TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-15, n. 202302740
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Pubblicato il 15/09/2023
N. 02740/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01450/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2016, proposto dal Comune di Trapani, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv. C S e F P D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- la Presidenza della Regione Siciliana e l’Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;
nei confronti
- del Comune di Alcamo, non costituito in giudizio;
- dell’impresa Trapani Servizi S.p.A., non costituita in giudizio;
per l’accertamento e la dichiarazione ex art. 30, c.p.a.
- del diritto al risarcimento dei danni subiti dal Comune di Trapani in conseguenza dell’ordinanza n. 1/Rif. Del 14 gennaio 2016 del Presidente della Regione Siciliana;
- del decreto n. 52 adottato il 27 gennaio 2016 dal Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la relativa documentazione dell’Amministrazione regionale resistente;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il Cons. A P;
Nessun difensore presente, nell’udienza di smaltimento del giorno 8 giugno 2023 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, così come specificato nel verbale;
FATTO
Con atto notificato il 16 maggio 2016 e depositato in data 8 giugno 2016, il Comune ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’Ordinanza n. 1/Rif. del 14 gennaio 2016 del Presidente della Regione Siciliana rubricata “ ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti – reitera ex art. 91 co. 4 del D. Lgs. 152/2006 della ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 207rif. Del 14 luglio 2015 ” nonchè del D.D.G. n. 52 del 27 gennaio 2016 adottato dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, con il quale il Comune di Alcamo è stato autorizzato a conferire, dal 29 gennaio 2016 al 31 maggio 2016, i rifiuti solidi urbani prodotti nel suo territorio presso la discarica sita a Trapani e gestita dalla Trapani Servizi S.p.A..
Il Comune ricorrente, a supporto del gravame, ha articolato le seguenti censure:
“1) Violazione e falsa applicazione art. 191 d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per difetto di presupposti – difetto di istruttoria ”, poiché il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti avrebbe autorizzato il conferimento dei rifiuti solidi urbani provenienti dal Comune di Alcamo, in forza della presupposta adozione da parte del Presidente della Regione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di gestione di rifiuti ex art. 191 del D. Lgs. n.152/2006 e art. 1, co. 1, lett. g), della L. r. n. 9/2010, tra le quali l’impugnata ordinanza n. 1/Rif. del 14 gennaio 2016 di reitera ex art. 91 co. 4 del D. Lgs. 152/2006 della precedente ordinanza n. 20/rif del 14 luglio 2015, in mancanza del presupposto della situazione eccezionale, imprevista e straordinaria, stante che la necessità della tutela della salute pubblica sarebbe stata determinata dall’insufficienza strutturale del sistema regionale dei rifiuti perdurante da lungo tempo. Inoltre, sarebbero state omesse: la consultazione preventiva dell’organo tecnico-sanitario locale ai sensi dell’art. 191, co. 3, del d.lgs. n.152/2006, l’adeguata considerazione della ridotta volumetria disponile in discarica e la ricerca di soluzioni alternative al problema.
Infine, i provvedimenti impugnati avrebbero solo in apparenza una durata limitata nel tempo, difettando, invece, la condizione di temporaneità tipica dei provvedimenti contingibili e urgenti, data la loro continua reiterazione;
“2) Violazione di legge – art. 3 bis, co. 2, d.lgs. 152/2006 in relazione agli artt. 3 ter e 3 quinquies, d.lgs. 152/2006” poiché i provvedimenti impugnati sono stati adottati dall’autorità regionale senza alcuna previa intesa e quindi in violazione del principio di leale collaborazione: in forza dell’art. 9 Cost., difatti, i soggetti istituzionali sarebbero obbligati a concorrere tra loro per la difesa ambientale, coordinando e armonizzando le reciproche esigenze;
“3 ) Eccesso di potere per illogicità manifesta”, stante che il Dipartimento Regionale avrebbe deliberatamente ignorato il dato di fatto dell’imminente saturazione della discarica di Trapani.
“4) Difetto di competenza della Presidenza della Regione ex art. 1, comma 2, L.r. n. 9/2010 ad emettere provvedimenti autorizzativi al conferimento dei rifiuti. Ordinanza n. 1/Rif. del 14 gennaio 2016 del Presidente della Regione Siciliana” poiché la competenza spetterebbe al Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.r. 9/2010, e non al Presidente della Regione Siciliana.
Per resistere al ricorso si è costituita l’Avvocatura dello Stato di Palermo per la Presidenza della Regione Siciliana e per l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.
In vista dell’udienza di smaltimento, parte ricorrente ha depositato documentazione ex art. 73 c.p.a. e memoria difensiva il giorno 8 maggio 2023, con la quale ha quantificato in € 447.374,50, la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
Alla pubblica udienza del giorno 8 giugno 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato, attesa la legittimità degli atti impugnati per le ragioni di seguito spiegate.
Il Comune ricorrente sostiene, in sintesi, che esisterebbe un rapporto di causalità diretto e immediato tra il pregiudizio subito e l'operato dell'Assessorato regionale resistente il quale, colpevolmente, non avrebbe preso in considerazione soluzioni alternative e ignorato la proposta di eseguire presso l'impianto di contrada Borranea a Trapani solo il trattamento dei rifiuti per il successivo conferimento presso un diverso impianto.
Il conferimento dei rifiuti da parte di altri comuni presso la discarica di Trapani prossima alla saturazione avrebbe dunque determinato la crisi del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani nel Comune di Trapani.
Va subito osservato che la legittimità dei provvedimenti impugnati va delibata alla stregua della complessa situazione di fatto dell’inefficiente gestione del ciclo dei rifiuti in Sicilia e dei parametri normativi di riferimento che regolavano la materia al momento della loro adozione.
Secondo quanto prescritto dal primo comma dell’art. 191 del D.lgs. n.152/2006, qualora si verifichino situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, il Presidente della Giunta regionale può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'art. 201 entro tre giorni dall'emissione e hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
Al successivo comma 3 del medesimo art. 191 cit. il legislatore ha previsto altresì che le ordinanze di cui al comma 1, adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali (che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali), debbano indicare le norme a cui si intende derogare.
Nel caso in esame non è revocabile in dubbio, e infatti non è contestata, la sussistenza di una situazione emergenziale connessa allo smaltimento dei rifiuti in ambito regionale.
Vanno ricordate infatti le procedure avviate dal Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in Sicilia [ex O.P.C.M. n. 3887/2010 – D.L. n. 43/2013, convertito con modificazione nella L. 71/2013] per la realizzazione di quattro piattaforme pubbliche per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, nonché le nuove disposizioni regionali di cui alla l.r. 9/2010 di riforma della gestione integrata dei rifiuti mercé le neoistituite S.S.R. che, tuttavia, non ancora entrate a regime, mentre le pregresse società e consorzi d’ambito del pregresso sistema non erano più titolati a svolgere attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti.
In tale frangente, il Presidente della Regione, nell’ambito dei poteri previsti dall’art. 191 del D.lgs. n. 152/2006, ha dato atto dell’impossibilità da parte di numerosi Comuni isolani di poter emanare ordinanze contingibili e urgenti e della incontestabile necessità di dover provvedere comunque allo smaltimento dei rifiuti nelle more della realizzazione delle piattaforme cit. e della definitiva implementazione del nuovo modello organizzativo delle S.R.R. di cui alla l.r. 9/2010.
In tale evidente e motivato contesto, sono state adottate ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 D.lgs. n. 152 del 2006 le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione siciliana, tra cui quella oggetto del presente ricorso e in forza della quale l’autorizzazione impugnata è stata espressamente adottata.
Ebbene, è in tali presupposte ordinanze presidenziali - espressione del potere di ordinanza extra ordinem - richiamate nella motivazione del decreto impugnato, tra cui la predetta n.1/Rif del 14 gennaio 2016 che reitera la precedente n. 20/rif del 14 luglio 2015, che appare chiaramente evidenziata la situazione di obiettiva emergenza ambientale che ha condotto alla loro adozione nonché a quella del conseguenziale decreto dirigenziale autorizzativo al conferimento in discarica al fine di evitare l'interruzione di servizi di pubblico interesse e l’inevitabile stato di crisi ambientale ed igienico-sanitaria.
In particolare, nella reiterata precedente ordinanza n. 20/rif del 14 luglio 2015 è richiamata la Conferenza di servizio effettuata il 13 luglio 2015 e i tutti pareri tecnici espressi dalle autorità di controllo partecipanti, anche con riferimento alla discarica di Trapani (v.art.7).
In presenza di una incontestabile situazione di grave rischio per la salute pubblica e ambientale e dei presupposti provvedimenti già adottati in materia sopra citati, il Collegio non dubita della sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto per l’emanazione dei decreti impugnati: ne consegue che, in tale corretta prospettiva, le doglianze proposte sono infondate.
Non è altresì condivisibile la tesi della violazione dell’art. 191 del D.lgs. n.152/2006 in ragione della reiterazione di provvedimenti emergenziali impugnati che, ad avviso del Comune ricorrente, dimostrerebbero come la Regione Siciliana ha posto rimedio in modo contingente e strutturale alle inefficienze del ciclo integrato rifiuti attraverso il ricorso continuo e sistematico, senza soluzione di continuità, al potere extra ordinem ex art. 191 cit..
A tal fine, è sufficiente richiamare il contenuto del comma 4 dello stesso articolo 191 del D.lgs. n.152/2006 a mente del quale le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti e, qualora ricorrano comprovate necessità (…), anche oltre i predetti termini (con ordinanza emessa dal Presidente della Regione d'intesa con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio, dettandosi specifiche prescrizioni).
Nel caso in esame, i poteri in concreto esercitati dal Presidente della Regione Siciliana con l’ordinanza in epigrafe e il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti impugnati, risultano coerenti con il precetto normativo primario sopra riportato.
In conclusione, disattese le censure formulate, la domanda risarcitoria va rigettata, in ragione della ritenuta legittimità degli atti impugnati.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti costituite considerata la natura e la peculiarità della controversia;nulla va disposto in merito nei confronti degli altri soggetti intimati non costituitisi in giudizio.