TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-12-10, n. 202013270

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2020-12-10, n. 202013270
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202013270
Data del deposito : 10 dicembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/12/2020

N. 13270/2020 REG.PROV.COLL.

N. 03353/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3353 del 2020, proposto da
Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle Professioni Sanitarie e Sociosanitarie;
Sindacato Human Caring Shc Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato P T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del decreto del Ministro della salute del 7 gennaio 2020, con il quale è stata istituita presso il Ministero della salute la “Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie” e di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il dott. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Le parti ricorrenti, a sostegno della propria legittimazione, evidenziano che:

- la Federazione Nazionale M.I.G.E.P. delle professioni sanitarie e sociosanitarie (di seguito “MIGEP”) è un’associazione di operatori socio - sanitari (nonché di infermieri generici, infermieri psichiatrici, puericultrici e altri operatori del settore);
non ha finalità di lucro ed è apartitica e pluralistica, persegue fini esclusivamente culturali, morali e professionali per un continuo miglioramento professionale dei propri associati e per rivendicare il riconoscimento giuridico ed economico delle categorie in essa rappresentate;

- Human caring Sanità - shc sanità è un Sindacato professionale volto alla rappresentanza degli interessi e delle rivendicazioni dei lavoratori appartenenti a vari settori assistenziali, come gli operatori socio - sanitari;
è un sindacato libero, indipendente, apartitico e non ha fini di lucro.

Con il ricorso in esame, hanno impugnato il decreto del Ministro della salute del 7 gennaio 2020, con il quale è stata istituita presso il predetto Ministero la “Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie”.

In particolare, le parti ricorrenti si dolgono del fatto che non sia stata inserita nella Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie una rappresentanza degli operatori socio - sanitari.

Si è costituito in giudizio il Ministero della salute per resistere alla domanda proposta dalle parti ricorrenti, allegando due relazioni dell’amministrazione relative alla fattispecie dedotta in giudizio.

All’udienza pubblica del 13 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

A sostegno della domanda azionata, le parti ricorrenti deducono: violazione dell’art. 5 della l. 3/2018;
eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e irragionevolezza;
violazione dell’art. 3 della Costituzione e violazione dell’art. 3 octies del d.lgs. n. 502/1992.

In estrema sintesi, le parti ricorrenti sostengono che, avendo l’art. 5 della l. n. 3/2018 inserito gli operatori socio - sanitari nell’area delle professioni socio - sanitarie, la Federazione nazionale ricorrente, in quanto rappresentativa degli operatori socio - sanitari, avrebbe dovuto essere inserita “Consulta permanente delle professioni sanitarie e sociosanitarie”, istituita presso il Ministero della salute.

Il mancato inserimento di una rappresentanza degli operatori socio - sanitari nell’ambito dei componenti della predetta Consulta costituirebbe, inoltre, a giudizio delle parti ricorrenti, una ingiustificata disparità di trattamento, tenuto conto che altri profili professionali afferenti all’area sociosanitaria ai sensi dell’art. 5, comma 5, della l. 3/2018, quali gli assistenti sociali, sono invece rappresentati in detto organismo.

Il provvedimento impugnato si porrebbe anche in violazione dell’art. 3 – octies del d.lgs. n. 502/1992, inserito dall’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 229/1999, che ha previsto l’istituzione all’interno del Servizio sanitario nazionale dell’Area delle professioni sociosanitarie.

Le censure sono prive di fondamento giuridico.

Occorre premettere che l’art.

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