TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-12-18, n. 201701992

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-12-18, n. 201701992
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201701992
Data del deposito : 18 dicembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/12/2017

N. 01992/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00323/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 323 del 2015, proposto da:
SO.CO.GE. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati A V e G O R, con domicilio eletto presso lo studio Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli, 7;

contro

Comune di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati E C e L A, con domicilio eletto presso lo studio E C in Lecce, presso il Municipio;

per la condanna

del Comune di Lecce al risarcimento dei danni nei confronti della Società ricorrente, conseguenti a provvedimento illegittimo annullato con sentenza del T.A.R. Puglia - Lecce n° 661 del 26/02/2014, passata in giudicato.


Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lecce;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2017 la dott.ssa A L e uditi gli avv.ti A. Vantaggiato e L. Astuto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 30.01.2015, la società SO.CO.GE. S.r.l. invoca la condanna del Comune di Lecce al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’adozione, da parte dell’Amministrazione Comunale resistente, del provvedimento (illegittimo) prot. 1274 del 20/10/2009, di parziale annullamento d’ufficio della concessione edilizia n° 317/2002 a suo tempo rilasciata alla Società ricorrente, e successivamente annullato da codesto T.A.R., per difetto delle condizioni legittimanti l’esercizio del potere di autotutela, con sentenza n° 661 del 26/02/2014, passata in giudicato in data 09/10/2014;
la Società ricorrente invoca la condanna dell’Ente Comunale intimato al pagamento in proprio favore della somma di euro 1.416.800,00 oltre rivalutazione ed interessi, o in subordine di altra somma da determinarsi in via equitativa.

Espone, in particolare, la Società ricorrente di essere proprietaria di una serie di lotti edificatori siti nel comparto 4 del P.P.A. del Comune di Lecce e di avere realizzato, in virtù della concessione edilizia n. 317/2002, sul primo lotto una serie di fabbricati, costituiti da tre corpi A, B, e C, con destinazione prevalente a uffici e studio e, in parte, relativamente al piano terra, ad attività commerciale, - uno dei quali, ceduto ad altra proprietà, destinato proprio dal Comune di Lecce ad uffici giudiziari -, nonchè di avere instaurato, fin dall’anno 2006, una concreta trattativa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e, in particolare, con la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, per la locazione, a tale Dicastero, dell’edificio C;
senonchè, a ben sette anni dal rilascio del primo titolo edilizio ed a immobili totalmente completati, con il provvedimento prot. 1274 del 20/10/2009, l'Ufficio Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Lecce procedeva all'annullamento d’ufficio dei titoli edilizi a suo tempo rilasciati, limitatamente alla destinazione d'uso direzionale dei piani dal primo al quarto e commerciale del piano terra. Tale provvedimento, prontamente impugnato dalla Società ricorrente, è stato annullato con sentenza pubblicata il 26 febbraio 2014 n° 661 del T.A.R. Puglia - Lecce, a cagione della riscontrata violazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, dei parametri prescritti dall'art. 21-nonies della Legge n° 241/1990 e ss.mm. per il legittimo esercizio del potere di autotutela della P.A.;
tuttavia, nelle more della definizione dell’instaurato giudizio, le menzionate trattative già in essere con la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce, e quasi ultimate alla data dell’adozione dell’impugnato provvedimento prot. 1274 del 20/10/2009, non hanno più avuto lo sperato esito favorevole tanto che, con nota del 21/12/2014 n. 134/RIS, la Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce, richiamata la precedente corrispondenza con la quale era stata evidenziata la necessità, per la stipula del contratto definitivo di locazione, della destinazione a pubblico ufficio dell'edificio C, ha comunicato alla Società ricorrente " l'impossibilità della scrivente Direzione territoriale di procedere alla stipula del contratto di locazione ".

Si è costituito in giudizio il Comune di Lecce eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza nel merito dello spiegato ricorso e, all’udienza pubblica del 21.11.2017, sulle conclusioni di parte, la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tanto premesso, osserva il Collegio che il ricorso è infondato nel merito e va pertanto respinto, atteso il riscontrato difetto del necessario nesso di causalità tra il danno lamentato dalla Società ricorrente e di cui invoca il risarcimento, ed il provvedimento prot. 1274 del 20/10/2009 del Comune di Lecce successivamente annullato da codesto T.A.R. con sentenza n° 661 del 26/02/2014 (passata in giudicato).

Ed invero, è noto come gli elementi necessari ad integrare la fattispecie disciplinata dall'art. 2043 del codice civile, a sua volta ripreso dall’art. 30 del codice del processo amministrativo, in conformità a quanto costantemente osservato dalla condivisibile giurisprudenza amministrativa, sono, oltre che la colpa dell’Amministrazione, la sussistenza della lesione di un bene della vita (senza della quale mancherebbe il danno risarcibile), la (prevedibile) spettanza finale del suddetto bene della vita al danneggiato (in assenza della quale farebbe difetto l’ingiustizia del danno) e la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento colposo della P.A. e il danno conseguente alla lesione dell'interesse legittimo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 12 marzo 2004, n. 1261;
Cassazione Civile sez. I, 29 gennaio 2010, n. 2122, Consiglio di Stato, sez. V 28 aprile 2014 n. 2187).

Ciò posto, occorre evidenziare come la Società ricorrente, nello spiegato ricorso, invochi il risarcimento del danno asseritamente patito a cagione dell’illegittima attività provvedimentale dell’Amministrazione Comunale resistente, dalla stessa individuato nell’avere perduto la chance di guadagno connessa alla possibilità di locare l’edificio “C” alla Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce, e comunque derivante dalla frustrata possibilità di alienare o concedere in locazione i predetti locali ad altri uffici pubblici e privati;
in conseguenza di ciò la Società ricorrente chiede che il Comune di Lecce venga condannato a risarcire tale danno da perdita di chance di guadagno, nella misura di euro 1.416.800,00 oltre rivalutazione ed interessi, - pari al canone di locazione annuo non percepito dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce per il periodo ricompreso tra la data di adozione del provvedimento impugnato del 20/10/2009 e la data del 09/10/2014 di passaggio in giudicato della sentenza del TAR Lecce n° 661 del 26/02/2014 -, o in subordine in altra misura da determinarsi in via equitativa.

O, osserva il Collegio come, a ben vedere, il danno lamentato dalla Società ricorrente nel ricorso introduttivo del presente giudizio non derivi propriamente dall’adozione, da parte dell’Amministrazione resistente, del provvedimento prot. 1274 del 20/10/2009 successivamente annullato da codesto T.A.R. con la citata sentenza n° 661 del 26/02/2014, bensì dalle stesse prescrizioni contenute nella concessione edilizia n. 317/2002 citata e, più a monte, dalle precise previsioni dello strumento urbanistico generale del Comune di Lecce, e dunque non sia causalmente riconducibile ad alcun provvedimento illegittimo o ulteriore illecito da parte del Comune di Lecce.

Al riguardo, infatti, appare opportuno evidenziare come l'edificio “C” di proprietà della Società ricorrente ricada in zona B14 (comparto 4), e che tanto l’art. 7 quanto gli artt. 56 e 57 delle N.T.A. del P.R.G. vigente nel Comune di Lecce consentano in tale comparto, oltre alle residenze, i soli uffici privati, atteso il rinvio operato dall'art. 57 delle N.T.A., quanto alle destinazioni d'uso per gli interventi realizzati nel comparto 4, alle disposizioni relative agli interventi nella zona B11 che sono per l’appunto, ai sensi dell'art. 53 delle N.T.A., " uffici privati e studi professionali ";
peraltro, la stessa concessione edilizia n. 317/2002 in forza della quale il citato edificio “C” è stato realizzato, risulta assoggettata, tra l'altro, alla espressa condizione per cui “ ai sensi dell'art. 7 delle N.T.A., tutte le destinazioni previste, o prevedibili, come ufficio devono esplicitamente intendersi come uffici privati ".

Tanto premesso, appare evidente come la perdita della chance di guadagno lamentata dalla Società ricorrente e conseguente alla mancata stipula del contratto di locazione con la Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce, non sia causalmente riconducibile in realtà al provvedimento prot. 1274 del 20/10/2009 del Comune di Lecce che ha illegittimamente annullato parzialmente la menzionata concessione edilizia n. 317/2002, ma sia bensì da ricondurre alle stesse prescrizioni del titolo edilizio da ultimo menzionato, che (in conformità alle vigenti previsioni urbanistiche) impedivano in radice la possibilità di destinare a pubblici uffici l’edificio “C” in discorso;
né la Società ricorrente ha altrimenti provato di avere comunque cercato di intrattenere ulteriori trattative con altri soggetti privati eventualmente venute meno o comunque ostacolate dall’illegittima attività provvedimentale dell’Amministrazione Comunale resistente, e dunque la mancata possibilità di alienare o comunque di affittare a uffici privati l’immobile in discorso a causa della condotta illecita del Comune di Lecce;
al riguardo, osserva il Collegio che la Società ricorrente ha dimostrato unicamente di avere intrattenuto trattative concrete per la locazione dell’edificio “C” con la menzionata Direzione Territoriale del Lavoro di Lecce, - inidonee, per quanto in precedenza osservato, a fondare una pretesa risarcitoria nei confronti dell’Amministrazione Comunale resistente da parte della stessa Società -, mentre, d’altro canto, è noto come non sia sufficiente l’astratta possibilità di destinare a reddito un determinato immobile per fondare la condanna della P.A. al risarcimento di indimostrati danni patrimoniali ex art. 2043 c.c..

Conclusivamente, lo spiegato ricorso non può trovare accoglimento, atteso il riscontrato difetto del necessario nesso di causalità (e di prova) tra il danno lamentato dalla Società ricorrente ed il provvedimento prot. 1274 del 20/10/2009 del Comune di Lecce successivamente annullato da codesto T.A.R. con sentenza n° 661 del 26/02/2014.

Sussistono i presupposti di legge, in considerazione della complessità e di taluni aspetti di assoluta novità dell’oggetto del giudizio, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi