TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2024-03-29, n. 202406189

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza breve 2024-03-29, n. 202406189
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406189
Data del deposito : 29 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/03/2024

N. 06189/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02383/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2383 del 2024, proposto da
Altavista Società Cooperativa Sociale A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B0139D3B7A, rappresentata e difesa dagli avvocati Nive Lorenzato, Ilaria Crestani, Giacomo Lorenzato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Sanitaria Locale Roma 6 – Asl Rm 6, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Laurenzano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Anac Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Pediacoop Soc. Coop., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

 della nota n. 0007321/2024 del 1.2.2024 con la quale l'ASL Roma 6 ha comunicato l'esclusione dalla gara dell'odierno ricorrente;

 del verbale di gara del 29.1.2024;

 della deliberazione del Commissario Straordinario n. 134 del 31.1.2024 con la quale il servizio di assistenza medica mediante fornitura di turni in Pediatria e Neonatologia presso l'Ospedale Castelli e il P.O. di Anzio è stata aggiudicata a Pediacoop Società Cooperativa;

 della nota, di contenuto, estremi e data non conosciuti, con la quale sia stata segnalata da parte di ASL Roma 6 la esclusione ad ANAC;

 conseguentemente, del provvedimento, allo stato ignoto, con il quale ANAC abbia provveduto ad iscrivere l'esclusione di Altavista s.c.a.r.l. nel casellario o in altri sistemi informativi;

 di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente ancorché non conosciuto;

nonché per il risarcimento dei danni derivanti dall'esclusione della gara.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Roma 6 – Asl Rm 6 e di Anac Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2024 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

La ricorrente ha impugnato la sua esclusione dalla gara per affidamento del servizio di assistenza medica per le discipline di Pediatria e Neonatalogia dell’Ospedale dei Castelli e di Pediatria di Anzio per il periodo di mesi 3 dalla sottoscrizione del contratto e la contestuale annotazione sul casellario ANAC.

In particolare, la stazione appaltante ha ritenuto:

Il RUP, preso atto delle segnalazioni in ordine alle rilevanti inadempienze nell’esecuzione di precedenti e, analoghi appalti, presso altre aziende sanitarie, da parte della Altavista Società Cooperativa Sociale, procede ai sensi dell’art. 96, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 all’esclusione dalla procedura di gara del richiamato operatore economico per le seguenti motivazioni:

L’esclusione è disposta ai sensi dell’art. 95, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023 (l’offerente ha commesso un illecito professionale grave, tale da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, e dimostrato da questa Stazione Appaltante con mezzi adeguati) e dell’art. 98 commi 2 e 3 lettera c), ai sensi del quale i gravi illeciti professionali si sostanziano nella condotta dell’operatore economico Altavista Società Cooperativa Sociale, il quale ha dimostrato significative e preesistenti carenze nell’esecuzione di precedenti contratti analoghi presso altre Aziende sanitarie (ASL 2 Liguria – Delibera n. 937 del 25/10/2021 di revoca dell’aggiudicazione per rilevanti disservizi; ASL Latina – risoluzione del contratto di affidamento);

Le inadempienze riscontrate hanno causato la revoca e/o risoluzione dei rispettivi contratti di affidamento, che costituiscono ex sé indice di una persistente carenza professionale. Infatti la condotta pregressa tenuta dal richiamato operatore è idonea ad incrinare la sua affidabilità ed integrità nei rapporti con l’Azienda. Tale

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi