TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-07-24, n. 201300509

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Campobasso, sez. I, sentenza 2013-07-24, n. 201300509
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Campobasso
Numero : 201300509
Data del deposito : 24 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00172/2011 REG.RIC.

N. 00509/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00172/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 172 del 2011, proposto da A V, rappresentata e difesa dall'avv. A M V, con domicilio presso la segreteria del Tar Molise in Campobasso, via San Giovanni - Palazzo Poste;

contro

Ministero della Giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria nonchè Provveditorato Regionale per l’Abruzzo ed il Molise, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Campobasso, via Garibaldi, 124;

per l'annullamento

del provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di due trentesimi di una mensilità dello stipendio notificato in data 7 aprile 2011 e di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali ed in particolare del verbale del Consiglio Regionale di Disciplina (allo stato non conosciuto dalla ricorrente e) richiamato nel citato provvedimento datato 24 marzo e notificato 7 aprile 2011.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento della Amministrazione Penitenziaria nonché del Provveditorato Regionale per l’Abruzzo ed il Molise;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2013 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 23 maggio 2011 la signora A V, Ispettore Superiore del Corpo della Polizia Penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Campobasso, ha chiesto l’annullamento del provvedimento adottato dal Provveditore regionale di Pescara in data 24.3.2011, recante l’irrogazione della sanzione disciplinare della pena pecuniaria nella misura di due trentesimi di una mensilità dello stipendio, ai sensi dell’art. 3, lett. a) del d. lgs. n. 449/1992, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi, ivi compreso il verbale del consiglio regionale di disciplina.

In sede disciplinare le è stato contestato di avere pronunciato in data 3.3.2010, al momento del passaggio delle consegne ed in presenza di altri colleghi, una frase sostanzialmente ingiuriosa nei confronti del collega subentrante, responsabile del turno, che chiedeva chiarimenti in ordine alle problematiche insorte nei turni precedenti.

A fondamento del ricorso ha dedotto la violazione dei termini del procedimento disciplinare di cui agli artt. 16, comma 1 e 2, e 17, comma 4, del d. lgs. n. 449/1992 e di quello di cui all’art. 120 del T.U. n. 371957 e in particolare:



1. il decorso del termine di 10 giorni per la convocazione della commissione di disciplina, decorrente dalla ricezione del carteggio;



2. il decorso del termine di 15 giorni tra la prima riunione del consiglio e quella fissata per la trattazione orale e per la deliberazione;



3. il decorso del termine di 90 giorni tra l’invio al consiglio di disciplina del fascicolo istruttorio e la convocazione dell’esponente per la trattazione orale;



4. l’esponente ha anche contestato la violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 per non essere state prese in alcuna considerazione le circostanziate giustificazioni inviate al funzionario istruttore e, successivamente, al presidente del consiglio di disciplina.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria per difendere la legittimità degli atti impugnati, sostenendo il pieno rispetto dei termini che scandiscono le fasi del procedimento disciplinare e l’insussistenza del dedotto vizio di difetto di motivazione.

Alla pubblica udienza del 28 marzo 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

L’art. 16 del d. lgs. n. 449/1992, rubricato “Procedimenti dinanzi al consiglio centrale o regionale di disciplina”, ai commi 1 e 2 così recita: “1. Il consiglio centrale o regionale di disciplina è convocato dall'organo competente indicato nell'articolo 13 entro dieci giorni dalla ricezione del carteggio. Nella prima riunione il presidente ed i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazioni per far constatare tale adempimento;
indi, il presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno e l'ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio, che dovrà aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso.

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