TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-01-31, n. 201100064

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2011-01-31, n. 201100064
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201100064
Data del deposito : 31 gennaio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00518/2009 REG.RIC.

N. 00064/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00518/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 518 del 2009, proposto da:
Societa' il Parco S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. F B, A S, con domicilio eletto presso Avv. Giuseppe Tansella in Ancona, corso Garibaldi, 16;

contro

Comune di Fano, rappresentato e difeso dagli avv. M I, F R, con domicilio eletto presso Avv. Maura Diodato in Ancona, corso Stamira, 29;

Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata e difesa dall'avv. M B R, con domicilio eletto presso Avv. Nicola Sbano in Ancona, via San Martino, 23;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio Comunale di Fano del 19 febbraio 2009 n.34 con la quale è stato approvato il nuovo piano regolatore generale del Comune di Fano, ed atti provinciali connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Fano e di Provincia di Pesaro e Urbino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2011 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con l'odierno ricorso viene impugnata la delibera di Consiglio Comunale 19.2.2009 n. 34 di approvazione del nuovo PRG. L’impugnazione si estende agli atti provinciali cui detta delibera si adegua (delibera di Giunta Provinciale 14.11.2008 n. 421 e relativi atti istruttori).

In particolare viene contestata la decisione di stralciare il Comparto di completamento residenziale e sportivo Trave, individuato come ST2 P09 nel PRG adottato, e di classificare definitivamente la relativa area come Verde per attrezzature sportive F2.

L'area in questione si estende per mq. 43.761 e nel precedente PRG risultava essere classificata Zona F3 - Verde pubblico attrezzato per lo sport.

In sede di espressione del prescritto parere, la Provincia riteneva che avrebbe dovuto essere confermata la precedente destinazione sportiva, perché:

- l'area ricade all'interno del principale polo sportivo del Comune che costituisce standard territoriale in relazione al dimensionamento previsto dal nuovo PRG;

- riducendo l'area sportiva prevista dal precedente PRG si pregiudicava la possibilità di realizzare attrezzature sportive di valenza intercomunale in relazione alla scelta strategica del Comune di Fano di concentrare in quella zona il principale polo sportivo comunale.

Proponeva (o disponeva) quindi lo stralcio del Comparto ST2 P09.

Il Comune decideva di adeguarsi, anziché controdedurre ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. b) della L.r. n. 34/1992 ed avviare la procedura di cui ai commi 7 e 8 del medesimo articolo.

Il ricorso è affidato a distinte ed articolate censure di violazione dell’art. 26 della L.r. 34/1992, dell’art. 11 del DPR n. 327/2001, dell’art. 10 della Legge n. 1150/1942, nonché di eccesso di potere per difetto di istruttoria, errata rappresentazione della realtà, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione. In particolare la ricorrente deduce che:

- la prescrizione provinciale non affronta la problematica della reiterazione del vincolo preordinato all'esproprio, omettendo qualsiasi motivazione al riguardo;

- non è vero che la zona sportiva ha una forte valenza urbana nel contesto interessato (la pista ciclabile è stata realizzata altrove, le previsioni originarie riguardanti l'area in esame sono rimaste inattuate dal 1984, esistono altre opere sportive ubicate in altro luogo). Le attuali opere sportive sono quindi sufficienti allo scopo;

- la Provincia rilevava una carenza generale di standard concernenti il verde, le relative attrezzature e l'istruzione, disponendo l'adeguamento. Il Comune ha invece errato nell’adeguarsi, reperendo solo nuovo standard F2 (verde). Inoltre avrebbe potuto integrare gli standard mancanti localizzandoli su altra area facilmente reperibile, in applicazione dei propri poteri pianificatori. Invece la Provincia ha sostanzialmente imposto la localizzazione nell'area della ricorrente (come scelta praticamente obbligata attraverso l’ordine di stralcio del Comparto ST2 P09), esorbitando dalle relative competenze.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Fano e la Provincia di Pesaro e Urbino per contestare, nel merito, le deduzioni di parte ricorrente chiedendone il rigetto.

All’udienza del 13.1.2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

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