TAR Napoli, sez. V, sentenza 2010-07-12, n. 201016649
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N. 16649/2010 REG.SEN.
N. 08552/1991 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 8552 del 1991, proposto da:
"Consorzio Napoli 10", rappresentato e difeso dall'avv. B C, con domicilio eletto presso B C in Napoli, via S.Pasquale A Chiaia N.29;
contro
Funzionario Cipe, rappresentato e difeso dall' Avv.Ra Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
nei confronti di
Agrimont Sud, rappresentato e difeso dall'avv. A A, con domicilio eletto presso A A in Napoli, viale Gramsci, 16;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
REALIZZAZIONE OPERA.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Funzionario Cipe;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agrimont Sud;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 06/05/2010 il dott. Sergio Zeuli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato in data 31 ottobre del 1991 e depositato il 19 novembre successivo il Consorzio Napoli 10, per il tramite del suo Rappresentante Legale, adiva questo Tribunale chiedendo l’annullamento degli atti in epigrafe indicati.
A tal proposito parte ricorrente esponeva le seguenti circostanze:
- con convenzione del 4 agosto 1981 il Sindaco di Napoli – Commissario Straordinario di Governo – affidava in concessione al Consorzio Napoli 10 la realizzazione di parte del programma straordinario di edilizia residenziale di cui al Titolo VIII della Legge 14 maggio 1981 n.219 per la costruzione, nell’area metropolitana di Napoli, di 20.000 alloggi;
- con detta Convenzione venivano regolati tutti i rapporti tra concedente e concessionario;
- con successivi atti modificativi le parti provvedevano ad integrare le pattuizioni originarie ed il concessionario otteneva l’affidamento di ulteriori interventi;
- con Rep. N.101 del 14 ottobre 1986 il Consorzio Napoli 10 otteneva l’affidamento in concessione delle attività relative alla progettazione e realizzazione di alcune opere, meglio descritte nella parte in fatto del ricorso introduttivo;
- mentre era in attesa dell’approvazione dello studio di fattibilità (da lui redatto, in uno con il progetto esecutivo), inopinatamente apprendeva che CIPE aveva disposto l’esclusione dal programma straordinario delle aree di proprietà dell’Agrimont Sud S.r.l. ritenute non più necessarie, prevedendo inoltre la modifica da esproprio in asservimento, del proprio precedente provvedimento di individuazione.
Tanto premesso, nella prospettazione del ricorrente i provvedimenti impugnati sono da ritenersi illegittimi per i seguenti profili: a) violazione del’art.84 della L.219/81 ed eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei presupposti;b) violazione art.81 L.219/81 ed eccesso di potere per contraddittorietà.
Spiegava ricorso incidentale avverso gli atti impugnati Agrimont Sud s.r.l. deducendo violazione degli artt.71 e 43 della L.2359/1865 e dell’art.20 della L.865/71 eccesso di potere per carenza dei presupposti e travisamento.
Si costituiva, con atto di costituzione formale, l’amministrazione intimata
All’odierna udienza, dopo le conclusioni dei difensori, come da verbale, la causa veniva spedita in decisione.
DIRITTO
In via preliminare va osservato che, in data 24 marzo del 2010 il difensore di Agrimont Sud s.r.l. ha depositato copia della sentenza emessa dalla Giunta Speciale delle Espropriazioni istituita presso la Corte d’Appello di Napoli, intervenuta all’esito della causa civile avente ad oggetto indennità di occupazione ed intercorsa tra Agrimont sud s.r.l., Consorzio Napoli 10 e C.I.P.E, sentenza n.127/97 del 20 novembre 1997, versata in atti.
Al contempo, nella nota con la quale ha accompagnato il deposito della documentazione, il predetto difensore rappresentava che, in virtù dell’intervenuta decisione, la società ricorrente non aveva più interesse alla prosecuzione del giudizio.
Va pertanto dichiarata l’improcedibilità del presente ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.