TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-08-21, n. 202415902
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Testo completo
Pubblicato il 21/08/2024
N. 15902/2024 REG.PROV.COLL.
N. 12394/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12394 del 2023, proposto da
Hippogroup Cesenate S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Matilde Tariciotti, Luca Giacobbe, Claudia Menichini, con domicilio digitale come in atti;
contro
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
-della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, Ufficio Bingo, prot. n. 448203/RU del 27 luglio 2023, recante il diniego all''''istanza presentata dalla ricorrente in data 23 giugno 2023 per l''''ottenimento del formale esonero dal pagamento del canone di concessione per il periodo necessario alla conclusione dei lavori di rifacimento della sala Hippodome, resisi necessari a seguito dei gravi eventi metereologici del mese di maggio 2023 che ne hanno causato la devastazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente - concessionaria per l’esercizio del gioco del Bingo – ha impugnato il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito DM) ha rigettato l’istanza finalizzata ad ottenere l’esonero dal pagamento dei canoni mensili di esercizio in proroga della concessione, per il periodo in cui la raccolta di gioco era preclusa dall’inagibilità della sala gestita dalla ricorrente determinata dai gravi eventi alluvionali che hanno colpito la Regione