TAR Roma, sez. II, sentenza 2013-06-12, n. 201305906
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Testo completo
N. 05906/2013 REG.PROV.COLL.
N. 09739/2004 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9739 del 2004, proposto da:
C R, rappresentata e difesa dall'avv. B B, con domicilio eletto presso A Tataranni in Roma, via Vibio Mariano, 76;
contro
Agenzia delle Entrate di Viterbo, Ministero dell'Economia e delle Finanze, n.c.;
per l'annullamento
del decreto Rep. rimborsi prot. n. 54669 dle 30.6.2004, avente ad oggetto il diniego alla restituzione della somma di L. 3.372.456 (pari a euro 1.741,73) pagata in eccesso per oblazione condono edilizio ex art. 35 l. 47/85 e di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell’atto, come sopra impugnato e che con lo stesso sia comunque posto in rapporto di correlazione.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2013 il Cons. Silvia Martino;
Uditi gli avv.ti delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. La s.ra C espone che il proprio fratello, C Tommaso, presentava al Comune di Viterbo istanza di concessione in sanatoria in relazione ad un immobile di cui, sino all’anno 2000, la ricorrente è stata comproprietaria.
E’ accaduto, però, che sia lei che il fratello abbiano provveduto al versamento di tutte le somme dovute a titolo di oneri accessori ed oblazione.
Successivamente al rilascio della concessione in sanatoria, la s.ra C ha chiesto al Comune la restituzione della somme erroneamente corrisposte.
Il Comune di Viterbo ha rilasciato un’attestazione del seguente tenore “La sig.ra Rina C ha erroneamente effettuato a titolo di oblazione per la stessa pratica n. 1103 rilasciata al fratello sig. Tommaso C un versamento pari a L. 3.372.456 (pari a euro 1.742,00), non dovuto”.
Sulla base di tale attestazione, la ricorrente ha quindi presentato, in data 21.1.2003, istanza di rimborso all’Agenzia delle Entrate di Viterbo.
L’amministrazione, però, ha negato il rimborso poiché il diritto della ricorrente si sarebbe estinto per decorso della prescrizione triennale ex art. 35, comma 12 (e 15) della l. 28.2.1985, n. 47, senza tuttavia indicare da quale data tale prescrizione avrebbe iniziato a decorrere.
Parte ricorrente reputa che, nel caso di specie, sia applicabile la prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c.. Infatti, il sig. C, intestatario della richiesta di concessione edilizia in sanatoria, ha versato, a titolo di oblazione, l’esatto importo dovuto, ottenendo la concessione edilizia n. 887 del 7.2.2001.
E’ solo per mero disguido che il suddetto versamento è stato eseguito anche dalla sorella, attuale ricorrente.
E’ ancora evidente che ella ha pagato in buona fede il debito contratto dal fratello, credendosi erroneamente debitrice.
Domanda, pertanto, non soltanto l’annullamento della nota impugnata, ma anche che questo Tribunale amministrativo ordini all’amministrazione di restituire la somma versata erroneamente.
Si è costituita, per resistere, l’amministrazione finanziaria.
Con decreto n. 6052 del 6.9.2012, il ricorso è stato dichiarato perento ai sensi dell’art.1, comma 1, dell’allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104.
In seguito alla successiva manifestazione di persistente interesse alla decisione della controversia, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del citato allegato 3 del D.lgs 2 luglio 2010 n. 104, il ricorso è stato rimesso sul ruolo ordinario.
Alla pubblica udienza dell’8 maggio 2013 è stato dato avviso alle parti presenti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. della possibilità di porre a fondamento della