TAR Milano, sez. II, sentenza 2014-04-29, n. 201401113

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2014-04-29, n. 201401113
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201401113
Data del deposito : 29 aprile 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01491/2012 REG.RIC.

N. 01113/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01491/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1491 del 2012, proposto da:
R A J, rappresentato e difeso dall'avv. M R, con domicilio eletto presso il medesimo in Milano, via Nino Bixio, 14;

contro

Ministero dell'Interno (Prefettura di Milano - U.T.G.), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata in Milano, via Freguglia, 1;

per l'annullamento

del provvedimento prot. 9bi/090001122/gab7n.c. datato 07/03/2012 della Prefettura di Milano - UTG di revoca della misure di accoglienza in atto erogate presso RSA “Sandro Pertini”;

nonché di ogni altro atto allo stesso preordinato, preliminare, precedente, successivo, consequenziale o comunque connesso e per la condanna al risarcimento del danno.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la memoria difensiva del ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 aprile 2014 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. James R Amoah è cittadino del Ghana, arrivato in Italia unitamente ad altri profughi tutti provenienti dal Nord Africa ed è stato ospitato, al momento del suo arrivo, presso la struttura di accoglienza RSA “Sandro Pertini” di Garbagnate Milanese, nell’ambito delle misure di accoglienza disposte dallo Stato Italiano a seguito dell’eccezionale afflusso di profughi provenienti dal Nord Africa.

A seguito di una serie di segnalazioni su comportamenti scorretti, posti in essere durante la permanenza nella struttura, il Prefetto di Milano, con provvedimento del 7.3.2012, decretava la revoca delle misure di accoglienza, con conseguente allontanamento dalla struttura.

Contro il citato provvedimento era proposto il presente ricorso, con domanda di sospensiva e di danni, per il seguente ed articolato motivo, che può così essere sintetizzato:

- violazione dell’art. 5, dell’art. 9 comma 2 e comma 3, dell’art. 12 del D.Lgs. 140/2005, eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, mancata e/o erronea valutazione dei presupposti, travisamento, illogicità, irrazionalità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, violazione del giusto procedimento, violazione degli articoli 3, 6, 7, 8, 10 e 10 bis della legge 241/1990.

Si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno, concludendo per il rigetto del gravame.

In esito alla camera di consiglio del 28.6.2012, il Collegio disponeva incombenti istruttori con ordinanza n. 917/2012.

La Prefettura depositava apposita relazione, con allegata documentazione in data 7.9.2012.

Vista la suddetta relazione, il TAR respingeva la domanda cautelare con successiva ordinanza n. 1248 del 12.9.2012.

Quest’ultima era appellata davanti al Consiglio di Stato, che accoglieva l’impugnazione cautelare con ordinanza della Sezione III n. 4912 del 19.12.2012.

Alla successiva pubblica udienza del 3.4.2014, davanti al TAR, la causa era trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, deve essere affrontata la doglianza circa la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento e segnatamente dell’art. 7 della legge 241/1990, doglianza che risulta essere stata apprezzata favorevolmente dal Consiglio di Stato, seppure in sede sommaria, nella propria ordinanza cautelare n. 4912/2012.

Sul punto il Collegio deve, in primo luogo, evidenziare come l’esponente sia stato in realtà previamente avvisato della gravità della propria condotta e delle conseguenze della stessa, con nota del 24.11.2011, inviata al sig. R in lingua inglese, lingua che l’esponente nel ricorso ammette espressamente di conoscere (cfr. per il testo della nota, l’allegato 1 alla relazione della Prefettura di Milano).

In tale nota, redatta su carta intestata della Regione Lombardia e dell’

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