TAR Brescia, sez. II, sentenza 2013-12-18, n. 201301140
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N. 01140/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2009, proposto da:
Glaxosmithkline S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti A M P, E P e M B, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dell’avv. E P, via Saffi, 6;
contro
Asl 302 - A.S.L. della Provincia di Brescia, rappresentata e difesa dall'avv. M L, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, via Vittorio Emanuele II, n. 1;
nei confronti di
Asl 306 - A.S.L. della Provincia di Lodi, Asl 315 - A.S.L. di Vallecamonica-Sebino, Azienda Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari, non costituite in giudizio;
Sanofi Pasteur Msd S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti M. Gabriella Bertoli, Fabio Cintioli, Romano Rotelli e Giuseppe Lo Pinto, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dell’avv. M. Gabriella Bertoli, piazza Mercato, n. 30;
per l'annullamento
della delibera n. 132 del 10/3/2009, recante approvazione aggiudicazione fornitura in forma congiunta tra ASL Brescia, ASL Vallecamonica-Sebino, ASL di Lodi A.O. Mellino Mellini di Chiari di vaccini uso umano, nonché di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Asl 302 - A.S.L. della Provincia di Brescia e della Sanofi Pasteur Msd S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Vista la dichiarazione depositata il 6 novembre 2013, con la quale parte ricorrente ha attestato di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2013 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Dato atto che, con dichiarazione depositata il 6 novembre 2013, parte ricorrente ha dato conto che, essendo stata rigettata l’istanza cautelare, è ragionevole presumere che la fornitura sia stata interamente eseguita dalla controinteressata ed ha attestato che “le prospettive del risarcimento alternativo a quello in forma specifica non potrebbero comunque soddisfare l’interesse principale della ricorrente ad eseguire la fornitura”. In ragione di ciò ha ritenuto sussistere anche le condizioni per disporre la richiesta integrale compensazione delle spese di lite;
Ritenuto che al Collegio non rimanga che dare atto della sopravvenuta carenza di interesse, contestualmente disponendo la compensazione delle spese del giudizio, anche in ragione della tempestiva comunicazione di tale condizione di improcedibilità, che ha escluso la necessità dello svolgimento di ulteriori difese nell’interesse delle parti resistenti;