TAR L'Aquila, sez. I, ordinanza cautelare 2019-01-10, n. 201900001
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Pubblicato il 10/01/2019
N. 00001/2019 REG.PROV.CAU.
N. 00473/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 473 del 2018, proposto da
E D L, F A P, A A, rappresentati e difesi dagli avvocati E R M, M V S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi L'Aquila, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;
nei confronti
Andrea Colafarina non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- delle graduatorie definitive di merito relative alla selezione del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria dell'Università degli Studi Dell'Aquila per l'anno accademico 2018/2019, in particolare di quella pubblicata sul sito del CINECA in data 03.10.2018, e dell'atto con cui si è disposto di attribuire ai ricorrenti il punteggio nella graduatoria stessa che ne ha determinato l'esclusione dal numero degli ammessi al corso di laurea suddetto, costituente anche diniego di iscrizione e nella quale i ricorrenti risultano collocati oltre l'ultimo posto utile e quindi non ammessi ai corsi, e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione dei ricorrenti;
- di tutte le operazioni di concorso, ivi compresi tutti i verbali della Commissione, e di tutte le operazioni che hanno portato allo svolgimento dei test d'ingresso alla facoltà di Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria, ivi incluse le istruzioni impartite in forma scritta e orale dalla Commissione medesima e/o dai suoi responsabili e delegati per lo svolgimento della prova;
- di ogni altro atto presupposto, anteriore o successivo, comunque connesso, anche interno e non conosciuto comunque ostativo dell'immatricolazione dei ricorrenti al corso suddetto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Universita' degli Studi L'Aquila;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2019 la dott.ssa P A G D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad una sommaria delibazione, propria della presente fase, che la domanda cautelare non appare assistita dai necessari requisiti di “fumus”, posto che la violazione del principio dell’anonimato è scongiurata dal sistema meccanico di correzione affidato al sistema “CINECA”, che consente la rilevazione informatizzata delle risposte fornite dai candidati nei moduli risposta, con conseguente determinazione automatica del relativo punteggio;
visto l’art. 57 c.p.a. le spese di fase, possono essere compensate;