TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-20, n. 201600115

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-02-20, n. 201600115
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600115
Data del deposito : 20 febbraio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00252/2015 REG.RIC.

N. 00115/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00252/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 252 del 2015, proposto da:
AD MA, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Lufrano, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;



contro

Questura di Ancona, Ministero dell'Interno e Ministero della Giustizia, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;



per l'annullamento

- del provvedimento Div.A.S./Cat.A12/Imm.15 del 31.3.2015 e notificato in data 8.4.2015 con il quale la Questura di Ancona rifiutava l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Ancona e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

I. Con il presente ricorso il ricorrente, cittadino extracomunitario, agisce per l’annullamento del provvedimento indicato in epigrafe, con cui la Questura di Ancona ha rigettato l’istanza volta al rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione in relazione alla domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore dal sig. AN AN, suo datore di lavoro.

Il diniego è stato motivato sull’asserita inesistenza del rapporto di lavoro per come risultante dagli accertamenti esperiti dalla locale squadra mobile, circostanza per la quale entrambi, datore di lavoro e lavoratore, sono risultati segnalati alla Procura della Repubblica per aver presentato falsa dichiarazione di emersione.

A sostegno del gravame parte ricorrente deduce violazione degli artt. 3, 10 bis e 21 octies della legge n. 241/1990,

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