TAR Roma, sez. III, sentenza 2011-07-27, n. 201106717
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N. 06717/2011 REG.PROV.COLL.
N. 03363/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3363 del 2010, proposto dalla “SOA Nazionale Costruttori” s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti S C e M S, con domicilio eletto presso il primo di essi in Roma, via Lombardia 30;
contro
l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'accertamento
del diritto a vedersi risarcire i danni subìti per effetto del provvedimento (assunto il 20.6.2006: e, poi, annullato dal Consiglio di Stato) con cui le era stata revocata l’autorizzazione (concessale nel novembre del 2000) a svolgere l’attività di attestazione.
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 1 luglio 2011, il dott. Franco Angelo Maria De Bernardi e uditi – per le parti – i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Col ricorso in esame, la “SOA – Nazionale Costruttori” ha chiesto che l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici venisse condannata a risarcirle il danno (asseritamente) subìto per effetto del provvedimento (assunto il 20.6.2006: e, poi, annullato dal Consiglio di Stato) con cui le era stata revocata l’autorizzazione – concessale nel novembre del 2000 – a svolgere l’attività di attestazione.
All’esito della discussione svoltasi nella pubblica udienza dell’1.7.2011, il Collegio – trattenuta la causa in decisione – constata come le pretese attoree siano sostanzialmente infondate.
Si rileva, al riguardo
-che il cennato provvedimento di ritiro era (già) stato riconosciuto legittimo da questo Tribunale ;
-che l’appello proposto avverso la relativa sentenza era stato accolto solo perché il Consiglio di Stato aveva ritenuto che il sottostante procedimento fosse affetto da taluni vizi di natura formale ;
-che – neppure nel corso del presente giudizio – sono (del resto) stati forniti degli elementi concreti, atti
a) a smentire la veridicità delle circostanze di fatto (evidenziate sia dalla Guardia di Finanza che dalla D.D.A. di Napoli) poste a base del provvedimento stesso e
b) a dimostrare, in tal modo, che la convenuta abbia – a suo tempo – violato (la “sostanza” del)le disposizioni che (in relazione al complesso sistema di qualificazione) ne disciplinano funzioni e poteri .
Ciò posto;si osserva
-che (per giurisprudenza consolidata) l’annullamento – disposto in sede giurisdizionale, di un provvedimento autoritativo non comporta – “ex se” – l’automatico riconoscimento della responsabilità civile dell’Amministrazione ;
-che, ai fini della configurabilità dell’illecito “aquiliano”, occorre che il danneggiato dimostri (tra l’altro) il dolo o la colpa dell’autore della determinazione dichiarata illegittima (sul punto, cfr. – “ex plurimis” – C.d.S., V, n.3750/2009) ;
-che, con particolare riferimento al caso di specie, non può certo dirsi (alla luce di quanto testé evidenziato) che l’adozione dell’impugnato atto di revoca sia avvenuta in – ingiustificato e colpevole – spregio di quei principi di imparzialità, correttezza e buona fede ai quali l’esercizio di una funzione pubblica deve costantemente ispirarsi .
E tanto basta, al Collegio (che, in considerazione della complessità della vicenda trattata, ritiene di dover compensare – tra le parti – le spese di lite), per ritenere – appunto – infondata (ed, in quanto tale, passibile di reiezione) la proposta azione risarcitoria.