TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-04-04, n. 201200670

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2012-04-04, n. 201200670
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201200670
Data del deposito : 4 aprile 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02132/2011 REG.RIC.

N. 00670/2012 REG.PROV.COLL.

N. 02132/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2132 del 2011, proposto da:
V D, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni G Ponzone e A L, con domicilio eletto presso Giovanni G Ponzone, in Bari, via Dante Alighieri n. 5:

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

per l'ottemperanza

alla sentenza n. 3234 del 26 marzo 2004, nonché dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. del 13 aprile 2011, del Tribunale civile di Bari in funzione di giudice del lavoro;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Paolo Amovilli;

Udito nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2012 per le parti il difensore l’avv.to A L;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza n. 3234 del 29 gennaio - 26 marzo 2004, resa nell’ambito della controversia intercorsa tra l’odierno ricorrente (attore) e l’INPS (convenuto), il Tribunale civile di Bari in funzione di giudice del lavoro, così decideva:

“conferma il provvedimento ex art. 700 c.p.c. e per l’effetto, condanna l’INPS al ripristino in favore del ricorrente, della pensione di anzianità oltre interessi legali sui ratei arretrati ;

2 – condanna l’INPS alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente che liquida in €. 650,00, oltre IVA e CAP da attribuirsi al procuratore anticipatario”.

La suddetta sentenza, in sintesi, dispone il ripristino della pensione di anzianità, di cui il ricorrente risultava titolare dal 1 gennaio 1996, revocata dall’INPS a causa del mancato riconoscimento in suo favore di periodi di contribuzione versati all’estero (Francia e Stati Uniti d’America). Dalla documentazione depositata in giudizio risulta che l’odierno ricorrente percepisce attualmente la sola pensione di vecchiaia, cat. VOART (artigiani).

Con provvedimento d’urgenza ex art 700 c.p.c. reso in data 13/15 aprile 2011 inter partes , il Tribunale civile di Bari ordinava all’INPS “la cessazione delle trattenute nei confronti della parte ricorrente e/o la restituzione di quanto già trattenuto in danno della stessa per i titoli di cui al ricorso”.

In data 16 febbraio 2004, la ricorrente notificava in forma esecutiva all’INPS la sentenza suddetta, senza riceverne esecuzione.

La sentenza de qua è passata in giudicato, non essendo stata appellata nei termini di legge, come confermato dalla attestazione stesa ai sensi dell’art. 124 disp. att. c. p. c. in calce alla sentenza medesima dalla Cancelleria civile presso il Tribunale di Bari del 14 novembre 2011.

Pertanto, la ricorrente adiva questo T.A.R. per l’ottemperanza alla menzionata sentenza civile passata in giudicato, oltre che alla suesposta ordinanza cautelare. Chiedeva inoltre, ai sensi dell’art. 114 comma 4 lett. e) cod. proc. amm., la fissazione di somma di denaro dovuta per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Ciò premesso, il predetto ricorso è in parte fondato e va accolto limitatamente alla domanda di ottemperanza alla sentenza.

Nel caso di specie, legittimamente il ricorrente si è rivolto al giudice amministrativo, competente in sede di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm., a fronte di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

Invero, l’art. 112, comma 2, lett. c) cod. proc. amm. contempla espressamente le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario quale categoria di decisioni ottemperabili da parte del giudice amministrativo, purché siano sentenze di condanna specifica e non generica ( ex multis Consiglio di Stato sez VI 21 dicembre 2011 n. 6773;
id. sez V 16 novembre 2010, n. 8064) non sussistendo al riguardo alcun potere integrativo.

In sede di giudizio di ottemperanza, possono ricevere esecuzione sentenze di condanna del giudice ordinario anche a prestazioni di fare fungibili o infungibili (T.A.R. Marche 19 settembre 2003, n. 997) - in alternativa all’esecuzione forzata ordinaria di cui agli artt. 612 e seg. c.p.c. - in quanto richiedenti l’emanazione da parte dell’Amministrazione di manifestazioni di volontà provvedimentale;
nella fattispecie, il ripristino della revocata pensione di anzianità di cui era titolare il ricorrente.

Considerato che, come visto, non risulta l’adempimento dell’INPS al giudicato formatosi sulla sentenza, la domanda deve essere accolta.

In accoglimento del ricorso, pertanto, va ordinato all’INPS, in esecuzione della citata sentenza 3234/2004, di ripristinare in favore di V D la pensione di anzianità revocata, indicata in precedenza, unitamente al pagamento degli interessi legali sui ratei arretrati, nel termine di sessanta giorni dalla notifica della presente sentenza.

Per il caso di persistente inadempienza dell’INPS, verrà nominato un commissario ad acta su istanza di parte, con spese a carico dell’Amministrazione.

Deve invece dichiararsi l’inammissibilità del ricorso in relazione alla domanda di ottemperanza dell’ordinanza ex art. 700 c.p.c. resa inter partes , poiché ai sensi dell’art 112 comma 2 lett. d) cod. proc. amm. i provvedimenti cautelari, non avendo autorità di giudicato - anche in seguito alla riforma della tutela cautelare civile di cui alla L. 80/2005 - non rientrano tra i provvedimenti giurisdizionali nei cui confronti può essere proposta l’azione di ottemperanza. I provvedimenti cautelari di un'Autorità giurisdizionale diversa da quella amministrativa, essendo legati a situazioni di fatto puntuali e mutevoli, esigono l'immanente controllo dello stesso giudice che le ha emanate (come si evince anche dall'art. 669-duodecies c.p.c.) e non possono essere attribuite ad un giudice diverso ( ex plurimis T.A.R. Lazio Latina, 13 novembre 2004, n. 1168).

Deve infine essere respinta la domanda relativa all’applicazione della misura sollecitatoria di cui all’art 114 comma 4 lett. e) cod. proc. amm.

In disparte la discussa questione in merito all’inquadramento dogmatico dell’istituto, infatti, detta misura può essere disposta ove “ciò non sia manifestamente iniquo, ovvero sussistano altre ragioni ostative”: si tratta di espressioni piuttosto generiche, dalle quali si evince tuttavia che il legislatore ha inteso auspicare un uso prudente di tale strumento, comportante un esborso di pubblico denaro (T.A.R. Campania Napoli 15 aprile 2011, n. 2161). Nella fattispecie, ritiene il Collegio equo, allo stato, non imporre tale mezzo di coercizione indiretta, potendo comunque l’ottemperanza al giudicato, in ipotesi di ulteriore inerzia, trovare diretta e concreta soddisfazione mediante la futura nomina del commissario ad acta .

Vanno poste a carico dell’INPS le spese del presente giudizio, equitativamente liquidate nell’importo indicato in dispositivo.

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