TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2013-06-06, n. 201302243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza cautelare 2013-06-06, n. 201302243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201302243
Data del deposito : 6 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 03403/2013 REG.RIC.

N. 02243/2013 REG.PROV.CAU.

N. 03403/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3403 del 2013, proposto da:


M P, rappresentato e difeso dall'avv. R L, con domicilio eletto presso Laura Raco in Roma, via Domenico Panaroli, 41;


contro

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del ministro pro tempore ,
La Commissione per l’attuazione del progetto Ripam – Riqualificazione della pubblica Amministrazione, in persona del legale rappresentante pro tempore ,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge;
FORMEZ PA – Centro Servizi, assistenza studi e formazione per l’ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , assistito e difeso dall’avv. M. Cardi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Bruno Buozzi 51;
il Comune de L'Aquila, in persona del sindaco pro tempore, assistito e difeso dall'avv. D. De Nardis, con domicilio eletto presso in Roma, via Tremiti 10 presso lo studio dell’ avv. A. Pace;
i Comuni di Montorio al Vomano, Castel del Monte, San Pio delle Camere, Goriano, Barisciano e Rocca di Mezzo, in persona dei rispettivi sindaci pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

D R, rappresentata e difesa dall'avv. L. Paniccia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Cassiodoro 1/A;
M D S, rappresentata e difesa dagli avv. ti Rosa e D'Amario, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Trionfale 5637;
Marco Vitaliani e Giovanni Di Achille non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria degli idonei subentranti ai vincitori rinunciatari, nella quale la dott.ssa Properzi risulta collocata al 7° posto e quale 3ª riservataria, pubblicata in data 5.4.2013 sul sito Formez;

- del "verbale delle prove orali della commissione d'esame del bando di concorso RIPAM identificata dal codice AG7A" del giorno 7 gennaio 2013 e della "scheda punteggio" facente parte integrante del primo, relativi alla prova orale espletata dalla dott.ssa Properzi;

- della graduatoria finale dei vincitori e idonei Concorso Ripam Abruzzo Codice AG7A, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Concorsi, n.12 del 12.02.2013;

- della modulistica sottoposta ai candidati in occasione della prova orale avente ad oggetto dichiarazioni autocertificatorie del possesso della riserva di cui all'art. 1 del bando e di titoli valutabili ai sensi dell'art.9 del bando;

- del bando di cui alla delibera del 6.9.2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.71 dell'11 settembre 2012);

- della delega rilasciata dalla Giunta Comunale del Comune di L'Aquila alla Commissione per l'Attuazione del Progetto Ripam con verbale n.321 del 24.8.2012;

- di ogni atto presupposto, connesso e conseguente;

per la declaratoria dell'obbligo dell'Amministrazione di attribuire alla ricorrente il punteggio pari a 38 per la prova orale, non assegnatole nel verbale impugnato, per effetto della correzione allo stesso apportata dalla commissione di concorso, con conseguente attribuzione del punteggio complessivo di punti 98,50 e modifica della graduatoria di concorso per il profilo AG7A e conseguente assegnazione alla sede disponibile prescelta dal Comune di L'Aquila;

per la condanna

dell'Amministrazione ai sensi dell'art.96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria da liquidarsi d'ufficio in via equitativa.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di RIPAM e di

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