TAR Bari, sez. II, decreto decisorio 2018-04-18, n. 201800145

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, decreto decisorio 2018-04-18, n. 201800145
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201800145
Data del deposito : 18 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2018

N. 01048/2012 REG.RIC.

N. 00145/2018 REG.PROV.PRES.

N. 01048/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1048 del 2012, proposto da:
A S, rappresentata e difesa dagli avvocati G T, A M e F M, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo difensore in Bari, Strada Torre Tresca n.2/A;

contro

USR - Ufficio Scolastico Regionale per Puglia, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Commissione Concorso Dirigenti Scolastici, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97;

nei confronti

Margherita Manghisi, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Loiacono, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Iacovuzzi in Bari, via Crisanzio n. 17;
Silvano Marseglia, Rossella Lopriore, Cristoforo Modugno, Alessandra Sirsi, Giovanna Carla Spagnolo, Patrizia Arzeni e Anna Laguardia, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

1 del decreto prot. n. 2932 del 4 maggio 2012, con il quale il Vicedirettore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale di Bari ha disposto la pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove orali del concorso per esami e titoli, indetto con d.d.g, del 13.07,2011, per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 236 dirigenti scolastici dei moli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, anche nella parte in cui il predetto elenco non comprende l'odierna ricorrente;

2. del giudizio di insufficienza espresso dalla Commissione giudicatrice nei confronti delle due prove scritte sostenute dalla ricorrente e delle relative schede di valutazione contrassegnate con i numeri 166 A e 166 B nonché del verbale della II sotto commissione n. 4 del 23 gennaio 2012, nella parte di interesse e del verbale n. 8 del 3 gennaio 2012;

3. del d.d.g. prot. n. 7608 del 5 settembre 2011 -come integrato con d.d.g. del 16 dicembre 2011- con il quale il Dirigente dell'U.S.R. Puglia ha costituito e formato gli elenchi degli aspiranti a ricoprire l'incarico di componente della Commissione esaminatrice e, segnatamente dell'elenco -allegato sub C- relativo agli aspiranti agli incarichi per la componente esperto di organizzazione pubblica o privata;

4. del d.d.g. dell'U.S.R. prot. n. 8169 del 26.9.2011, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale relativa alla Regione Puglia;

5. al d.d.g. dell'U.S.R. prot. n.10226 del 22.12.2011, con il quale la Commissione giudicatrice è stata articolata in due sotto commissioni, con un unico presidente coordinatore;

6. dei successivi atti integrativi o modificativi della composizione della Commissione (in particolare dei seguenti: d.d.g. dell'U.S.R. prot. n. 236 del 13.1.2012;
d.d:g. dell'U.S.R. AOODRPU prot. n. 1886 del 15.3.2012;
d.d.g. dell'U.S.R. prot. n. 3333 del 16/05/2012;
d.d.g. dell'U.S.R. prot. n. 3654 del 23/05/2012;
d.d.g dell'U.S.R. prot. n. 3700 del 24/05/2012;
d.d.g dell'U.S.R. prot. n. 3711 del 25/05/2012;
d.d.g dell'U.S.R. prot. n. 3712 del 25/05/2012);

7. di tutti i verbali, nessuno escluso, redatti dalla Commissione giudicatrice -allo stato, non integralmente conosciuti dall'odierna ricorrente- e di tutte le operazioni, le determinazioni e le deliberazioni provenienti dalla Commissione giudicatrice del predetto concorso, nonché di tutti i decreti e i provvedimenti della Dirigenza Scolastica Regionale per la Puglia di Bari relativi alla procedura di selezione;

8. dell'eventuale provvedimento di approvazione dell'U.S.R. della graduatoria dei candidati risultati idonei all'esito delle prove orali e, comunque, del provvedimento di valutazione di ciascuno dei candidati ammessi alle prove orali, sia pur nei limiti dell'interesse della ricorrente;

9. di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo, ivi comprese, le note prot. n. 6961 del l agosto 2011 dell'U.S.R. e prot. AOODRPU prot. n.7422 del 29 agosto 2011;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 82, co. 1, cod. proc. amm.;

Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 12 luglio 2012;

Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza;

Considerato che a norma dell’art. 83 del suddetto Codice, in caso di perenzione, ciascuna delle parti sopporta le proprie spese di giudizio e che, pertanto, non v’è luogo a provvedere sulle spese;


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