TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2021-06-14, n. 202101195
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Testo completo
Pubblicato il 14/06/2021
N. 01195/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01514/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2020, proposto da
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Platania non costituito in giudizio;
per la dichiarazione
dell’obbligo del Comune di Platania di conformarsi al giudicato di cui alla sentenza n° 1392/2019 emessa dal Giudice di Pace di Lamezia Terme il 27/11/2019, pubblicata il 29/11/2019, resa esecutiva con formula apposta in data 05/12/2019, notificata in data 17/12/2019, ad esito del contenzioso civile recante il numero 2275/2018 RGAC;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021 il dott. Giovanni Iannini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso
- che con sentenza n. 1392 del 29 novembre 2019 il Giudice di Pace di Lamezia Terme ha condannato il Comune di Platania al pagamento in favore di Torchia Daniele della complessiva somma di € 2.751,73 a tiolo di risarcimento danni, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza fino al soddisfo e oltre spese e competenza del giudizio, liquidate in € 1.784,95, di cui € 584,75 per spese ed € 1.500,00 per competenze, con distrazione in favore dell’avv. G S ai sensi dell’art. 93 c.p.c.;
- che la sentenza è passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria e il titolo esecutivo è stato notificato in data 17 dicembre 2019;
- che con ricorso notificato in data 2 dicembre 2020, depositato nella Segreteria del Tribunale il successivo 14 dicembre, l’avv. G S, in qualità di procuratore distrattario, ha adito questo Tribunale per l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza, chiedendo che sia ordinato al Comune di Platania il pagamento delle somme ivi indicate, dovute a titolo di spese e competenze di giudizio;
- che il Comune di Platania non si è costituito in giudizio.
Considerato
- che l’Amministrazione ha l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria della parte ricorrente, basata sulla decisione giurisdizionale di cui sopra, che risulta passata in giudicato;
Ritenuto
- che, in accoglimento del ricorso in esame, vada conseguentemente dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla decisione innanzi richiamata, con specifico riguardo agli importi in essa indicati dovuti al difensore distrattario a titolo di spese e competenze di giudizio, detratto quanto già eventualmente pagato;
- che sia opportuno, al riguardo, assegnare al Comune di Platania il termine di giorni quaranta per l’adempimento, decorrente dalla data di notifica della presente sentenza;
- che, in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il predetto termine, a tanto debba provvedere il Segretario Generale del Comune di Lamezia Terme, con facoltà di delega ad altro funzionario dello stesso Ufficio, che, avvalendosi dei poteri a ciò necessari, provvederà, scaduto il termine di quaranta giorni, a seguito di istanza della parte ricorrente, a dare integrale esecuzione al giudicato di cui è questione, determinando anche gli importi eventualmente dovuti al difensore distrattario a titolo di spese e competenze di giudizio, entro i limiti della domanda di cui al ricorso per ottemperanza;
- che, in caso di intervento del Commissario ad acta, il compenso a quest’ultimo spettante, liquidato fin d’ora in € 700,00, debba essere posto a carico dell’Amministrazione inadempiente;
- che le spese di giudizio, liquidate nella misura fissata in dispositivo, debbano essere poste a carico dell’Amministrazione inadempiente;