TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-05-28, n. 202410792
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Testo completo
Pubblicato il 28/05/2024
N. 10792/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01412/2021 REG.RIC.
N. 12622/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1412 del 2021, proposto da
Patronato Sias, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Allegra e Silvia Allegra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Valadier, 53;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
nei confronti
Patronato MI;
Inail, in persona del direttore p.t. della Direzione centrale rapporto assicurativo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luciana Romeo e Lucia Puglisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’ufficio legale Inail in Roma, via IV Novembre, 144;
Inps, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 12622 del 2021, proposto da
Patronato Sias, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Allegra e Silvia Allegra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, via Valadier, 53;
contro
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;
nei confronti
Inail, in persona del direttore p.t. della Direzione centrale rapporto assicurativo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Puglisi e Luciana Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Inps, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Epasa-Itaco, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Enrico Scoccini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto nazionale di assistenza ai cittadini - Inac e Istituto nazionale di assistenza e di patronato per l’artigianato - Inapa, in persona dei rispettivi rappresentanti legali p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Marina Gentile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Patronato MI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Corrado Carrubba e Raffaella Chiummiento, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via Salaria, 103;
E.P.A.C.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Saveria Aversa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Patronato I.N.A.P.I. - Istituto nazionale assistenza piccoli imprenditori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Carmelo Moschella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Patronato IN Cisl (Istituto Nazionale Assistenza Sociale), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Maria Mastinu, Franco Pilia, Sarah Schiaparelli e Carlo Pilia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Patronato IN Cgil, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Sanino e Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, v.le Parioli, 180;
Patronato LI, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Marina Milli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso avvocato in Roma, p.le Clodio, 8, sc. C;
A.C.A.I. - E.N.A.S., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Carlo Fratello e Francesco Lo Presti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Istituto di tutela e assistenza dei lavoratori - Ital, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Geraci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Enapa, 50&Più Enasco, EN - AL, Epas, Enac, Inpal, Labor, Sbr, Se.N.A.S., Inpas, E.N.A.S.C., Epac;
per l’annullamento
(ric. r.g. n. 1412 del 2021)
- del decreto della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 481 dell’11.11.2020, con il quale sono stati fissati i criteri di calcolo e disposti i pagamenti delle somme dovute (per finanziamento pubblico dei patronati italiani) per la seconda anticipazione dell’anno 2019;
- del provvedimento di data e contenuto sconosciuti, della cui esistenza si desume dalla comunicazione del 19.11.2020 (per scrupolo anch’essa impugnata ancorché atto non provvedimentale), con cui è stato deciso di pagare al ricorrente SIAS la somma di euro 384.654,00 per l’attività 2020 ex art. 18 del d.l. n. 104/2020;
(ric. r.g. n. 12622 del 2021 per la riassunzione del ric. r.g. n. 999/2020)
- della comunicazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, notificata il 22 novembre 2019, dei decreti della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali datati 7.12.2018, 5.11.2018, 14.11.2018, 22.3.2018, 30.10.2017, 17.3.2017, 13.3.2019, 3.4.2019, 10.4.2019, 17.4.19, 16.5.19, 27.6.19, 20.11.2019, 28.11.2019 (contenenti criteri di calcolo e motivazione dei pagamenti delle somme dovute agli Istituti di Patronato quali anticipazioni e saldi dei finanziamenti pubblici);
(mm.aa.)
- del decreto della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 18.3.2020 con il quale sono stati fissati i criteri di calcolo e disposti i pagamenti delle somme dovute (per finanziamento pubblico dei patronati italiani) per la prima anticipazione dell’anno 2019.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa Annalisa Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO
1. Con il ricorso r.g. n. 1421/2021, notificato il 15 gennaio 2021 e depositato il successivo 5 febbraio, il patronato SIAS ha chiesto l’annullamento del decreto della Direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 481 dell’11 novembre 2020, con il quale sono disposti i pagamenti delle somme dovute (nell’ambito del finanziamento pubblico dei patronati italiani) per la seconda anticipazione dell’anno 2019, e del provvedimento di data e contenuto sconosciuti - della cui esistenza si desume da una comunicazione del 19 novembre 2020 - con cui è stata attribuita al ricorrente SIAS la somma di euro 384.654,00 per l’attività 2020 ex art. 18 del d.l. n. 104/2020.
1.1. Con il primo motivo, il ricorrente eccepisce l’illegittimità degli atti impugnati, in quanto adottati in violazione e falsa applicazione dei termini stabiliti dalla legge n. 152 del 2001 e dal D.M. n. 193 del 2008, in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; essi sarebbero, altresì, viziati per eccesso e/o sviamento di potere. A partire dall’anno 2013, il Ministero avrebbe interrotto la regolarità nella determinazione – e nel successivo pagamento – dell’anticipazione e del saldo del contributo annuale spettante ai patronati, tra cui l’odierno ricorrente, a causa dell’omessa attività di vigilanza sui dati annualmente forniti dagli stessi, arrecando un pregiudizio al funzionamento dei patronati e allo svolgimento delle relative attività. In particolar modo, risulterebbe violata la disposizione che prevede l’erogazione del finanziamento definitivo entro il 31 maggio del secondo anno successivo a quello di riferimento, previo compimento delle attività ispettive da parte del Ministero.
Con il secondo motivo, si censura l’illegittimità del provvedimento impugnato che , “in totale contrasto con le norme di cui alla legge n. 152/2001 ed al d.m. lavoro n. 193/2008, dispone il pagamento delle specifiche anticipazioni previste dalla legge per il 2019 sulla base di criteri arbitrari e contra legem”, vale a dire sulla base dei dati riferibili all’attività compiuta dal patronato nell’anno 2015 (ultimo anno in cui i dati risultavano, all’epoca, verificati), che non rispecchierebbero l’attività svolta negli anni successivi, nonché le spese sostenute per l’organizzazione. Il Ministero intimato avrebbe, dunque, violato la normativa di riferimento, non solo omettendo di compiere le ispezioni di competenza e ritardando il pagamento, ma anche parametrando le somme a un criterio, del tutto svincolato da quello indicato dalle norme.
Con il terzo motivo, si censura la contraddittorietà delle affermazioni del Ministero resistente, laddove imputa il ritardo nel compimento delle attività ispettive a INPS e INAIL.
Con il