TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-06-22, n. 202301507

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2023-06-22, n. 202301507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202301507
Data del deposito : 22 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/06/2023

N. 01507/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00029/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 29 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Pagani Ricicla di Piccolo Carlo, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato E S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Pagani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato V G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Provincia di Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Tosini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a – della nota prot. n. 55026 del 24.10.2022, a firma del solo responsabile del procedimento, avente ad “comunicazione di esercizio attività di recupero rifiuti pericolosi e non pericolosi, ai sensi degli artt. 214 e 216 del d. lgs 152/2006 - Comunicazione motivi ostativi all'inoltro dell'istanza”;

b – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali ivi compreso, qualora adottato, il provvedimento conclusivo del procedimento.

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per la declaratoria – in sede di giurisdizione esclusiva ex art. 133 – comma 1 lett. a) n. 3) c.p.a. dell'obbligo delle PP.AA. convenute di definire, ognuna per quanto di propria competenza, il procedimento di cui all'istanza di rinnovo dell'“Iscrizione al registro dei recuperatori art. 214 e 216 D. Lgs. n. 152/2006” depositata dalla ricorrente in data 09.10.2022 (prot. n. 52289) con un provvedimento espresso e motivato;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pagani e della Provincia di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2023 la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;




FATTO e DIRITTO

La società in epigrafe è una ditta individuale, impegnata nel settore del recupero e della preparazione per il riciclaggio di rottami metallici, nell’ambito di un’area sita nel Comune di Pagani, catastalmente identificata al foglio 6, p.lla n. 279, ricompresa in Zona “D1- industriale” del vigente strumento urbanistico; in virtù di apposita autorizzazione, prot. 130008 del 14.06.2018 e successiva voltura, prot. n. 38326 del 28.05.2019, con scadenza prevista il 30.05.2023.

Il 9.10.2022, la ricorrente depositava apposita istanza di rinnovo.

Con nota n. 55026 del 24.10.2022, l’Amministrazione formalizzava la comunicazione dei motivi ostativi, assumendo che non si potesse dar corso alla comunicazione di cui all’oggetto, a causa della carenza urbanistica immobiliare interessata.

Avverso la nota de qua, insorge la ricorrente in epigrafe, mediante gravame di annullamento, notificato il 23.12.2022 e depositato il 4.01.2023.

Il gravame era sorretto dalle seguenti censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso, così di seguito sintetizzate:

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 214 E 216 D.LGS. N. 152/2006) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) – INCOMPETENZA.

Il provvedimento impugnato è, prima di tutto, illegittimo per incompetenza. L’atto reca la firma del solo Responsabile del procedimento.

II - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 214 e 216 D.LGS. N. 152/2006) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA’ – TRAVISAMENTO – SVIAMENTO – ARBITRARIETA’ – ILLOGICITA’) – INCOMPETENZA - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO.

La parte ricorrente si duole dell’illegittimità dell’atto gravato, atteso che l’unico Ente competente ad effettuare l’istruttoria procedimentale e, dunque, ad adottare eventuali provvedimenti inibitori sarebbe, a suo dire, soltanto la Provincia territorialmente competente. Al Comune (ovvero al Settore SUAP) sarebbe invece attribuita una mera funzione di raccordo tra l’operatore economico (che deposita la comunicazione) e l’Ente

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