TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-03-12, n. 201500242

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2015-03-12, n. 201500242
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201500242
Data del deposito : 12 marzo 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00992/2007 REG.RIC.

N. 00242/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00992/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 992 del 2007, proposto da: C T, rappresentato e difeso dall'avv. F D C, con domicilio eletto in Latina, Via Carducci, 7;

contro

Comune di Sperlonga, in persona del Sindaco p. t., rappresentato e difeso dall'avv. C d S, con domicilio eletto in Latina, viale dello Statuto, 24;

nei confronti di

Soc."C A E e Cusani Armando S.D.F.", in persona del legale rappresentante p. t., A E C e A C rappresentati e difesi dall'avv. Chiara de Simone, con domicilio eletto in Latina, viale dello Statuto n. 24;

per l'annullamento, previa sospensiva,

della concessione edilizia in sanatoria n. 5 del 26.6.1992 relativa alla discoteca-ristorante, rilasciata dal Commissario Prefettizio al Sig. Manzi Gerardo, amministratore della società Tiberiade s.r.l.;

del permesso di costruire n. 83 dell’1.12.2004, pratica 1163, relativa al progetto di riqualificazione della struttura produttiva Grotta di Tiberio;

del permesso di costruire in variante “per intervento di riqualificazione dell’immobile denominato Grotta di Tiberio n. 52 del 23.9.2005 prot. n. 1187;

di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente anche se non conosciuto;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Sperlonga e della Soc."C A E e Cusani Armando S.D.F.";

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2015 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Visto, il ricorso notificato il 15 ottobre 2007 e depositato il successivo 6 novembre con cui il sig. Tursi Carmine, premesso di essere comproprietario e compossessore unitamente alla moglie di un fabbricato per civile abitazione sito in Sperlonga, località Flacca, ha impugnato i permessi edilizi in epigrafe specificati riguardanti, rispettivamente, la concessione in sanatoria per le opere abusive realizzate sul vicino immobile denominato Ristorante Grotta di Tiberio (p.d.c. 5/92), un intervento di riqualificazione della struttura in argomento (p.d.c. 83/04) e lavori in variante (p.d.c. 52/05);

Visti, l’atto di costituzione in giudizio depositato dal Comune di Sperlonga in data 9 novembre 2007 e le successive memorie difensive;

Visti, l’atto di costituzione in giudizio depositato dalla “C A E e Cusani Armando S.D.F.” e le successive memorie difensive;

Rilevato, in via preliminare, che il ricorso è irricevibile per inosservanza del termine decadenziale di sessanta giorni di cui agli articoli 41 e 29 del c.p.a.;

Considerato, in particolare, che il ricorso è stato notificato il 15 ottobre 2007 e si riferisce a permessi di costruire di cui, l’ultimo, è stato rilasciato il 23.9.2005;

Considerato, altresì che i lavori oggetto di tali permessi sono stati ultimati il 24 maggio 2006 come attestato dalla comunicazione di fine lavori acquisita al protocollo del Comune di Sperlonga in data 25.5.2006 prot. n. 10256;

Ritenuto, quindi che a tutto concedere il ricorso andava proposto entro il termine del 23 luglio 2006;

Considerato, che secondo l’orientamento costante della giurisprudenza “il termine decadenziale di sessanta giorni per ricorrere avverso un permesso di costruire decorre dalla piena ed effettiva conoscenza di quest'ultimo, ossia del contenuto specifico del progetto edilizio approvato, che si verifica non con il mero inizio dei lavori, bensì con la loro ultimazione, perché solo in quel momento si possono apprezzare le dimensioni e le caratteristiche dell'opera e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche ed edilizie derivanti dal provvedimento impugnando, risultando invece insufficiente a questo fine la presenza del cartello di cantiere recante l'indicazione del permesso di costruire e la descrizione dell'intervento e persino l'apposizione di ulteriori cartelli pubblicitari recanti le foto di modellazione realistica del progetto d'intervento (c.d. rendering), allorquando non appaiano in concreto idonei a manifestare con piena evidenza la portata lesiva del titolo edilizio impugnato (cfr. ex multis T.A.R. Puglia Lecce sez.

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