TAR Salerno, sez. III, sentenza 2023-07-19, n. 202301756
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 19/07/2023
N. 01756/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01542/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1542 del 2019, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roccapiemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con indirizzo digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, piazza della Libertà, 17;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Salerno, corso Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
a – dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- assunta in data -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, con cui il Comune di Roccapiemonte ha ingiunto la demolizione di una serie di opere, come indicate nel medesimo provvedimento;
b – della relazione di servizio del Tecnico comunale, relativa all’attività svolta congiuntamente alla Polizia Locale e dai Carabinieri di Castel San Giorgio in data -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
c - ove occorra, e per quanto di ragione, del verbale redatto in data -OMISSIS-, per violazione alle disposizioni di cui all’art. 256 del D. Lgs. 152/2006;
d – ove occorra, e per quanto di ragione, del verbale redatto in data -OMISSIS- per violazione al DPR 380/2001;
e – ove occorra, e per quanto di ragione, della richiesta di intervento del -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- formalizzata dalla Stazione dei Carabinieri di Castel San Giorgio, onde verificare l’immobile in Via San Pasquale, censito in catasto al -OMISSIS-, -OMISSIS- di proprietà della ricorrente -OMISSIS-;
f – ove occorra, e per quanto di ragione, della relazione di servizio del tecnico comunale del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-;
g – ove occorra, e per quanto di ragione, della richiesta di ausilio per l’attività di accertamento in ordine al procedimento penale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-;
h – ove occorra, e per quanto di ragione, della relazione di servizio dell’-OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del-OMISSIS-;
i - ove occorra, e per quanto di ragione, della (singolare) ricevuta di trascrizione del sequestro preventivo-presentazione -OMISSIS-, registro generale -OMISSIS-- registro particolare -OMISSIS-;
l - ove occorra, e per quanto di ragione, della relazione di servizio del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-;
m - ove occorra, e per quanto di ragione, degli ulteriori atti acquisiti nel corso dell’attività accertativa, posti a base della gravata ordinanza di demolizione impugnata sub a).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roccapiemonte e del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 8 giugno 2023 il dott. P R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 21/10/2019 e depositato il 28/10/2019, i due ricorrenti sopra individuati, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, hanno impugnato l’ordinanza specificata in epigrafe, unitamente ai relativi atti presupposti, con cui il Comune di Roccapiemonte (SA) ha ingiunto la demolizione delle opere edilizie ivi descritte, realizzate abusivamente sul suolo distinto in catasto al foglio n.1, -OMISSIS-, con ordine di rimozione in pristino dello stato dei luoghi.
Ha resistito in giudizio l’intimato Comune, concludendo con richiesta di reiezione del gravame per l’infondatezza delle censure attoree.
Si è altresì costituito il Ministero della Difesa col patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, la quale ha anch’essa chiesto il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 20/11/2019 la causa è stata cancellata dal ruolo delle istanze cautelari su richiesta di parte ricorrente.
Le parti hanno successivamente depositato documenti e memorie difensive a sostegno delle rispettive difese.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’8 giugno 2023, celebrata da remoto, sentiti i difensori, come da verbale, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Giova premettere che, con l’ordinanza di demolizione in discussione, il Comune di Roccapiemonte (SA), sulla base degli accertamenti compiuti su delega della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, ha ordinato la demolizione di un insieme di opere realizzate senza alcun titolo edilizio, così descritte: - manufatto ml 3,35 x 3,70 ed altezza ml 3,50, struttura grezza;- manufatto di legno e PVC, deposito, di dimensioni ml 6,00x2,50 altezza al colmo pari a ml 3,05 circa;- tettoia in ferro, muratura e copertura in lamiera adibito a deposito delle dimensioni pari a ml 8,05 x 3, altezza minima ml 3,30 e altezza massima ml 3,85;- manufatto in muratura destinato a servizi, delle dimensioni pari a ml 5,80 x 3,00 circa ed altezza pari a ml 2,50 circa;- recinzioni realizzate con paletti e muratura in cemento;- box in lamiera delle dimensioni di ml 4,15 x 2,60 circa altezza ml 2,00 circa;- copertura di un serbatoio, realizzata mediante tettoia metallica;- struttura in ferro delle dimensioni ml 5,95 x 4,90 altezza pari a ml 3,20 circa;- opere di recinzioni in blocchi di cemento e ferro, finalizzate a suddividere l’area di maggiore estensione, così come identificata nelle mappe catastali;- manufatto a semplice elevazione, realizzato in blocchi di cemento e laterizi, delle dimensioni di ml 19,00 x 10,00 altezza pari a ml 3,90 circa;- manufatto in blocchi destinati a servizi, delle dimensioni di circa ml 2,40 x 5,00 x h 2,50;- muri di sostegno cls armato, costituito da tre lati, di forma in pianta ad “U”, delle dimensioni di ml 1,30 + 27,30 + 3,20 ed altezza pari a circa ml 1,55;- manufatto delle dimensioni in pianta pari a circa ml 8,40 x7,20 realizzato fino ad una quota di ml 1,50. Con lo stesso atto l’ente ha ingiunto altresì la rimozione di: - un container destinato a servizi, delle dimensioni di circa ml 4,10 x 1,95 x h2,50;- del materiale calcareo e bituminoso utilizzato per pavimentare parte dell’area oggetto di accertamento ai fini della realizzazione di un parcheggio per autocarri ed auto;- del materiale calcareo e bituminoso utilizzato per realizzare la strade di accesso alla quota superiore dell’area di proprietà a partire dalla strada comunale. L’amministrazione comunale ha inoltre ordinato: il ripristino dell’originario e naturale andamento orografico dei termini modificati mediante la realizzazione di opere di movimento terra e livellamento, che hanno determinato una trasformazione permanente dei suoli;la restituzione dell’area di proprietà demaniale consistente in un tratto di strada interno alla particella con -OMISSIS- del -OMISSIS-, parallela alla via San Pasquale, che prosegue lungo il -OMISSIS- e che si interrompe al limite dei confini tra il -OMISSIS-.
2. Con il primo motivo si lamenta sostanzialmente il difetto motivazione dell’ordinanza ripristinatoria in relazione al lungo tempo decorso dalla realizzazione degli interventi nonché l’omessa comunicazione dell’avvio del procedimento sanzionatorio.
Entrambi i profili di doglianza non colgono nel segno.
2.1. Quanto all’aspetto temporale, non vale argomentare in contrario facendo leva sulla asserita vetustà dei manufatti, atteso che il decorso del tempo non esclude l’applicazione delle misure ripristinatorie in materia edilizia, le quali possono essere contestate senza limiti di tempo, non essendo soggette a prescrizione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 20.9.2019, n. 11155). Né occorreva una specifica motivazione circa l’affidamento maturato sulla legittimità delle opere, in relazione al lungo lasso di tempo trascorso dall’avvenuta realizzazione di esse fino al momento dell’adozione della sanzione. Invero, come chiarito dal condivisibile orientamento giurisprudenziale formatosi al riguardo, quando risulta realizzato un manufatto abusivo, malgrado il decorso del tempo, l’Amministrazione deve senza indugio emanare l’ordine di demolizione per il solo fatto di aver riscontrato opere abusive, per cui va ribadito anche nella presente fattispecie che il provvedimento deve intendersi sufficientemente motivato con l'affermazione dell'accertata abusività dell'opera, essendo “in re ipsa” l'interesse pubblico concreto ed attuale alla sua rimozione (cfr. Consiglio Stato, sez. V, 2.10.2014, n. 4892, 11.7.2014, n. 3568 e 19.11.2018, n. 6497;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 4.5.2020, n. 1623).
2.2. Circa il profilo procedimentale, va ribadito quanto affermato dalla costante giurisprudenza, secondo la quale la natura vincolata del provvedimento non rende necessario il previo avviso di inizio del procedimento di cui all'art. 7 e ss. della L. n. 241/1990 (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 7.1.2021, n. 84;Consiglio di Stato, Sez. II, 13.6.2019, n. 3968), non essendo peraltro contestato nel caso di specie il carattere abusivo delle opere e non emergendo – alla stregua di quanto si osserverà oltre – che un’ulteriore interlocuzione con gli interessati avrebbe posto l’Amministrazione procedente nella condizione di emettere un atto dal contenuto diverso da quello in concreto adottato (cfr., per tutte, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 7.1.2021, n. 84;Consiglio di Stato, Sez. II, 13.6.2019, n. 3968).
3. Col secondo mezzo d’impugnazione si assume un presunto difetto d’istruttoria sulla natura delle opere eseguite, avendo l’autorità procedente cumulato nello stesso regime ripristinatorio anche opere assoggettate a mera sanzione pecuniaria, realizzabili mediante SCIA, e si contesta altresì che l’Amministrazione avrebbe impartito promiscuamente più ordini in modo cumulativo in violazione del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, Le censure possono essere esaminate congiuntamente al quarto motivo, ove si ripete che alcune opere avrebbero carattere precario, altre sarebbero assoggettate a scia e quindi a sanzione pecuniaria, altre integrerebbero meri volumi tecnici.
Anche le suesposte doglianze si palesano infondate.
Deve osservarsi al riguardo che le opere eseguite, sopra dettagliatamente descritte, risultano correttamente sanzionate alla stregua delle generali categorie di interventi previste dal T.U. Edilizia, atteso che i manufatti in questione, complessivamente considerati, hanno comportato una considerevole trasformazione urbanistico edilizia, risultando assoggettabili, ai sensi degli artt. 3 e 10 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, al regime del permesso di costruire. Né vale al riguardo invocare la pretesa natura “precaria” delle tettoie e di alcuni manufatti, atteso che vengono in rilievo opere che, sotto il profilo funzionale, oltre che per le modalità costruttive e per le rilevanti dimensioni, implicano una stabile trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, risultando preordinati oggettivamente a soddisfare esigenze non meramente temporanee del proprietario ma stabili e permanenti nel tempo (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 24/05/2018, n. 819;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 11/04/2018, n. 2339, e Sez. III, 2/3/2020, n.948;Id., Sez. III, 28.2.2017, n. 2851).
Neppure poteva reputarsi precluso all’Amministrazione sanzionare contestualmente interventi ricadenti in parte anche su aree demaniali, risultando al contrario ulteriormente rafforzata per gli stessi la natura abusiva degli stessi in quanto eseguiti senza alcun titolo.
4. Con il motivo rubricato al n.3, si contesta: a) la sussistenza del vincolo paesaggistico ope legis sull’area, in quanto, ai sensi D. Lgs. 42/2004, non si configurerebbe un bosco ceduo, come erroneamente indicato nel verbale di sequestro;b) l’affermazione contenuta nell’atto in argomento secondo cui le opere ricadrebbero in ambito tutelato dall’Autorità di Bacino, con indicazione pericolosità frane in parte bassa, in parte moderata in prossimità della strada pubblica ed elevata a monte;c) l’affermazione secondo la quale alcuni interventi ricadrebbero in area demaniale.
Le asserzioni ricorsuali non meritano di essere condivise.
Giova premettere che nel caso di specie non si discorre della eventuale conformità urbanistica e/o paesaggistica delle opere, non risultando peraltro che i ricorrenti abbiano presentato un’istanza di sanatoria ex art. 36 DPR 380/01, Deve dunque ribadirsi che, in presenza di abusi edilizi, la vigente normativa urbanistica non pone alcun obbligo in capo all'autorità comunale, prima di emanare l'ordinanza di demolizione, di verificarne la sanabilità, essendo quest’ultima rimessa all'esclusiva iniziativa della parte interessata mediante l'attivazione del procedimento di accertamento di conformità urbanistica (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20/07/2021, n. 5457). In definitiva, per la validità dell’ordinanza di demolizione è sufficiente il rilievo che i suindicati manufatti sono stati eseguiti in assenza di titolo abilitativo.
Inoltre, osserva il Collegio che le contestazioni risultano proposte solo genericamente e non sono pertanto idonea a confutare l’inclusione dell’immobile nell’area vincolata ex lege come “bosco”, senza peraltro la necessità di uno specifico provvedimento impositivo, ai sensi dell’art. 142 comma 1, lettera g, del Decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.
Parimenti generiche e prive di alcun riscontro probatorio si palesano anche i residui profili di doglianza, dovendo peraltro aggiungersi che la contestazione della natura demaniale dell’area indicata nel provvedimento (consistente in un tratto di strada interno della-OMISSIS-, “che prosegue lungo il -OMISSIS- e che si interrompe al limite del confine tra i -OMISSIS- -OMISSIS-”) si manifesta ulteriormente inammissibile per difetto di giurisdizione di questo T.A.R., trattandosi di accertamento riservato all’A.G.O.
Alla stregua di quanto fin qui osservato, va ribadito che gli interventi, complessivamente considerati, per le modalità costruttive sopra descritte e per le rilevanti superfici sono idonei a produrre un consistente impatto sul territorio e, come tale, integrano attività di nuova costruzione ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. e) del D.P.R. n. 380 del 2001, assoggettata al previo rilascio del permesso di costruire (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9.6.2020, n. 3697;T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 19.2.2019, n. 945 e 16 maggio 2011, n. 2642), in mancanza del quale è legittima la doverosa applicazione della sanzione demolitoria. Deve soggiungersi che, secondo l’orientamento consolidato, “per le opere abusive eseguite in assenza di titolo edilizio e di autorizzazione paesaggistica in aree vincolate, vige un principio di indifferenza del titolo necessario all'esecuzione di interventi in dette zone, essendo legittimo l'esercizio del potere repressivo in ogni caso, a prescindere, appunto, dal titolo edilizio ritenuto più idoneo e corretto per realizzare l'intervento edilizio nella zona vincolata (DIA o permesso di costruire);ciò che rileva, ai fini dell'irrogazione della sanzione ripristinatoria, è il fatto che lo stesso è stato posto in essere in zona vincolata e in assoluta carenza di titolo abilitativo, sia sotto il profilo paesaggistico che urbanistico” (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 04/10/2019, n. 4757). Inquadrato nei predetti termini, non vi è dubbio che l’intervento in argomento determini un mutamento dello stato dei luoghi, con la creazione o l'aumento di superfici utili e di volumi, tale da non consentirne neanche la sanatoria postuma ai sensi dell’art. 167, comma 4, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (cfr. T.A.R. Campania Napoli, Sez. III, 02/08/2021 n. 5388).
Le conclusioni fin qui raggiunte non risultano smentite dalla documentazione depositata da parte ricorrente (cfr. produzione del 28.4.2023). In particolare, non può giovare agli instanti l’invocata ordinanza datata 30.7.2019 del Tribunale di Riesame di Salerno – che si è limitato ad accogliere solo in parte la domanda avverso l’ordinanza di sequestro preventivo del GIP del -OMISSIS-), limitatamente alle sole opere preesistenti ed oggetto della sentenza che, in sede penale, nel 2014, accertò essere intervenuta la prescrizione dei reati, delle quali ha ordinato la restituzione – persistendo il presupposto del carattere abusivo degli interventi eseguiti sine titulo.
5. E’ infondato anche il rilievo riferito all’omessa indicazione delle ccdd. pertinenze urbanistiche ossia dell’area di sedime e di quella necessaria, in base ai vigenti strumenti urbanistici, alla realizzazione di opere analoghe a quella abusiva, onde realizzare l’effetto traslativo conseguente “ope legis” all’inottemperanza all’ordine.
Invero, come chiarito in giurisprudenza, l‘individuazione dell’area di sedime così come di quella necessaria per opere analoghe a quelle abusive non deve considerarsi requisito dell'ordinanza di demolizione, e dunque la mancanza non ne inficia la legittimità, giacché siffatta specificazione è elemento essenziale del distinto e successivo provvedimento con cui l'Amministrazione accerta la mancata ottemperanza alla demolizione (cfr., tra le tante, da ultimo, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 20/07/2021, n. 5028;Id., Sez. III, 13/04/2022, n. 2524;T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 07/02/2022, n.407 e 8.2.2022, n. 419).
6. Non meritano condivisione neppure i residui profili di doglianza relativi all’individuazione anche del sig. -OMISSIS- come destinatario del provvedimento (oltre alla sig.ra -OMISSIS-, quale proprietaria del suolo e ad altri due soggetti ivi menzionati), atteso che nell’ordinanza lo stesso è individuato come titolare dell’omonima ditta, che ha la detenzione dei terreni (ove è stata realizzata tra l’altro un’area di parcheggio di mezzi pesanti), in virtù di contratto di locazione (registrato in data 13.2.2017), quindi verosimilmente quale committente e/o esecutore dei lavori abusivi, senza che peraltro sia stato fornito al riguardo alcun elemento probatorio idoneo a smentire le segnalate circostanze fattuali.
7. In conclusione, alla stregua delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso va respinto siccome infondato.
7.1. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con l’Amministrazione comunale, cui è riferibile il provvedimento finale, e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, mentre possono essere compensate nel rapporto con l’Autorità statale.
7.2. Il contributo unificato segue per legge la soccombenza.
8. Il Collegio ritiene d’ufficio che sussistono i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate.