TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-01-04, n. 201800016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. I, sentenza 2018-01-04, n. 201800016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201800016
Data del deposito : 4 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/01/2018

N. 00016/2018 REG.PROV.COLL.

N. 01127/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1127 del 2012, proposto dal sig.
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avv. P N e con domicilio stabilito ex lege presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio, nn. 2277/2278

contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio

per l’annullamento

del decreto del Ministero della Difesa – Dir. Gen. per il Personale Militare n. -OMISSIS-i 2^ -OMISSIS-


Visti il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l’avviso di ricevimento della raccomandata A.R. da parte dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, versato in atti dal ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Nominato relatore nell’udienza pubblica del 20 dicembre 2017 il dott. P D B;

Udito il difensore presente della parte costituita, come specificato nel verbale;

Visto l’art. 74 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (c.p.a.);

Visto, altresì, il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“ Codice privacy ”)


-OMISSIS-


- di essere -OMISSIS-II^ -OMISSIS-° -OMISSIS-, alla pena di € 630,00 di ammenda, con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per due mesi;

- che in data -OMISSIS-° Stormo, a seguito di comunicazione delle autorità sovraordinate, veniva a conoscenza che l’Autorità giudiziaria aveva proceduto penalmente nei confronti del medesimo deducente e che, in ragione di ciò, nei confronti del -OMISSIS-veniva redatta una “ dichiarazione di affidabilità ” relativa alla pratica riguardante il nulla-osta di segretezza (v. all. 2 al ricorso);





- mancato rispetto del termine di avvio e di conclusione del procedimento, ex art. 1392, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 66/2010, violazione di legge, illegittimità dell’atto impugnato;

- violazione di legge per omessa motivazione circa l’indicazione della data in cui la P.A. avrebbe avuto piena conoscenza del decreto penale di condanna a carico dell’interessato;

-OMISSIS-


Ritenuta la sussistenza degli estremi per pronunciare sentenza cd. semplificata ex art. 74 c.p.a., in quanto il ricorso risulta fondato e da accogliere;



- ai sensi dell’art. 1392, comma 1, del d.lgs. n. 66/2010 (cd. “ Codice dell’ordinamento militare ”), “ il procedimento disciplinare di stato, a seguito di giudizio penale, deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti all’incolpato, entro 90 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili, che lo concludono, ovvero del provvedimento di archiviazione ”;

- il successivo comma 3 dell’art. 1392 cit. prevede a sua volta che “ il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione ”;


- la norma, dunque, individua il dies a quo per il decorso dei termini del procedimento disciplinare nel momento della “ conoscenza integrale della sentenza ”, concetto che esplicita una situazione di conoscenza effettiva del testo integrale della pronuncia del giudice penale (cfr. C.d.S., Sez. IV, 26 novembre 2015, n. 5367);

- per quanto concerne, inoltre, l’individuazione dell’ufficio, -OMISSIS-, che – una volta ricevuta copia integrale della sentenza o decreto penale – determina il tipo di “ conoscenza ” idoneo – come detto – a far decorrere il termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare, la giurisprudenza (cfr. C.d.S, Sez. IV, 3 ottobre 2017, n. 4586;
id., 24 maggio 2013, n. 2827):


. ha avuto conoscenza integrale della sentenza – si identifica, in assenza di diversa disposizione di legge, con la data in cui un ufficio dell’Amministrazione medesima, a ciò deputato, ha ricevuto cognizione dell’atto, essendo questo così pervenuto nella sfera di disponibilità della ridetta Amministrazione;

- in sostanza, come chiarisce C.d.S., Sez. IV, n. 4586/2017 cit. (di cui si sintetizzano i passaggi più rilevanti in questa sede):

- per un verso, si è escluso di poter individuare l’organo e/o l’ufficio dell’Amministrazione, cui è dalla norma riferita la conoscenza integrale, nel solo organo titolare del potere disciplinare, poiché il richiamo -OMISSIS-deve intendersi all’Amministrazione nel suo complesso. Ciò, in quanto “ una cosa è l’amministrazione quale soggetto complessivamente individuato;
altra cosa è l’organo dell’amministrazione che – nell’ambito di questa e nel rispetto del principio di legalità - è competente all’esercizio di determinati poteri o tenuto a determinati comportamenti
” (C.d.S., Sez. IV, n. 2827/2013, cit.);

- per altro verso, l’ufficio -OMISSIS- che riceve la copia integrale della sentenza, così determinandosi l’integrale conoscenza dell’Amministrazione medesima, e, pertanto, il dies a quo del computo del termine complessivo del procedimento disciplinare, non può essere individuato in qualsivoglia ufficio, ma, più propriamente, in un ufficio “ a ciò deputato ”, quale può essere il -OMISSIS-al momento della trasmissione della copia;


- dall’altro lato, non può neppure ritenersi idonea ad individuare il dies a quo l’intervenuta ricezione della sentenza da parte di un qualsiasi -OMISSIS-, poiché, in tal modo, si determinerebbe una “ incisione ” non ragionevole sul termine riconosciuto all’Amministrazione per la conclusione del procedimento;

- così, ad es., non può dirsi “ ufficio deputato ” a ricevere la copia integrale della sentenza (o decreto) – ai fini del decorso del citato termine perentorio di n. 270 giorni – il -OMISSIS-, cui la sentenza sia stata inviata dall’ufficio giudiziario con la dizione “ per la destinazione di quanto sequestrato ”, ossia in quanto custode ed organo di polizia giudiziaria incaricato della restituzione dei beni sequestrati. Ciò in virtù, da un lato, dell’eccentricità del -OMISSIS- destinataria della copia della sentenza (nel caso esaminato da C.d.S., Sez. IV, n. 4586/2017, cit.: il -OMISSIS-del -OMISSIS-), dall’altro lato, della finalità dell’invio, riferita alla restituzione di quanto sequestrato;

- infine, non può ritenersi che il dies a quo del procedimento decorra dall’acquisizione della copia integrale della sentenza penale, su richiesta dell’Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico ex art. 154- ter c.p.p., poiché anche in questo caso la decorrenza del termine perentorio per la conclusione del procedimento disciplinare sarebbe rimessa alla volontà della P.A., venendo meno quei profili di obiettività e certezza voluti dal Legislatore a garanzia dell’incolpato (C.d.S., Sez. IV, n. 4586/2017, cit.);

- -OMISSIS-. Quindi, il dies a quo del procedimento disciplinare va individuato, al più tardi, nella data del -OMISSIS-;

- ne consegue che, individuando il termine iniziale del procedimento disciplinare nel -OMISSIS-, risulta superato il termine perentorio di n. 270 giorni ex art. 1392, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010. Infatti, anche aderendo all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale il termine di conclusione del procedimento disciplinare va riferito all’adozione dell’atto, e non già alla sua comunicazione all’incolpato, costituendo tale comunicazione un mero atto integrativo dell’efficacia (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 6 giugno 2013, n. 5638) e, quindi, assumendo quale dies ad quem del procedimento disciplinare la data di adozione del decreto di sospensione (30 aprile 2012), quest’ultimo risulta, in ogni caso, emanato oltre il suvvisto termine perentorio di n. 270 giorni. Donde, in ultima analisi, la fondatezza della doglianza ora analizzata;

Ritenuto, quindi, in forza di tutto ciò che si è detto, che il ricorso sia fondato e da accogliere, attesa la fondatezza della doglianza suesposta, formulata con il primo motivo, e con assorbimento di tutte le ulteriori doglianze;

Ritenuto, per conseguenza, di dover annullare il provvedimento impugnato;

Ritenuto, da ultimo, di dover liquidare le spese a carico dell’Amministrazione intimata, secondo il criterio della soccombenza, nella misura di cui al dispositivo

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