TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-19, n. 202206404

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-05-19, n. 202206404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202206404
Data del deposito : 19 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/05/2022

N. 06404/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11455/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11455 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C e M G, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, via Toscana n. 30;

contro

Regione Lazio, non costituita in giudizio;
Università Agraria di Valmontone, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato M T, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Achille Papa, n. 21;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della comunicazione dell'Università Agraria n. 324 del 24 luglio 2017, con la quale si rendono note alla Regione Lazio le dimissioni di sette consiglieri su dodici componenti il Consiglio dell'Università Agraria;

- per quanto possa occorrere, della delibera della Giunta regionale 9 agosto 2017 n. 532, con la quale si è provveduto al commissariamento dell'Università Agraria per intervenute dimissioni della maggioranza dei consiglieri;

- della delibera della Giunta regionale 12 settembre 2077 n. 554, con la quale si è disposto l'annullamento in autotutela della delibera n. 532 del 2017;

- dell'atto con protocolli diversi del 21 settembre 2017, contenente la convocazione del Consiglio dell'Università e avente ai primi quattro punti dell'ordine del giorno la surroga dei consiglieri -OMISSIS-, e al punto cinque la dichiarazione di decadenza del consigliere -OMISSIS- e surroga del medesimo;

- della delibera del Consiglio d'amministrazione dell'Università n. 7 del 25 settembre 2017 relativa alla inversione dell'ordine del giorno, alla decadenza del consigliere -OMISSIS- e alla surroga di quest'ultimo;

- per quanto di ragione, delle delibere del Consiglio d'amministrazione nn. 8, 9, 10, 11, del 25 settembre 2017, relative alla surroga dei consiglieri -OMISSIS-, nonchè della delibera n. 12 del 13 ottobre 2017 recante approvazione di lavori stradali con impegno spesa.


Visti il ricorso ed i relativi allegati.

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Universita' Agraria di Valmontone.

Visti tutti gli atti della causa.

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 aprile 2022 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 8 novembre 2017, parte ricorrente chiede l’annullamento degli atti adottati dall’Ente regionale, a seguito delle dimissioni di sette Consiglieri su dodici componenti il Consiglio dell’Università Agraria di Valmontone.

In particolare, rappresenta che, con la deliberazione di Giunta Regionale n. 532 del 9 agosto 2017, veniva disposto il commissariamento dell’ente, sul presupposto che era venuta meno la maggioranza dell’organo di amministrazione.

Tale deliberazione era successivamente oggetto di annullamento in autotutela, mediante la deliberazione n. 554 del 12 settembre 2017, una volta riscontrato che le dimissioni dei Consiglieri D S, T e -OMISSIS- non erano state presentate personalmente.

In seguito, il Consiglio provvedeva, giusta deliberazioni nn. 7, 8 e 9 del 25 settembre 2017:

- alla presa d’atto delle dimissioni ritualmente presentate (C, C, P, V);

- alla declaratoria di decadenza dalla carica del Consigliere -OMISSIS- ed alla relativa surroga a causa dell’assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive dell’organo consiliare.

2. Il ricorso è affidato a tre ordini di motivi.

I - Violazione dell’art. 38, comma 8, e 141, comma 1, punto 3 del d.lgs. n. 267/2000 per errata applicazione e degli artt. 34 e 35 dello Statuto dell’Ente Agrario di Valmontone .

Parte ricorrente sostiene che essendo intervenute le dimissioni dei consiglieri, che rappresentavano la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, non poteva essere applicata la relativa disciplina integrativa sull’ordinamento giuridico degli enti locali, giacché lo Statuto dell’Ente, all’art. 35, disciplina autonomamente le dimissioni dalla carica di consigliere, prevedendo che “ le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzate al Presidente. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e sono immediatamente efficaci”.

II – Violazione dell’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e dell’art. 34 dello Statuto.

Il ricorrente lamenta che il Consiglio di Amministrazione dell’Ente Agrario avrebbe deliberato la

propria decadenza per mancata partecipazione a quattro sedute consecutive di Consiglio, senza consentirgli di far valere le proprie cause giustificative.

III – Violazione dell’art. 41 del d. lgs. n. 267/2000.

Il medesimo deduce che il Consiglio di Amministrazione ha consentito la partecipazione del Sig. -OMISSIS- alla seduta del 25 settembre 2017 senza una formale investitura quale consigliere.

3. Conclude con le richieste di accoglimento del ricorso e di conseguente annullamento degli atti impugnati.

4. Si è costituito l’Ente Agrario che eccepisce l’infondatezza del gravame, replica alle censure e produce documentazione.

5. Con ordinanza n. 6859/2017, questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare in quanto “ appare dubbio l’interesse ad agire del ricorrente ” ed “ in ogni caso, il gravame non si profila suscettibile di una successiva favorevole valutazione nel merito” .

6. All'udienza del 22 aprile 2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Il Collegio osserva preliminarmente come - con riferimento alla questione controversa - non sia discutibile la natura giuridica dell’Ente in esame, alla luce del quadro normativo di riferimento. A tal proposito, va rilevato che l’espressa qualificazione giuridica privata dell’Ente è intervenuta solo successivamente, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della legge 20 novembre n. 168 (contenente “ norme in materia di domini collettivi ”, entrata in vigore il 13 dicembre 2017 e, quindi, ratione temporis non applicabile nel caso di specie), nella parte in cui ha chiarito che agli enti esponenziali delle collettività titolari di uso civico e della proprietà collettiva è riconosciuta personalità giuridica di diritto privato, nonché autonomia statutaria.

In altre parole, con l’ordinanza della Cassazione civile, Sez. Un., 24/06/2020, n.12482 si chiarisce che la natura pubblica dei beni non incide sulla intervenuta connotazione privatistica – come espressamente prevista dalla stessa legge – degli enti esponenziali di cui trattasi, la cui autorganizzazione è, quindi, improntata sul modello delle associazioni private, e ciò anche in ordine all’attività gestionale e alla struttura interna organica.

In conseguenza di tale configurazione, deve ritenersi che la disciplina in esame ha natura costitutiva ed è suscettibile di radicare la giurisdizione del giudice ordinario sugli atti con i quali l’ente – siccome soggetto associativo privato – esercita i poteri di autonomia conferitigli dal codice civile o da altra specifica fonte normativa, compresi gli atti relativi ai procedimenti costitutivi degli organi di gestione e alle previsioni dello Statuto, che rappresentano una delle principali espressioni della capacità di autonormazione dello stesso soggetto giuridico.

Poste tali coordinate ermeneutiche è evidente che, all’epoca dei fatti di causa, era in vigore la disciplina normativa previgente, ed infatti, l’art. 1 dello Statuto dell’Ente, prevede espressamente che, tra le finalità del medesimo, vi sia quella “ di amministrare i beni di proprietà dell’Associazione secondo le norme del [d.lgs.] 18.08.2000 n. 267 -alla quale aderisce volontariamente- Ordinamento delle Autonomie Locali”.

Inoltre, l’art. 68 del medesimo Statuto prevede espressamente che “ per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nell’ordinamento generale in materia rappresentato dal Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali …”.

Tanto basta a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia posta al centro del presente gravame.

8. Il Collegio può, quindi, passare all’esame del primo motivo di ricorso.

9. In primo luogo, osserva che, in concreto, non sussiste alcuna possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile dalla decisione in quanto:

a. è controverso il provvedimento di revoca del Commissariamento precedentemente disposto dell’Università Agraria per la riscontrata assenza del requisito della maggioranza dei consiglieri dimissionari;

b. in particolare, atteso che il C.d.A. è composto da dodici elementi, la maggioranza necessaria ai fini del commissariamento è di sette consiglieri;

c. la Regione, però, ha riscontrato che di questi solo quattro avevano validamente rassegnato le dimissioni mentre gli altri tre – tra cui il sig. -OMISSIS- - si erano avvalsi di forme irrituali e, comunque, in contrasto con lo Statuto e la normativa da questo richiamata;

d. il sig. -OMISSIS-, però, ha presentato l’odierna impugnativa, avendo il consigliere D S proposto impugnazione avverso i medesimi provvedimenti unitamente agli altri consiglieri già dimissionari, mentre il terzo consigliere (T) ha definitivamente prestato acquiescenza rispetto alle decisioni assunte dalla Regione, manifestando con siffatta condotta di voler conservare la qualifica di consigliere cui aveva (irritualmente) dichiarato di rinunciare, con atto reputato privo di effetti dalla Regione;

e. il perimetro dell’azione del sig. -OMISSIS-, dunque, risulta limitato alla verifica della validità delle modalità di presentazione delle proprie dimissioni ed agli atti successivamente assunti;

f. una eventuale pronuncia favorevole in tal senso, pertanto, non avrebbe comunque alcun effetto utile sull’interesse fatto valere in giudizio, in quanto mancherebbe - in ogni caso - il requisito della maggioranza dei consiglieri dimissionari.

L’effetto dissolutorio è, del resto, un elemento che resta ben distinto rispetto all’atto di dimissioni ultra dimidium , che non può in alcun modo esser fatto rientrare nel suo oggetto, con la conseguenza che, se tale effetto non si realizza (ad esempio, come nel caso in esame, perché taluni dei singoli atti di rinunzia all’incarico siano irrituali) le altre dimissioni rese conformemente ai requisiti di legge prescritti restano valide ed efficaci. E’, dunque, indubbio che l’effetto di scioglimento dell’organo, legato alle dimissioni ultra dimidium , come previsto dall’art. 141 d. lgs. n. 267/00, si verifica indipendentemente dalla specifica motivazione che ha indotto i singoli membri dell’organo a dimettersi, tant’è vero che le giustificazioni delle singole dimissioni possono essere le più disparate, rilevando soltanto la loro contestualità e l’effetto delle medesime, consistente nell’impossibilità di funzionamento del Consiglio (in termini, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 3137/07).

Di qui la nota distinzione fra dimissioni ultra dimidium contestuali, che provocano lo scioglimento del Consiglio, e non contestuali, che, invece, al pari delle dimissioni infra dimidium , determinano la surroga dei dimissionari (cfr. Cons. St., Ad. Plen., 24 luglio 1997, n. 15).

10. Conclusivamente, il motivo di ricorso appare inammissibile per difetto di interesse ad agire.

Nondimeno, e per completezza si osserva che risulta pure infondato nel merito.

L'articolo 35 dello Statuto dell'Università Agraria di Valmontone intitolato Dimissioni dalla carica di Consigliere prevede espressamente che " le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del Consigliere di rinunciare alla carica, indirizzate al Presidente. Devono essere assunte immediatamente al protocollo dell’Ente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ...".

Per l’effetto, la norma è suscettibile di eterointegrazione mediante l’applicazione richiamata dal citato art. 68 ( Norme finali e di rinvio ) dello Statuto, il quale, come detto, al comma 1, prevede che, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, si fa riferimento alle norme contenute nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (d’ora in poi T.U.E.L.).

Ciò significa che risulta correttamente applicabile l’art. 38 del T.U.E.L. nella parte in cui contempla l’ipotesi, che ricorre nel caso in esame, in cui le dimissioni non vengano presentate personalmente dal consigliere dimissionario, prevedendo appunto, per tale ipotesi, che le stesse debbano essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto anch’esso autenticato.

Pertanto, il ricorso non è favorevole di positivo accoglimento neanche sotto tale autonomo profilo.

11. Privo di pregio risulta pure il secondo profilo di doglianza, in quanto non è contestato che il ricorrente sia rimasto di fatto assente per quattro sedute consecutive, e non risulta che abbia mai giustificato l’assenza, così integrando la causa di decadenza espressamente prevista dall’art. 27 dello Statuto.

Il motivo di gravame risulta, peraltro, circoscritto esclusivamente sotto il profilo procedurale, nella misura in cui si contesta che la causa di decadenza dalla carica di consigliere sia intervenuta senza la possibilità di addurre eventuali giustificazioni.

Sennonché, come risulta dalla stessa delibera impugnata, il medesimo consigliere ha partecipato alla seduta consiliare avente ad oggetto l’esame della contestata causa di decadenza ed, in quella sede, piuttosto che addurre opportune giustificazioni, si è limitato ad esprimere il voto contrario.

Pertanto, di tali giustificazioni non vi è traccia né nella documentazione depositata in giudizio né nei motivi che sostengono l’atto introduttivo del giudizio.

12. In merito all’ultimo profilo di gravame concernente la presunta partecipazione, prima della rituale proclamazione, del consigliere subentrante P nell’ambito della seduta deliberativa del 25 settembre 2017.

Tale motivo, in effetti, sulla scorta di quanto prospettato, oltre a non radicare alcun interesse di parte ricorrente per le ovvie considerazioni già espresse, è totalmente infondato, in quanto il nominativo del consigliere surrogante non compare né tra i consiglieri presenti né, men che meno, tra quelli votanti nel testo dell’atto deliberativo.

In conclusione, il ricorso è pure manifestamente infondato.

13. Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste, quindi, a carico di parte ricorrente nella misura complessiva di euro duemilacinquecento a favore della resistente.

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