TAR Catania, sez. I, sentenza 2018-12-21, n. 201802515
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/12/2018
N. 02515/2018 REG.PROV.COLL.
N. 04108/1997 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4108 del 1997, proposto da
R C, in qualità di erede di R A, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, domiciliato d’ufficio presso la Segreteria della Sezione;
contro
Provincia Regionale di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G M, domiciliato d’ufficio presso la Segreteria della Sezione;
per la condanna
al pagamento della maggior somma derivante dalla liquidazione dell’indennità di fine rapporto per il periodo di fuori ruolo, oltre rivalutazione ed interessi e con condanna alle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia Regionale di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 29 ottobre 2018 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente – cui, in corso di causa, è subentrato l’erede R C – chiede la condanna della Provincia regionale di Messina al pagamento della maggior somma derivante dalla liquidazione dell’indennità di fine rapporto per il periodo di fuori ruolo, in base al d.ltg. C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, oltre rivalutazione ed interessi e con condanna alle spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Deduce, in proposito:
- di essere stato dipendente dell’intimata amministrazione dal 16 luglio 1957 al 28 febbraio 1988, giorno di collocamento a riposo, svolgendo servizio in posizione non di ruolo dall’assunzione fino al 30 giugno 1960, senza esercitare la facoltà di riscatto del periodo pre-ruolo ex art. 12 della legge n. 152/1968;
- che la sentenza della Corte costituzionale n. 208 del 24 luglio 1986 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del d.ltg. C.P.S. 207/1947, nella parte in cui dispone che l’indennità ivi prevista per il personale non di ruolo all’atto di cessazione del rapporto non sia dovuta, in caso di passaggio in ruolo.
La Provincia di Regionale di Messina si è costituita, eccependo il difetto di giurisdizione e l’infondatezza del ricorso.
All’udienza straordinaria del 29 ottobre 2018, la causa è stata trattenuta in decisione.
Va anzitutto ritenuta la giurisdizione amministrativa in materia di liquidazione dell’indennità di fine rapporto per il periodo di fuori ruolo (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 22 settembre 2008 n. 4554).
Nel merito, per effetto della citata decisione della Corte costituzionale, al ricorrente va riconosciuto il diritto alla riliquidazione dell’indennità di fine rapporto per il periodo di servizio prestato fuori ruolo, secondo le modalità e nella misura stabilite dalla suddetta normativa, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, che attribuisce tale diritto anche al personale non di ruolo degli enti locali che, alla cessazione del rapporto, sia passato in ruolo (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II, 5 aprile 1995 n. 648).
Il computo delle spettanze dovrà avvenire, assumendo a base di calcolo la retribuzione rivalutata alla data di cessazione del rapporto di impiego (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 settembre 2000 n. 5074), con incremento, da tale data, degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria.
L’indennità di cui in causa ha infatti natura di credito retributivo e, come tale comporta l’applicazione degli artt. 1282 c.c. e 429 del c.p.c., sicché in caso di ritardata erogazione sono dovuti gli interessi e rivalutazione monetaria, i quali non hanno funzione risarcitoria, prescindendo da ogni questione sulle cause del ritardato pagamento.
Pertanto sulla sorte capitale, così determinata, dovranno essere corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, calcolati a decorrere dal 120° giorno successivo alla cessazione del servizio, in applicazione analogica dell’art. 7 della L.n.533/1973, fino all’effettivo soddisfo (sul punto, TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 15 gennaio 2014, n. 16, e Sez. III, 10 aprile 2003, n. 628).
Per quanto riguarda il pagamento degli interessi sui crediti maturati anteriormente al 1994 sull’importo del credito retributivo accertato devono calcolarsi separatamente interessi e rivalutazione monetaria secondo i criteri fissati dalle decisioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato del 15 giugno 1998, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18, e 5 giugno 2012, n. 18.
In questi termini, il ricorso deve dunque essere accolto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del procuratore antistatario, nella complessiva somma di € 1.000,00, oltre accessori.