TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-18, n. 202400200

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-18, n. 202400200
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400200
Data del deposito : 18 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/09/2024

N. 00309/2024 REG.RIC.

N. 00200/2024 REG.PROV.CAU.

N. 00309/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 309 del 2024, proposto da

A M, rappresentata e difesa dall'avvocato E O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato R L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

M M, S G, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza n. 18 del 22.04.2024 emessa dall''Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Veterinario e Sanità Animale, nei confronti della sig.ra Mammoliti Antonia, notificata in data 7.05.2024, avente ad oggetto l''ordine di abbattimento e distruzione di n. 29 suini entro il termine perentorio di 15 giorni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Asp di Reggio Calabria;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2024 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l’ordinanza n. 106 del 13 giugno 2024 con cui la Sezione ha disposto che la ricorrente e l’ASP provvedessero, ciascuno per quanto di propria competenza, ad assolvere agli adempimenti necessari alla corretta identificazione dei suini e all’adeguamento dell’allevamento alle misure di biosicurezza, onerando l’ASP di prescrivere tutte le misure precauzionali e le soluzioni di natura tecnica necessarie alla prevenzione epidemiologica che la parte privata dovrà rispettare e la parte privata di offrire la massima collaborazione proponendo all’ASP - anche nel caso in cui la stessa ometta di dettare le dovute prescrizioni - le misure e le soluzioni che intenda porre in essere per prevenire il rischio epidemiologico e per conformarsi alle disposizioni vigenti;

Considerato che con la stessa ordinanza è stato, altresì, disposto che l’adozione delle suddette misure si perfezionasse entro e non oltre l’8 luglio 2024 con onere a carico della parte più diligente di provvedere, entro il successivo 10 luglio 2024, al deposito telematico di tutta la documentazione attestante l’avvenuto adeguamento dell’allevamento alle vigenti disposizioni;

Vista la successiva ordinanza n. 151 del 18 luglio 2024 con cui il Collegio, dato atto che in data 10 luglio 2024 la ricorrente ha versato in atti le certificazioni attestanti i prelievi effettuati sui suini in data 8 luglio 2024, ha ulteriormente disposto:

- che le parti provvedessero al deposito entro e non oltre il 6 settembre 2024 di idonea documentazione relativa agli esiti dei prelievi effettuati;

- che l’ASP provvedesse al deposito, entro il successivo 10 settembre 2024, di una documentata relazione di chiarimenti in ordine alla idoneità delle azioni intraprese ai fini dell’adeguamento allevamento alle misure di biosicurezza;

Considerato che in data 5 settembre 2024 la ricorrente ha versato in atti tre documenti denominati “esito prelievo” che, tuttavia, non sono altro che le identiche certificazioni prodotte in data 10 luglio 2024 attestanti i prelievi effettuati e non anche gli esiti degli stessi;

Ritenuto, pertanto, in mancanza di prova dello stato di salute dei suini nonché dell’avvenuto adeguamento dell’allevamento alle vigenti disposizioni, di dovere rigettare la domanda cautelare pur sussistendo giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

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