TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2015-04-29, n. 201500759

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2015-04-29, n. 201500759
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201500759
Data del deposito : 29 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01445/2014 REG.RIC.

N. 00759/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01445/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1445 del 2014, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso Francesca Attina' in Catanzaro, corso Mazzini N 4;

contro

Regione Calabria, rappresentato e difeso dall'avv. D G, con domicilio eletto presso D G in Catanzaro, Via Cassiodoro, 50 - Palazzo Europa;

nei confronti di

S &
C S.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. P C, M C, con domicilio eletto presso Elvira Iaccino in Catanzaro, largo Pianicello N.19;

per l'annullamento

della deliberazione della giunta regionale n. 208 del 2.2.1993, della deliberazione della giunta regionale n. 845 del 1.3.1994 con la quale la concessione era trasferita alla S &
C s.r.l., del comportamento inerte della Regione Calabria


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Calabria e di S &
C S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2015 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso Palmieri Pasquale chiedeva l’annullamento previa sospensiva della deliberazione della giunta regionale n. 208 del 2.2.1993 venuta a conoscenza del ricorrente in data 21.9.2012 con la quale era rilasciata a Giulio Gerardo Marco S e Francesco S una concessione per la ricerca e lo sfruttamento di sorgenti d’acqua in S G in Fiore località Cassandrella, della deliberazione della giunta regionale n. 845 del 1.3.1994 con la quale la concessione era trasferita alla S &
C s.r.l. composta dai contro interessati, del comportamento inerte della Regione Calabria. Riferiva: di essere proprietario di un’estensione di terreno sita in S G in Fiore, loc. Cassandrella;
che il 18.7.2011 il Tribunale di Cosenza accoglieva una richiesta di tutela possessoria disponendo la reintegrazione nel possesso di una servitù di passaggio attraverso i fondi detenuti dai signori S mediante consegna della chiave della sbarra;
che tuttavia i S impedivano o limitavano il passaggio del ricorrente;
che la motivazione era rappresentata dalla concessione oggetto di odierna impugnazione;
che l’atto era impugnato presso il Tribunale Superiore delle acque pubbliche che dichiarava il proprio difetto di giurisdizione;
che il ricorso era tempestivo in quanto era venuto a conoscenza della concessione solo nel 2012;
che l’atto impugnato determinava l’esercizio di diritti su beni di proprietà del deducente, con la conseguenza che doveva essere a lui comunicato.

Impugnava il provvedimento per violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Riferiva: che l’inizio del procedimento avente a oggetto la concessione su beni di proprietà del ricorrente non era stato a lui comunicato;
che il suo diritto di proprietà era fortemente compresso da tali atti per cui andava lui comunicato.

Impugnava il provvedimento per violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria, violazione dell’art. 15 r.d. n. 1443 del 1927. Riferiva: che la regione non aveva effettuato alcuna istruttoria circa il diritto di proprietà del terreno da cui rampollano le sorgenti per le quali era rilasciata la concessione mineraria, la qualificazione professionale dei richiedenti, la concessione da ritenersi necessaria ai sensi dell’art. 15 del r.d. n. 1443 del 1927;
che le sorgenti rampollavano interamente nella proprietà del deducente;
che la società fratelli S all’epoca del rilascio della concessione era del tutto sprovvista di qualsiasi capacità imprenditoriale, così come la S &
C s.r.l. (al momento del rilascio della concessione era costituita da soli tre mesi, non aveva mai avuto alcun dipendente, non aveva alcun soggetto esperto sul tema).

Impugnava il provvedimento per violazione dell’art. 26 del r.d. 29.7.1927 n. 1443, eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e di istruttoria. Riferiva: che la concessione doveva essere mantenuta in esercizio;
che nel caso di specie in un ventennio nulla era stato compiuto per lo sfruttamento dell’acqua sorgiva, per cui era del tutto illegittima l’inerzia della Regione.

Si costituiva la Regione chiedendo di rigettare il ricorso. Riferiva: che il ricorso era inammissibile in quanto tardivo (che vi era stata adozione delle forme di pubblicità prescritte, albo pretorio, foglio annunzi legali della provincia, bollettino ufficiale della regione, nonché apposizione di segni visibili e inquivocabili, pilastrini di granito);
che con riferimento all’omessa comunicazione deve evidenziarsi che la ricorrente non ha descritto le circostanze che intendeva sottoporre all’amministrazione;
che il difetto di istruttoria era smentito dal semplice esame della parte motiva del provvedimento.

2. Il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Parte ricorrente riferisce, nel proprio atto introduttivo, di essere venuta a conoscenza dell’esistenza del provvedimento impugnato solo in seguito ad alcune vicende di fatto e poi confluite nella missiva del 20.9.2012. Gli atti impugnati risalgono agli anni 90 come descritto nello stesso ricorso introduttivo.

La giurisprudenza amministrativa, con orientamento pienamente condivisibile, ha evidenziato (Cons. St., sez. V, 16.2.2015, n. 777) che se è vero che ai fini della decorrenza del termine di impugnazione di un provvedimento amministrativo occorre la conoscenza piena del provvedimento causativo della lesione, è anche vero che la tutela dell'amministrato non può ritenersi operante oltre ogni limite temporale ed in base ad elementi puramente esteriori, formali o estemporanei, quali atti di iniziativa di parte (richieste di accesso, istanze, segnalazioni, ecc.), di modo che l'attività dell'Amministrazione e le iniziative dei controinteressati siano soggette indefinitamente o per tempi dilatati alla possibilità di impugnazione anche quando l'interessato non si renda parte diligente nel far valere la propria pretesa entro i limiti temporali assicuratigli dalla legge. Tra l’altro, la piena conoscenza di un atto amministrativo per la decorrenza del termine per la sua impugnazione può essere data anche per presunzioni fondate su indizi gravi, precisi e concordanti, quando il dato materiale sia connotato da sufficiente oggettività e certezza (Cons. St., sez. V, 12.1.2015, n. 37).

Nel caso di specie, ricorrono i presupposti di fatto per applicare entrambi i principi descritti: il termine trascorso dal provvedimento all’impugnazione supera i 15 anni;
si tratta di una concessione gravante almeno in parte su un bene di proprietà dei ricorrenti con la conseguenza che parte ricorrente avrebbe dovuto conoscere secondo l’ordinaria diligenza l’esistenza del provvedimento in questione;
sono state rispettate le forme pubblicitarie previste per il tipo di atto in questione e in particolare A P, Foglio Annunzi Legali della Provincia, Bollettino Ufficiale della Regione, conservatoria, come indicato dalla Regione;
sono stati apposti sui luoghi in questione dei pilastrini in granito (verbale di ricognizione, depositato nel fascicolo della Regione Calabria, p. 3 s., in cui si evidenzia “i punti sono contraddistinti con pilastrini di granito aventi forma parallelepipeda su base quadrata. La sezione in pianta di detti pilastrini è di…sono poste le seguenti indicazioni: a) lettera romana del punto contrassegnate il pilastrino. B) Regione Calabria. C) (martelli incrociati). D) C.M. S G. E) concessionari S Giulio Gerardo Marco e S Francesco”).

Tali elementi complessivamente valutati devono ritenersi idonei a considerare la conoscenza del provvedimento amministrativo ben prima dei 60 giorni antecedenti al ricorso presso il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche proposto da parte ricorrente con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto.

Ne deriva, pertanto, l’inammissibilità del ricorso.

Giova precisare che, a fronte dell’eccezione di decadenza dall’impugnazione, ma anche con riferimento alle ulteriori contestazioni mosse in ordine al mancato esercizio della concessione mineraria da parte contro interessata, parte ricorrente non ha fornito elementi né ha articolati mezzi istruttori per dimostrare una diversa decorrenza del termine né il mancato esercizio della concessione mineraria, a fronte della contestazione di parte ricorrente.

Per quanto concerne tale ultimo motivo di ricorso con il quale è, quindi, contestata l’inerzia della Regione in seguito alle inadempienze del concessionario, la domanda deve essere rigettata, in quanto sfornita di adeguati elementi istruttori.

Occorre comunque precisare che i provvedimenti amministrativi non incidono sui rapporti civilistici che possono interessare le parti del procedimento.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d’ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.

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