’istanza di condono edilizio avanzata da C P per la costruzione di una porzione immobiliare del fabbricato adibito ad attività commerciale in località Porto dell’isola di Vulcano, in quanto ricadente nella zona di inedificabilità regolata dall’art. 15, lett. a), della l.r. n. 78/1976, come previsto dall’art. 23, comma 10, della l.r. n. 37/1985;

- dell’ordinanza n. 65/05 del Dirigente del 3° Settore Sviluppo e Tutela del Territorio, II Servizio Illeciti e Sanatoria del Comune di Lipari, prat. n. 101/05 del 17 maggio 2005, di demolizione con rimessa in pristino dei luoghi, della medesima porzione;

- del verbale prot. n. 2812/PM del 19 ottobre 2005 di constatazione dell’inottemperanza di C P alla citata ordinanza di demolizione;

- dell’ordinanza del Capo Area del 3° Settore Sviluppo e Tutela del Territorio del Comune di Lipari n. 6 dell’11 gennaio 2006, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle relative opere e della relativa area di sedime, con conseguente trascrizione nei registri immobiliari;

quanto al secondo ricorso per motivi aggiunti

- dell’avviso di immissione in possesso n. 27776 del 24 ottobre 2014, con cui si avverte che il giorno 5 dicembre 2014, alle ore 9,00 avverrà l’immissione in possesso relativamente all’immobile in questione.

Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione, in entrambi i giudizi, del Comune di Lipari (ME);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 aprile 2016 la dott.ssa E M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo n. 320 del 2005, il ricorrente C P - nel riferire di essere proprietario di una porzione del piano terra del fabbricato a due elevazioni f.t. adibito ad attività commerciale, sito in località Porto dell’isola di Vulcano, censito in catasto al foglio n. 3, particella 113 (sub/b) - impugnava il provvedimento in epigrafe di rigetto dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria ex art. 31 della l. n. 47/1985, come recepita e modificata dalla l.r. n. 37/1985, dallo stesso avanzata relativamente a tale porzione (prat. n. 1877, relativa alla part. n. 113 sub/b) l’11 settembre 1986, rappresentando a tal fine quanto segue:

- con verbale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Lipari del 23 marzo 1984 veniva constatata l’esecuzione di lavori di “ demolizione abusiva e ricostruzione in ampliamento di un fabbricato p.t. esistente, giusta aerofotogrammetria, costituito da muratura ordinaria con solaio di copertura in c.a., occupando un superficie complessiva di circa mq. 68,10 di cui mq. 45 esistenti e mq. 23,10 in ampliamento, realizzando un volume complessivo di circa mc. 197,49”;

- egli, pertanto, avanzava istanza di condono, relativamente alla quale, dopo oltre diciassette anni, il Comune di Lipari comunicava, con nota del 15 novembre 2004, prot. 40695, l’avvio del procedimento di rigetto, ricadendo - a parere dei tecnici comunali - le opere all’interno della fascia di inedificabilità di centocinquanta metri dal mare di cui all’art. 15, lett. a), della l.r. n. 78/1976;

- il ricorrente, con nota del 15 novembre 2004 deduceva in merito come l’intervento edilizio realizzato fosse di mera ristrutturazione e, pertanto, ammesso anche all’interno di detta fascia di rispetto;

- ciò nonostante, il Comune con l’impugnato provvedimento rigettava, ai sensi dell’art. 23, comma 10, della l.r. n. 37/1985, l’istanza di condono, attesa l’ubicazione delle opere in zona inedificabile.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di doglianza:



1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976 e dell’art. 2 della l.r. n. 65/1981;
Eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto di istruttoria: lamenta al riguardo parte ricorrente come l’amministrazione comunale avrebbe illegittimamente rigettato l’istanza in questione senza aver preventivamente valutato, attesa la colpevole assenza di P.R.G., la reale situazione urbanistica dei luoghi tipica della z.t.o. “ B ”, idonea di per sé a precludere l’applicabilità del vincolo di inedificabilità, invece richiamato nell’impugnato provvedimento;



2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 della l.r. n. 78/1976, dell’art. 31 della l. n. 457/1978 e dell’art. 10 della l.r. n. 26/1986;
Difetto di istruttoria: deduce il ricorrente come il Comune avrebbe omesso di accertare come l’attuale costruzione sia la risultante di mere attività di manutenzione e ristrutturazione dell’originario fabbricato, in quanto tali realizzabili anche nella fascia di rispetto di cui al citato art. 15;



3. Eccesso di potere per violazione della circolare dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente 31 agosto 1985, n. 2;
Difetto di istruttoria: sostiene parte ricorrente come il diniego in questione sarebbe stato emanato senza la preventiva acquisizione del prescritto parere obbligatorio (non vincolante) della commissione edilizia comunale di cui alla l. n. 1150/1942;



4. Violazione e falsa applicazione dell’art. 26, comma 11 bis , della l.r. n. 37/1985 e dell’art. 3 della l.r. n. 10/1991;
Eccesso di potere per travisamento dei fatti e motivazione insufficiente: deduce sotto tale aspetto il ricorrente l’omessa richiesta del necessario parere igienico – sanitario.

Con atto successivo, il ricorrente proponeva un primo ricorso per motivi aggiunti avverso la relativa ordinanza di demolizione del fabbricato, assumendone l’illegittimità, oltre che derivata (in relazione all’illegittimità del presupposto diniego di sanatoria, già eccepita con il ricorso introduttivo), anche in via diretta per asserita violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e dell’art. 8 della l.r. n. 10/1991, atteso l’omesso avviso di avvio del relativo procedimento amministrativo.

Con ulteriori ricorsi per motivi aggiunti, il medesimo ricorrente impugnava, altresì, il verbale di constatazione di inottemperanza all’ordine di demolizione del fabbricato in questione e la conseguente ordinanza di acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle relative opere abusive, deducendone l’illegittimità derivata in relazione all’illegittimità degli atti presupposti, già fatta valere con i superiori ricorsi, nonché propria dell’ordinanza di acquisizione per violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 47/1985 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e mancanza dei presupposti, in relazione alla mancata esatta individuazione della porzione di fabbricato oggetto di acquisizione e all’omessa valutazione della circostanza che la demolizione e, quindi, la successiva acquisizione compromettessero la restante struttura.

Con autonomo ricorso introduttivo n. 1442 del 2006, la ricorrente M T B – nel riferire di essere l’unica proprietaria dell’intero fabbricato in questione, ivi compresa la porzione al piano terra (part. n. 113 sub/b) – impugnava gli stessi provvedimenti relativi a tale porzione, evidenziando come essa ne sarebbe venuta a conoscenza del tutto causalmente, essendo gli stessi stati erroneamente emessi nei confronti di C P (il di lei marito).

In particolare, la ricorrente (assistita dal medesimo legale di C P), oltre a proporre i medesimi motivi di impugnazione già proposti con il ricorso introduttivo n. 320 del 2005 ed i successivi ricorsi per motivi aggiunti, deduceva, altresì, l’illegittimità di tutti tali atti (sia di quello di diniego, sia dei successivi provvedimenti sanzionatori) in relazione alla loro mancata notifica in suo favore, assumendo di essere lei l’unico soggetto destinato a subirne gli effetti, in quanto unica e sola proprietaria dell’immobile.

Con atto depositato il 1° dicembre 2014 nell’ambito del ricorso iscritto al n. 320 del 2005, il ricorrente C P proponeva un quarto ricorso per motivi aggiunti, in cui egli - dopo aver rappresentato, diversamente da quanto riferito nei precedenti ricorsi, che il fabbricato in questione, compresa la porzione immobiliare per cui è causa (part. 113 sub/b), sarebbe di proprietà della moglie M T B e che l’istanza di sanatoria era stata da lui presentata in qualità di mero “ comodatario per un brevissimo periodo ” - impugnava, infine, (previa sospensiva, come da successiva istanza depositata il 15 dello stesso mese) il relativo avviso di immissione in possesso emesso nei suoi confronti, assumendone l’illegittimità sotto i seguenti motivi:

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