TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-10-14, n. 202400673

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2024-10-14, n. 202400673
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202400673
Data del deposito : 14 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2024

N. 00673/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00168/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 168 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L.A.M.A.E.S. di M V, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M R e prof. S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Provincia di Savona, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G E e D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Giustiniana s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B e P B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- degli atti della procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza delle barriere a valle della sede stradale della S.P. n. 22 al km 9+00 in comune di Stella e, segnatamente, della determinazione n. 206 del 26.1.2024, recante l’aggiudicazione in favore di Giustiniana s.r.l., dei verbali di gara, nonché, ove occorra, dei punti 1.3 e 18.5 del disciplinare di gara, del punto 1.3.1 del capitolato speciale d’appalto, di ogni previsione della lex specialis contenente il divieto di ribasso del costo della manodopera e, in subordine, dell’intera lex specialis e della delibera di indizione con i relativi allegati;

- della nota in data 1°.3.2024, recante la reiezione dell’istanza di autotutela;

e per la condanna dell’Amministrazione alla reintegrazione in forma specifica, mediante aggiudicazione della gara alla ricorrente, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e subentro, o, in subordine, al risarcimento per equivalente;

B - per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti:

- della determinazione n. 645 del 13.3.2024, recante la parziale rettifica della determinazione n. 206 del 26.1.2024;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Savona e di Giustiniana s.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2024, la dott.ssa L F e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato il 4 marzo 2024 e depositato il 5 marzo 2024 l’impresa individuale L.A.M.A.E.S. di M V ha impugnato gli atti della procedura negoziata senza bando indetta dalla Provincia di Savona per l’affidamento, con il criterio del prezzo più basso, dei lavori di messa in sicurezza delle barriere a valle della sede stradale della S.P. n. 22 in comune di Stella e, segnatamente, i verbali di gara e la determina di aggiudicazione n. 206 del 26 gennaio 2024 in favore di Giustiniana s.r.l. In particolare, la ricorrente ha chiesto l’annullamento degli atti gravati e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica, previa declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato medio tempore e subentro, o, in subordine, al ristoro per equivalente nummario.

Ha articolato i seguenti motivi:

I) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 119 del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 del disciplinare di gara . La dichiarazione della vincitrice di volersi avvalere del subappalto sarebbe assolutamente generica, non indicando i lavori da subaffidare né la relativa misura.

II) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del disciplinare di gara. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 108 del d.lgs. n. 36/2023. Eccesso e sviamento di potere. Contraddittorietà dell’agere amministrativo . Sostiene, in sintesi, che:

i) la deducente avrebbe legittimamente offerto un prezzo più basso di quello della controinteressata (€ 84.260,01 contro € 85.836,25), riducendo il costo della manodopera quantificato dalla stazione appaltante (da € 18.203,12 ad € 16.000,00), poiché:

- l’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 consentirebbe di diminuire gli oneri della manodopera, dimostrando di possedere una più efficiente organizzazione aziendale, con conseguente nullità delle clausole della lex specialis portanti il divieto di ribasso del costo del lavoro;

- il modulo per la formulazione dell’offerta economica sarebbe ambiguo, lasciando intendere che il concorrente possa esporre costi della manodopera inferiori a quelli definiti dall’Amministrazione;

- nel quadro economico approvato con la determina oppugnata l’ente committente avrebbe contraddittoriamente applicato il ribasso offerto dall’aggiudicataria anche agli oneri della manodopera, rideterminandoli nell’importo di € 16.324,54;

ii) inoltre, si rivelerebbe erronea l’osservazione della Provincia secondo cui, ammettendo la ribassabilità del costo della manodopera, la percentuale complessiva di sconto offerta da L.A.M.A.E.S. supererebbe la soglia di anomalia, perché:

- tale percentuale complessiva sarebbe del 10,7% e, quindi, al di sotto della soglia dell’11,28040% calcolata dal seggio di gara;

- il rilievo sarebbe intempestivo, in quanto l’esclusione delle offerte anomale potrebbe avere luogo esclusivamente nel corso della procedura;

iii) non sarebbe comunque possibile l’applicazione generalizzata del ribasso a tutta l’offerta, con la conseguenza che la valutazione di anomalia dovrebbe essere operata disgiuntamente sull’importo dei lavori e sugli oneri della manodopera: pertanto, da un lato il ribasso del 9,98% proposto dall’esponente sul primo importo si collocherebbe sotto la soglia di anomalia;
dall’altro lato, il suo costo del lavoro sarebbe congruo (potendo l’impresa comprimere il monte ore occorrente per realizzare l’opera grazie alla vicinanza del cantiere alla sua sede operativa, al possesso di un macchinario specifico per il montaggio ed al personale tecnico altamente specializzato).

La Provincia di Savona e la controinteressata Giustiniana s.r.l. si sono costituite in giudizio, eccependo la tardività dell’impugnazione ed instando, in ogni caso, per la reiezione del gravame nel merito.

Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare accedente al ricorso, per difetto di fumus boni iuris , con ordinanza n. 54 del 27 marzo 2024, confermata dal Consiglio di Stato con provvedimento n. 1455 del 19 aprile 2024.

A seguito della produzione di documentazione da parte della resistente, con atto di motivi aggiunti, notificato il 18 aprile 2024 e depositato il 22 aprile 2024, L.A.M.A.E.S. ha impugnato la determina provinciale n. 645 del 13 marzo 2024, recante la parziale rettifica del quadro economico, muovendo le stesse censure sollevate con il ricorso introduttivo.

Tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.

Alla pubblica udienza del 4 ottobre 2024 la causa è stata assunta in decisione.

DIRITTO

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