TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-07-23, n. 202000481
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Pubblicato il 23/07/2020
N. 00481/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00226/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 226 del 2020, proposto da
Promozionale Italiana S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati G T E e D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
della determinazione dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale Marche del 25/2/2020, con la quale l’amministrazione intimata non ha ottemperato alla richiesta di accesso della ricorrente alla “Comunicazione al Sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Pesaro del 25.6.2019” e a tutti gli altri documenti relativi alla pratica e in particolare alla corrispondenza interna ed esterna all'amministrazione finanziaria e specialmente a quella intercorsa con la Direzione Provinciale di Pesaro,
e per
l’ordine all’amministrazione di esibire gli atti richiesti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 84, comma 5, del DL n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020;
Visto l'art. 4, comma 1, del DL n. 28/2020 convertito nella Legge n. 70/2020;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 luglio 2020 il dott. Gianluca Morri e uditi da remoto, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente presentava in data 6/12/2019, all’Agenzia delle Entrate (Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino e Direzione Regionale delle Marche), una generica e complessa istanza di accesso a “tutta la documentazione afferente ai procedimenti che si sono conclusi con l’emissione” degli atti indicati nell’istanza (avvisi di accertamento, atto di accertamento con adesione, accordi conciliativi, atti di annullamento in autotutela) ovvero “all’istruttoria delle predette pratiche e, comunque, in ogni caso, il parere reso dalla Direzione Regionale delle Marche e gli atti del relativo procedimento”.
L’istanza di accesso veniva riscontrata dalla Direzione Regionale delle Marche con nota del 19/12/2019, la quale riteneva di accoglierla “in relazione al parere reso ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del D.M. n. 37/1997 dalla Direzione Regionale delle Marche e del relativo atto di innesco del procedimento”.
La ricorrente, in data 29/1/2020, presentava quindi, alla Direzione Regionale delle Marche, una ulteriore istanza con cui chiedeva “la trasmissione dell'allegato n. 1 alla richiesta di parere formulata dalla Direzione Provinciale di Pesaro - Urbino ossia la <Comunicazione al Sostituto procuratore della Repubblica del Tribunale di Pesaro del 25/06/2019>, siccome non presente tra i documenti trasmessi”. Veniva inoltre chiesta la “conferma a codesto spett.le Ufficio che non sussista nessun altro documento afferente la pratica in esame, ivi compresa eventuale corrispondenza interna ed esterna all'Amministrazione finanziaria, ulteriore rispetto alla documentazione già trasmessa;con richiesta, in caso di sussistenza i tali documenti, di ostensione anche di essi”.
La Direzione Regionale rispondeva con la nota (qui impugnata) del 25/2/2020 comunicando che “con nota del 19 dicembre 2019, Prot. n. 31696 R.U., sono stati analiticamente indicati tutti i documenti ostensibili, afferenti il procedimento di cui all’art. 4 del D.M. n. 37/1997, successivamente trasmessi con nota del 7 gennaio 2020, Prot.n. 164/2020 R.U.”.
Si è costituita, per resistere al gravame, l’Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche, che deduce eccezioni in rito e contestazioni di merito circa la fondatezza del ricorso.