TAR Catania, sez. II, ordinanza collegiale 2016-03-08, n. 201600688
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N. 00688/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02109/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 2109 del 2015, proposto da:
M L L T C, rappresentato e difeso dall'avv. G T, domiciliata presso la Segreteria del TAR in Catania, Via Milano 42a;
contro
Ministero della Salute, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
e.g. nascente dalla sentenza n. 721/2007 resa dal Tribunale di Ragusa.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso in epigrafe, proposto ai sensi dell’art. 112 c.p.a., per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 721/2007 del Tribunale di Ragusa;
Considerato che – ai sensi del citato art. 112 c.p.a. – presupposto necessario per l’avvio innanzi al giudice amministrativo del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze del giudice ordinario è l’avvenuto passaggio in giudicato di queste ultime decisioni;
Rilevato che, nel caso in esame, non è stata prodotta l’attestazione di passaggio in giudicato della predetta sentenza;
Ritenuto di dover appurare la sussistenza del presupposto processuale in questione;