TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-08-21, n. 202415902

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2024-08-21, n. 202415902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202415902
Data del deposito : 21 agosto 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/08/2024

N. 15902/2024 REG.PROV.COLL.

N. 12394/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12394 del 2023, proposto da
Hippogroup Cesenate S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M T, L G, C M, con domicilio digitale come in atti;

contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

-della nota dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Giochi, Ufficio Bingo, prot. n. 448203/RU del 27 luglio 2023, recante il diniego all''''istanza presentata dalla ricorrente in data 23 giugno 2023 per l''''ottenimento del formale esonero dal pagamento del canone di concessione per il periodo necessario alla conclusione dei lavori di rifacimento della sala Hippodome, resisi necessari a seguito dei gravi eventi metereologici del mese di maggio 2023 che ne hanno causato la devastazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 la dott.ssa G V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società ricorrente - concessionaria per l’esercizio del gioco del Bingo – ha impugnato il provvedimento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (di seguito ADM) ha rigettato l’istanza finalizzata ad ottenere l’esonero dal pagamento dei canoni mensili di esercizio in proroga della concessione, per il periodo in cui la raccolta di gioco era preclusa dall’inagibilità della sala gestita dalla ricorrente determinata dai gravi eventi alluvionali che hanno colpito la Regione Emilia Romagna nel maggio 2023.

2. Il provvedimento di diniego dell’esonero si fondava esclusivamente sul rilievo che il canone di concessione in questione non fosse contemplato tra le categorie di prestazioni patrimoniali non dovute dagli abitanti delle zone colpite dall’alluvione ai sensi del D.L. 1° giugno 2023, n. 61, recante “ Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 ”, che aveva dichiarato lo stato di emergenza.

3. La società ricorrente ha impugnato il suddetto provvedimento deducendo l’errata applicazione delle disposizioni e dei principi generali in materia di concessioni amministrative (art. 165 co. 6 d.lgs. n. 50/2016, art. 9 d.lgs. n. 36/2023, art. 2 Cost e artt. 1460, 1463 e 1464 cc), che impongono ad ADM di rimediare alle eventuali condizioni di squilibrio eventualmente occorse nello svolgimento del rapporto concessorio ed alla sospensione dell’attività dovuta ad eventi di forza maggiore.

4. ADM si è costituita in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto e concludendo per il rigetto del ricorso.

5. Con il decreto n. 6504 del 22 settembre 2023, detto provvedimento veniva sospeso fino all’esame collegiale della domanda cautelare, previa presentazione di una garanzia fideiussoria a copertura della somma non pagata;
garanzia che, il ricorrente provvedeva a fornire e depositare in giudizio (sotto forma di estensione della durata della fideiussione già in essere fino al 31 dicembre 2024;
cfr. doc. n. 10, 11 e 12).

6. Con ordinanza n. 6868 del 12 ottobre 2023, il Collegio confermava il provvedimento cautelare alla luce dell’evidente periculum e di un bilanciamento dei contrapposti interessi che vedeva prevalere quello del ricorrente a conservare “la res adhuc integra fino alla decisione definitiva della causa nel merito”.

7. All’udienza del 19 giugno 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.

8. Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato nei limiti che di seguito si illustrano.

9. In primo luogo si rileva che il provvedimento impugnato è inficiato da un evidente difetto di motivazione in quanto il diniego dell’esonero viene argomentato esclusivamente in relazione alla mancata previsione legislativa di una specifica esenzione dal versamento del canone laddove l’istanza della ricorrente si fondava, invece, sulla pretesa che il canone non fosse dovuto in quanto la raccolta non poteva essere esercitata per causa non imputabile alla società ricorrente ma dovuta a forza maggiore (ossia gli eventi alluvionali).

10. Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’Agenzia avrebbe dovuto accogliere l’istanza di esonero dal pagamento del canone presentata dalla ricorrente quantomeno per il periodo di durata dello stato di emergenza dichiarato dal D.L. 1° giugno 2023, n. 61 (ed eventuali sue proroghe).

11. La non contestata riconducibilità dell’inagibilità della sala agli eventi alluvionali doveva necessariamente, in ossequio ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione dei contratti, condurre alla positiva valutazione dell’istanza quantomeno per il periodo in cui il legislatore aveva ritenuto di riconoscere la sussistenza di uno stato di emergenza nel territorio in questione.

12. Sebbene la normativa emergenziale non prevedesse espressamente l’esonero dal pagamento del canone concessorio, la ratio legis - chiaramente di favore e agevolazione per la popolazione colpita dall’alluvione - avrebbe dovuto anch’essa condurre all’accoglimento dell’istanza seppur limitatamente al periodo di durata dello stato di emergenza.

13. Non è, infatti, legittima la pretesa della ricorrente di ottenere l’esonero dal pagamento del canone sino alla data imprecisata di ripristino dell’operatività della sala in quanto laddove tali lavori dovessero avere una durata superiore a quella dello stato di emergenza, ben potrebbe la ricorrente richiedere il trasferimento, anche solo temporaneo, presso altri locali.

14. Ciò detto, il provvedimento impugnato deve essere annullato con la conseguenza che ADM dovrà rideterminarsi sull’istanza presentata dalla ricorrente nel rispetto dei limiti conformativi derivanti dalla presente decisione, fatta salva la possibilità di richiedere una ulteriore estensione della garanzia per il periodo ritenuto necessario a tutelare le ragioni creditorie dell’amministrazione.

15. Tenuto conto della peculiarità della fattispecie e della novità della questione, il Collegio ritiene che le spese del giudizio possano essere compensate tra le parti.

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