TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-01-25, n. 201100142
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N. 00142/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00730/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 730 del 2009, proposto da:
R P, rappresentata e difesa dagli avv. F L e F Z, con domicilio eletto presso Paolo Chimienti in Bari, via Calefati, 133;
contro
Comune di Gallipoli, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. P Q, con domicilio eletto presso Fulvio Mastroviti in Bari, Quintino Sella, 40;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento del Dirigente l’Area delle Politiche Territoriali ed Infrastrutturali-Unità Operativa n. 10- Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive del Comune di Gallipoli, prot. n. 0007619 in data 16.02.2009, notificato il successivo 21.02.2009, con il quale è stato comunicato il diniego in ordine alla domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, avanzata dal ricorrente ai sensi della L. n. 308 del 15.12.2004, art. 1 comma 39- Aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lvo n. 42/2004;
- della nota del Dirigente l’Area delle Politiche Territoriali ed Infrastrutturali-Unità Operativa n. 10 –Sportello Unico per l’Edilizia e le Attività Produttive del Comune di Gallipoli, prot. n. 0018506 del 18.04.2007 avente per oggetto la comunicazione dell’avvio del procedimento finalizzato al rigetto della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica avanzata dalla ricorrente;
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequnziale o collegato ai provvedimenti impugnati, nei limiti dell'interesse fatto valere con il presente ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Gallipoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2010 il dott. Amedeo Urbano e uditi per le parti i difensori avv. F.Leporale e avv. Alberto Maria Durante, su delega dell'avv. P.Quinto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso Polo Ramona censura il provvedimento prot. n. 7619 del 16.2.2009 con cui il Comune di Gallipoli ha respinto, nonostante il parere favorevole della Soprintendenza competente, la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica, per violazione degli strumenti urbanistici vigenti e del P.U.T.T. paesaggio.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente il provvedimento gravato contrasterebbe con il parere favorevole della Soprintendenza (che la ricorrente sostiene avere carattere vincolante in forza del principio espresso dalla sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. III, 6 febbraio 2009, n. 218) e comunque le opere di tipologia n. 1 (quale quella oggetto del presente contenzioso) sono condonabili sia sul piano edilizio che su quello paesaggistico se ricadono su un’area (quale quella in questione) soggetta a vincolo di inedificabilità relativa (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 1° luglio 2010, n. 2821).
Con ordinanza cautelare n. 318/2009 il T.A.R. Puglia, sede di Bari ha accolto l’istanza sospensiva contenuta nel ricorso introduttivo evidenziando la carenza assoluta di motivazione del provvedimento gravato.
La menzionata sentenza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, n. 218/2009 sancisce, con argomentazioni cui questo Collegio ritiene di aderire, il principio del carattere vincolante del parere della Soprintendenza. Ne discende che la relativa censura di parte ricorrente contenuta nel ricorso introduttivo è fondata e che conseguentemente detto ricorso deve essere accolto.
A tal riguardo va peraltro rammentato che la fattispecie oggetto del presente ricorso è sostanzialmente coincidente - in punto di diritto - con quella decisa con la citata sentenza di accoglimento del T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sez. III, 6 febbraio 2009, n. 218 cui è possibile fare rinvio ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm.
Agli atti del presente giudizio è inoltre presente un provvedimento (prot. n. 0017337 del 16 aprile 2009 adottato dal Dirigente dell’Area delle Politiche Territoriali ed Infrastrutturali del Comune di Gallipoli) di sospensione d’ufficio degli effetti del provvedimento gravato con il ricorso introduttivo (peraltro detta sospensione d’ufficio è precedente rispetto all’ordinanza cautelare n. 318/2009) ma che - ritiene questo Collegio - non determina la cessazione della materia del contendere ovvero il sopravvenuto difetto di interesse in ordine alla decisione del ricorso, poiché il provvedimento in questione è stato adottato nelle more delle determinazioni della P.A. in ordine all’eventuale appello al Consiglio di Stato delle sentenze del T.A.R. Bari tra cui la n. 218/2009.
Dalle considerazioni espresse in precedenza discende l’accoglimento del ricorso e per l’effetto l’annullamento degli atti gravati.
Ogni altra censura formulata da parte ricorrente resta assorbita.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.