TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-02-09, n. 202100378

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza 2021-02-09, n. 202100378
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202100378
Data del deposito : 9 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2021

N. 00378/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00238/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 238 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Ortopachino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dapprima dagli avvocati G R, V A e A C e poi dagli avvocati G R e V A, con domicilio digitale eletto come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pachino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L P, con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ge Super S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'annullamento, previa sospensione,

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

dell’ordinanza n. 2/2020, notificata in data 13 gennaio 2020, con la quale il Comune di Pachino ha rigettato la domanda di sanatoria ex art. 38 del D.P.R. 380/2001 ed ha ingiunto alla Società odierna ricorrente di provvedere alla demolizione delle opere eseguite sulla base delle Concessioni Edilizie nn. 204/2012 e 6/2016 103/2006, poi annullate per effetto della sentenza n. 762/2019 pronunciata dal C.G.A.;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati dalla parte ricorrente in data 23 settembre 2020:

dell’ordinanza n. 31/2020, del 14.07.2020, con la quale il Comune di Pachino in esecuzione dell’ordinanza n. 114/2020 dell’On. TAR Catania, ha rigettato la domanda di sanatoria ex art. 38 del D.P.R. 380/2001 ed ha ingiunto alla Società odierna ricorrente di provvedere alla demolizione delle opere eseguite sulla base delle Concessioni Edilizie nn. 204/2012 e 6/2016 103/2006, poi annullate per effetto della sentenza n. 762/2019 pronunciata dal C.G.A.;

nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Pachino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Visto l’art. 4 del decreto legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2020 il dott. G G A D;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio la società ricorrente ha rappresentato di aver chiesto con istanza del 4 novembre 2002 al Comune di Pachino il rilascio di concessione edilizia per la nuova costruzione di un capannone agricolo di circa mq. 2.000 da adibire al deposito ed al confezionamento di prodotti ortofrutticoli su un fondo ubicato in Pachino, Contrada Pianetti, ricadente in Zona E di PRG destinata a verde agricolo, distinto in catasto al foglio n. 14, particelle nn.ri 453, 356, 357, 61, 446, nonché al foglio n. 5, particelle nn.ri 25 e 449, della superficie complessiva di mq 71.230; l’opera in questione è stata richiesta ai sensi dell’art. 22 della L.r. n. 71/1978, alla cui stregua nelle zone destinate a verde agricolo dai piani regolatori generali sono ammessi impianti o manufatti edilizi destinati alla lavorazione o alla trasformazione di prodotti agricoli o zootecnici locali.

In data 7 luglio 2003, precisa la società ricorrente, il Comune di Pachino ha rilasciato la concessione edilizia n. 113/2003; successivamente è stata concessa una variante con concessione edilizia n. 203/2005 del 25 novembre 2005.

Aggiunge l’esponente che il capannone in questione, ricompreso nel programma di investimento del Patto Territoriale “Eloro-Vendicari”, è stato ultimato nel 2005 ma che, con il passare del tempo, trascorsi oltre cinque anni ed esaurito il programma di investimento di cui al predetto Patto Territoriale, la destinazione dello stesso capannone (a deposito e trasformazione di prodotti ortofrutticoli) è divenuta antieconomica e ha determinato la sottoutilizzazione dell’immobile in funzione della diminuzione della produzione aziendale e del fatturato; ciò di fatto, ha comportato la sostanziale impossibilità di continuare ad impiegarlo, in maniera utile ed economicamente sostenibile, per la finalità originaria.

La deducente rappresenta, dunque, di aver avanzato, nell’ottica di un rilancio dell’attività e per evitare che l’immobile rimanesse inutilizzato, istanza del 2 aprile 2012 per il cambio di destinazione d’uso del capannone di cui trattasi ad attività commerciale ai sensi dell’art. 66 L.R. 20/2003 ovvero una previsione speciale rispetto alle ordinarie previsioni che disciplinano il verde agricolo.

La predetta richiesta, è stata assentita dal Comune di Pachino con l’emissione la concessione edilizia 204/2012 del 15 novembre 2012; in data 14 gennaio 2016 la società ricorrente ha poi inoltrato istanza di rinnovo del suddetto titolo edilizio, assentita con permesso n. 6/2016 del 20 gennaio 2016.

Precisa l’esponente che al momento del rilascio del predetto titolo, il Comune di Pachino, a prescindere da quanto previsto dall’art. 66 L.R. 20/2003, da un punto di vista tecnico ha ritenuto sussistenti tutti gli ulteriori requisiti, in termini di parcheggi ed opere di urbanizzazione, necessari per consentire la destinazione commerciale del fabbricato.

La quantificazione degli oneri di urbanizzazione derivante dal predetto mutamento di destinazione d’uso è stata quantificata in €. 13,125,25.

La società ricorrente precisa di aver stipulato, nello stesso gennaio 2016, un contratto preliminare di locazione ad uso supermercato di una porzione del fabbricato per circa 1.100 mq. e nel settembre 2016 un ulteriore contratto di locazione, per la restante parte del fabbricato, per l’insediamento di un negozio di merci varie.

L’esponente aggiunge di aver dato inizio ai lavori in data 26 gennaio 2016, eseguendo gli interventi autorizzati e predisponendo a supermercato la porzione dell’immobile interessata, ormai pronta per l’apertura, con ingente investimento; tuttavia, quando i lavori erano pressoché ultimati, con nota del 22 marzo 2016, il Comune di Pachino ha avviato il procedimento di annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 204/2012 e del successivo permesso di costruire n. 6/2016, affermando l’insussistenza dei presupposti normativi che avrebbero consentito il cambio di destinazione d’uso dello stabilimento in questione.

Malgrado le rituali deduzioni difensive della stessa ricorrente, il Comune resistente con nota n. prot. 12818 del 22 aprile 2016 ha disposto l’annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 204/2012 e del successivo permesso di costruire n. 6/2016.

La Ortopachino S.r.l. ha impugnato il predetto provvedimento (ricorso n. r.g. 894/2016) conseguendo, nel primo grado del giudizio, esito vittorioso in fase cautelare e nel merito (annullamento del provvedimento avversato e condanna del Comune resistente al risarcimento del danno).

Il Comune di Pachino ha proposto appello (n. r.g. 259/2018) chiedendo la riforma, previa sospensione, della sentenza di primo grado; in fase cautelare il Giudice d’appello ha ritenuto di mantenere impregiudicata la posizione della società ricorrente fino alla definizione del merito, sospendendo soltanto l’efficacia della condanna risarcitoria disposta ai danni del Comune.

Con sentenza n. 762/2019, pubblicata in data 20 agosto 2019, il Cons. Giust. Amm. Reg. Sic. ha accolto l’appello principale presentato dal Comune di Pachino, così respingendo il ricorso di primo grado; per effetto della predetta sentenza, invero, è stata confermata la legittimità del provvedimento in autotutela che ha annullato la concessione edilizia n. 204/2012 ed il successivo permesso di costruire n. 6/2016 in base ai quali era stato consentito il cambio di destinazione d’uso dell’immobile in questione.

La società ricorrente rappresenta di aver invitato il Comune di Pachino, con nota del 19 settembre 2019, ad avviare apposito procedimento al fine di valutare l’esistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 38 del D.P.R. 380/2001 alla fattispecie sopra richiamata (possibile rimozione dei vizi che hanno determinato l’annullamento della concessione ovvero possibilità di procedere, previa motivata valutazione, all’irrogazione di una sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria).

Il Comune di Pachino, evidenzia l’esponente, senza dare alcuna comunicazione di avvio del procedimento ovvero alcun preavviso di diniego rispetto alla richiesta della società ricorrente, con ordinanza n. 2/2020 ha rigettato la richiesta di sanatoria ex art. 38 del D.P.R. 380/2001 e ha disposto la demolizione delle opere realizzate per effetto dei titoli edilizi annullati, preannunciando che decorso inutilmente il termine di 90 giorni, assegnato per la demolizione, sarebbero state applicate le ulteriori sanzioni previste dall’art. 31 del D.P.R. 380/2001 ivi compresa quella pecuniaria.

Con ricorso notificato in data 4 febbraio 2020 e depositato in data 6 febbraio 2020 la Ortopachino S.r.l. ha avanzato le domande in epigrafe.

1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Pachino chiedendo il rigetto dell’istanza di sospensione cautelare e del ricorso.

1.2. Con ordinanza 4 marzo 2020, n. 114 è stata accolta la domanda cautelare e per l’effetto è stato sospeso il provvedimento impugnato ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione resistente, nel termine ivi stabilito.

1.3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 17 settembre 2020 e depositato in data 23 settembre 2020, la società ricorrente ha evidenziato che in ottemperanza alla predetta ordinanza cautelare il Comune di Pachino, con nota prot. 9876 del 18 maggio 2020, ha avviato il

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