TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-05-03, n. 202300257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-05-03, n. 202300257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300257
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2023

N. 00257/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00438/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 438 del 2022, proposto dalla Fattoria Solare Futurasun S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti L P, PEC lorenzo.parola@milano.pecavvocati.it, e A L, PEC andrealeonforte@pec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;

contro

-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita;
-Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con domicilio ex lege in Potenza Corso

XVIII

Agosto 1860 n. 46;
-Comune di Genzano della Lucania, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento:

-della Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022 (pubblicata nel BUR del 15.6.2022), con la quale la Regione Basilicata ha dichiarato “il notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni d’uso, dell’area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, di cui all’allegato 2 alla presente Deliberazione che ne diventa parte integrante e sostanziale”, con particolare riferimento al punto “Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile”, contenuto nel paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole” (nell’ambito del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario”) dell’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione” della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, approvata con la predetta Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022;

-del verbale della predetta Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 del 5.4.2022, di approvazione della proposta della dichiarazione di notevole interesse pubblico della suddetta area;

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni patiti e patiendi, “derivanti dall’imposto divieto assoluto e generale di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”, “pari al danno emergente (maggiori costi) ed al lucro cessante sofferti”, “con espressa riserva della relativa quantificazione”;


Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il Cons. P M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con Del. G.R. n. 854 del 25.11.2020 la Regione Basilicata ha deciso di istituire, ai sensi dell’art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004, la Commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree ai sensi degli artt. 136 e 138 D.Lg.vo n. 42/2004: tale Commissione è stata nominata con DPGR n. 33 del 12.3.2021.

Con nota del 27.7.2021 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, ai sensi dell’art. 138 D.Lg.vo n. 42/2004, ha trasmesso alla predetta Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 la proposta di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, dell’area, indicata nell’allegato 2, costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania (precisamente, delimitata: a nord-ovest, dall’intersezione tra il confine comunale di Genzano di Lucania ed il Vallone Fiumarella di Genzano fino all’intersezione tra il predetto confine comunale ed il Fosso Spada;
a nord-est, dal confine con la Puglia;
a sud, dal confine con il territorio comunale di Irsina;
a sud-ovest, dal Fiume Bradano fino all’intersezione con il Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa), per le seguenti ragioni, esposte nell’allegato 1 “Relazione scientifica”:

1) per le caratteristiche geomorfologiche e la singolarità dell’ubicazione del Castello di Monteserico costituisce un “insieme inscindibile” e “rappresenta un unicum di peculiare bellezza, ricco di belvederi accessibili al pubblico, dai quali è possibile contemplare un panorama eccezionale, per caratteristiche ambientali, morfologiche e percettive” (cfr. il paragrafo 1.1 “Premesse”);

2) “il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di colline dolcemente ondulate, su cui insistono estesi spazi agricoli, intervallati da piccoli fossi e canali” e costituisce un “mosaico agro-forestale”;
la presenza, oltre al Castello di Monteserico (descritto nel paragrafo 1.2.1), di numerosi altri beni culturali e paesaggistici, come: aree boscate;
laghi e invasi artificiali;
Fiume Bradano;
Torrenti Roviniero, Basentello e Percopo;
Valloni Fiumarella di Genzano e del Pericolo;
Canale Corbo;
Fosso Giacutecchio;
6 Tratturi (precisamente Tratturo comunale Spinazzola-Irsina, Tratturo comunale di Corato, Tratturo comunale di Palazzo-Irsina;
Tratturo comunale di Gravina;
Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa;
Tratturo comunale di Irsina), utilizzati anche per la transumanza;
resti archeologici delle età preromana e romana;
masserie (in particolare la Masseria Verderosa);
case coloniche;
insediamenti rurali;
segni dell’antica ritualità religiosa;
una parte del percorso dell’antica Via Appia;
antiche fontane (cfr. paragrafo 1.2 “Il Paesaggio”;
cfr. pure il paragrafo 3.6 dell’allegato 3);

3) “l’alto livello di integrità” dell’area delimitata, costituita da “luoghi in cui l’antropizzazione è estremamente ridotta, limitata alla presenza di edifici rurali”, aventi le caratteristiche “di grande apertura e visibilità del paesaggio rurale e di continuità della struttura agraria”;
“vocazione e tradizione agricola del territorio” (cfr. paragrafo 1.3 “Conclusioni”).

Tale proposta risulta costituita anche dall’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione”, dove nell’ambito del paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole” del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario” è stato dedicato un apposito punto agli “Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile”, prevedendo che la realizzazione di tali impianti “è consentita solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie”, specificando che “la superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato”, con la puntualizzazione che “eventuali interventi nei territori contermini all’area dovranno assicurare specifiche misure di mitigazione che evitino l’alterazione dei valori panoramici”.

La suddetta Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 nelle riunioni del 24.9.2021 e del 30.9.2021 ha svolto l’attività istruttoria e nella seduta del 30.9.2021 ha anche espresso parere favorevole.

Pertanto, ai sensi dell’art. 139, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004, la suddetta proposta “dal 18.10.2021” è stata pubblicata negli Albi Pretori del Comune di Genzano di Lucania e della Provincia di Potenza e nel sito internet della Regione Basilicata ed in data 19.10.2021 ne è stata data notizia su 3 quotidiani, di cui 1 a tiratura nazionale e 2 a tiratura regionale.

In seguito, sono state presentate 17 osservazioni, che sono state disattese nella seduta del 5.4.2022 dalla Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004, la quale, all’unanimità, ha chiesto alla Giunta Regionale di approvare la suindicata proposta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e di adottare la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 (cfr. verbale del 5.4.2022).

Pertanto, con Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022 (pubblicata nel BUR del 15.6.2022) la Regione Basilicata ha approvato la proposta della Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 e, conseguentemente, ha dichiarato “il notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni d’uso, l’area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, di cui all’allegato 2 alla presente Deliberazione che ne diventa parte integrante e sostanziale”.

La Fattoria Solare Futurasun S.r.l., poiché con la Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale della Regione Basilicata n. 792 del 30.7.2021 aveva ottenuto la non assoggettabilità alla VIA per la realizzazione nella località Li Cugni del Comune di Genzano di Lucania, ricadente nella sopra descritta area, dichiarata di notevole interesse paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, di un impianto fotovoltaico, avente la potenza complessiva di 19,992 MW, con il presente ricorso, notificato il 7.9.2022 presso gli indirizzi di posta elettronica RegInde ufficio.legale@cert.regione.basilicata.it e ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it ed IPA comune.genzano@cert.ruparbasilicata.it e depositato il 16.9.2022, ha impugnato la predetta Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022, con particolare riferimento al punto “Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile” (contenuto nel paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole” nell’ambito del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario” dell’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione”) della proposta, approvato con Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022, ed il verbale della Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 del 5.4.2022, di approvazione della proposta della dichiarazione di notevole interesse pubblico della suddetta area, deducendo:

1) la violazione dell’art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, attesochè, come rilevato dai Consulenti della ricorrente nelle due Relazioni del luglio 2022, allegate al ricorso: A) rispetto a 31 punti di osservazione il Castello di Monteserico non è visibile da ben 22 punti;
B) le origini storiche, i caratteri formali e architettonici del Castello di Monteserico non sono affatto peculiari, importanti e/o significative, in quanto si tratta di un territorio comune ed ordinario, come tanti altri, che non giustifica la dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico, anche perché i pochi edifici presenti sono in stato di degrado ed abbandono;
C) la Strada e la rete elettrica nazionale hanno alterato la morfologia del territorio;

2) la violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto la proposta impugnata si riferisce ad un’area di 164 Km. quadrati, pari al 78,5% del territorio del Comune di Genzano di Lucania;

3) la violazione del principio della massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, evincibile dalla normativa internazionale, comunitaria e nazionale, e della sua omessa ponderazione con l’interesse paesaggistico, con riferimento al contestato punto “Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile” (contenuto nel paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole” nell’ambito del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario” dell’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione”) della proposta, approvata con l’impugnata Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022;
nonché l’eccesso di potere per sviamento, in quanto la Soprintendenza avrebbe voluto arrestare i procedimenti amministrativi in corso;

4) la violazione dell’art. 10 L. n. 241/1990, in quanto la Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 nella seduta del 5.4.2022 aveva esaminato 17 osservazioni, ma non quella di Italia Solare del 17.2.2022, con la quale era stata chiesta alla Regione la modifica dell’impugnato punto “Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile” (contenuto nel paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole” nell’ambito del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario” dell’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione”), “che consenta, perlomeno per le iniziative il cui iter autorizzativo risulta già iniziato, la possibilità di realizzare, pur introducendo condizioni e prescrizioni, gli impianti di produzione di energia rinnovabile da valutare caso per caso”, e proposto di “procedere all’individuazione delle aree idonee a livello regionale complessivo, senza intaccare i procedimenti in corso”.

Con Sentenza n. 69 del 27.1.2023 questo Tribunale ha deciso un ricorso analogo, statuendo:

A) in via preliminare, che: 1) il procedimento, finalizzato alla dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, si conclude con la sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e, poiché tale provvedimento conclusivo del procedimento risulta immediatamente lesivo, deve essere impugnato entro il termine decadenziale di impugnazione ex art. 29 cod. proc. amm. di 60 giorni dalla predetta pubblicazione, avente “l’effetto di conoscenza legale erga omnes” (cfr. sul punto il terzultimo capoverso della Sentenza del TAR Molise n. 92 del 26.2.2016, che richiama anche le Sentenze C.d.S. Sez. VI nn. 833 del 20.2.2014, 212 dell’1.3.1995 e 1473 del 3.10.1994 e Cons. Giust. Amm. Regione Sicilia n. 1057 del 15.12.2008);
2) hanno l’interesse ad impugnare il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004 anche i soggetti, come la ricorrente, meri possessori e/o detentori degli immobili, sottoposti al predetto vincolo, in quanto l’art. 146, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004 statuisce l’obbligo di richiedere l’autorizzazione paesaggistica a carico dei “proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili di interesse paesaggistico, tutelati dalla Legge, a termini dell’art. 142” dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004 “o in base alla Legge, a termini degli artt. 136, 143, comma 1, lett. d), e 157” sempre del D.Lg.vo n. 42/2004;

B) nel merito, ha: 1) annullato il punto “Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile” (contenuto nel paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole” nell’ambito del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario” dell’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione”) della proposta, approvata con l’impugnata Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022, nella parte in cui stabilisce che la realizzazione degli Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile “è consentita solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie”, specificando che “la superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato”, attesochè, oltre all’omessa ponderazione tra l’interesse paesaggistico e l’interesse pubblico alla realizzazione di energia pulita, la predetta disposizione consentiva l’installazione dei soli impianti fotovoltaici sui tetti degli esistenti fabbricati, impedendo in modo vincolante, generalizzato ed aprioristico la realizzazione di tutti gli altri impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, mentre l’interesse paesaggistico può essere concretamente tutelato “caso per caso” con apposite prescrizioni e/o opere di mitigazione nell’ambito dei singoli procedimenti per il rilascio dell’autorizzazione unica ed il giudizio Valutazione di Impatto Ambientale, nel cui ambito risulta compresa l’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 D.Lg.vo n. 42/2004, anche perché il comma 1 tale norma si riferisce espressamente anche agli immobili, disciplinati dall’art. 136 dello stesso D.Lg.vo n. 42/2004, e da tale espresso riferimento si evince chiaramente che, previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, possono essere realizzati interventi anche nelle predette aree ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004, evidenziando che l’art. 152 D.Lg.vo n. 42/2004 non impedisce nelle aree ex art. 136 D.Lg.vo n. 42/2004 la realizzazione di strade, cave, condotte per impianti industriali e civili e palificazioni;
2) disatteso le censure, relative alla violazione dell’art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità.

Con memoria del 17.3.2023 la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo di impugnazione.

All’Udienza Pubblica del 19.4.2023 il ricorso è passato in decisione.

Come riconosciuto dalla società ricorrente con la memoria conclusionale del 17.3.2023, per il terzo motivo è cessata la materia del contendere, in quanto questo Tribunale con Sentenza n. 69 del 27.1.2023 ha annullato con efficacia erga omnes la Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022, il paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole” del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario” dell’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione”, della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, nella parte in cui stabiliva che la realizzazione degli Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile “è consentita solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie”, specificando che “la superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato”.

Vanno disattesi il primo ed il secondo motivo, con i quali è stata dedotta la violazione dell’art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 e dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità, in quanto non sussistono ragioni, per discostarsi da quanto già statuito (e sopra ripetuto) sempre con la citata Sentenza TAR Basilicata n. 69 del 27.1.2023.

Infatti, con l’emanazione del provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004 è stato esercitato un potere di discrezionalità tecnica, che può essere sindacato dal Giudice Amministrativo soltanto in caso di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, vizi, nella specie, insussistenti, tenuto conto delle suddette motivazioni, indicate nella proposta della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata del 27.7.2021, cioè: 1) la singolarità dell’ubicazione del Castello di Monteserico;
2) il panorama eccezionale, per caratteristiche ambientali, morfologiche e percettive”;
3) il paesaggio, caratterizzato dalla presenza di colline dolcemente ondulate, su cui insistono estesi spazi agricoli, intervallati da piccoli fossi e canali, che costituiscono un “mosaico agro-forestale”;
4) la presenza di altri beni culturali e paesaggistici, come: aree boscate;
laghi e invasi artificiali;
Fiume Bradano;
Torrenti Roviniero, Basentello e Percopo;
Valloni Fiumarella di Genzano e del Pericolo;
Canale Corbo;
Fosso Giacutecchio;
6 Tratturi (precisamente Tratturo comunale Spinazzola-Irsina, Tratturo comunale di Corato, Tratturo comunale di Palazzo-Irsina;
Tratturo comunale di Gravina;
Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa;
Tratturo comunale di Irsina), utilizzati anche per la transumanza;
resti archeologici delle età preromana e romana;
masserie (in particolare la Masseria Verderosa);
case coloniche;
insediamenti rurali;
segni dell’antica ritualità religiosa;
una parte del percorso dell’antica Via Appia;
antiche fontane;
5) “l’alto livello di integrità” dell’area delimitata, costituita da “luoghi in cui l’antropizzazione è estremamente ridotta, limitata alla presenza di edifici rurali”;
6) la grande apertura e visibilità del paesaggio rurale e la sua continuità;
7) la vocazione e tradizione agricola del territorio.

Ed invero, le alterazioni della morfologia del territorio denunciate potrebbero semmai rilevare con riferimento ad aree specifiche rispetto alle quali non risulta che la ricorrente abbia interesse, ma non sono certo sufficienti ed idonee a dimostrare una manifesta illogicità o irragionevolezza della determinazione impugnata nel suo complesso, con la puntualizzazione che “né risulta provata la sussistenza di vizi rilevanti in sede di sindacato di legittimità, quali l’erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria o di motivazione con riferimento agli obblighi conformativi introdotti nell’area specifica in cui è prevista la realizzazione del progetto presentato dalla ricorrente” e che “del resto proprio l’ampiezza della zona assoggettata a vincolo, di cui viene contestata la sproporzione rispetto alle caratteristiche di alcune porzioni, esclude l’interesse della ricorrente stessa a far valere un vizio che non sia specificamente dedotto ed attinente al sito nella propria disponibilità, in cui sarebbe da localizzare l’impianto progettato”.

Il quarto ed ultimo motivo di impugnazione, con il quale è stata dedotta la violazione dell’art. 10 L. n. 241/1990, in quanto la Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 nella seduta del 5.4.2022 aveva esaminato 17 osservazioni, ma non quella di Italia Solare del 17.2.2022, prescindendo dalla circostanza che dalla predetta osservazione, di 2 pagine, non si evince che è stata formulata in nome e per conto della ricorrente, risulta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto si riferisce esclusivamente all’impugnato punto “Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile” (contenuto nel paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole” nell’ambito del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario” dell’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione”), annullato da questo TAR con la citata Sentenza n. 69 del 27.1.29023.

Pertanto:

-va dichiarata, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., la cessazione della materia del contendere, con riferimento al terzo motivo di impugnazione, in quanto con la citata Sentenza TAR Basilicata n. 69 del 27.1.2023 è stato annullato con efficacia era omnes l’impugnato punto “Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile” (contenuto nel paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole” nell’ambito del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario” dell’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione”) della proposta, approvata con l’impugnata Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022;

-vanno respinti il primo, il secondo ed il quarto motivo di impugnazione.

A quanto sopra consegue che va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con riferimento all’impugnazione del punto “Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile” (contenuto nel paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole” nell’ambito del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario” dell’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione”) della proposta, approvata con l’impugnata Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022, mentre per il resto il ricorso in esame va respinto.

Va, altresì, respinta la domanda risarcitoria, in quanto la società ricorrente non ha provato di aver subito alcun danno nel periodo, decorrente dall’adozione della Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022 (pubblicata nel BUR del 15.6.2022) fino alla pubblicazione della citata Sentenza TAR Basilicata n. 69 del 27.1.2023.

Sussistono eccezionali motivi per disporre l’irripetibilità delle spese di giudizio, eccetto il Contributo Unificato, il quale va posto a carico della Regione Basilicata.

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