TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-05-03, n. 202300257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-05-03, n. 202300257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Potenza
Numero : 202300257
Data del deposito : 3 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2023

N. 00257/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00438/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 438 del 2022, proposto dalla Fattoria Solare Futurasun S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti L P, PEC lorenzo.parola@milano.pecavvocati.it, e A L, PEC andrealeonforte@pec.it, domiciliata ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;



contro

-Regione Basilicata, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t., non costituita;
-Ministero della Cultura, in persona del Ministro p.t., Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, in persona del legale rappresentante p.t., e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza, con domicilio ex lege in Potenza Corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
-Comune di Genzano della Lucania, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

-della Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022 (pubblicata nel BUR del 15.6.2022), con la quale la Regione Basilicata ha dichiarato “il notevole interesse pubblico quale bene paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, con conseguente assoggettamento alle relative prescrizioni d’uso, dell’area costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania, di cui all’allegato 2 alla presente Deliberazione che ne diventa parte integrante e sostanziale”, con particolare riferimento al punto “Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile”, contenuto nel paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole” (nell’ambito del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario”) dell’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione” della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico ex art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, approvata con la predetta Del. G.R. n. 345 del 10.6.2022;

-del verbale della predetta Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 del 5.4.2022, di approvazione della proposta della dichiarazione di notevole interesse pubblico della suddetta area;

nonché per la condanna

al risarcimento dei danni patiti e patiendi, “derivanti dall’imposto divieto assoluto e generale di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili”, “pari al danno emergente (maggiori costi) ed al lucro cessante sofferti”, “con espressa riserva della relativa quantificazione”;

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 aprile 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con Del. G.R. n. 854 del 25.11.2020 la Regione Basilicata ha deciso di istituire, ai sensi dell’art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004, la Commissione regionale con il compito di formulare proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di immobili ed aree ai sensi degli artt. 136 e 138 D.Lg.vo n. 42/2004: tale Commissione è stata nominata con DPGR n. 33 del 12.3.2021.

Con nota del 27.7.2021 la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, ai sensi dell’art. 138 D.Lg.vo n. 42/2004, ha trasmesso alla predetta Commissione regionale ex art. 137 D.Lg.vo n. 42/2004 la proposta di dichiarazione di notevole interesse paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, comma 1, lett. c), D.Lg.vo n. 42/2004, dell’area, indicata nell’allegato 2, costituita dal Castello di Monteserico e dal territorio circostante ricadente nel Comune di Genzano di Lucania (precisamente, delimitata: a nord-ovest, dall’intersezione tra il confine comunale di Genzano di Lucania ed il Vallone Fiumarella di Genzano fino all’intersezione tra il predetto confine comunale ed il Fosso Spada; a nord-est, dal confine con la Puglia; a sud, dal confine con il territorio comunale di Irsina; a sud-ovest, dal Fiume Bradano fino all’intersezione con il Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa), per le seguenti ragioni, esposte nell’allegato 1 “Relazione scientifica”:

1) per le caratteristiche geomorfologiche e la singolarità dell’ubicazione del Castello di Monteserico costituisce un “insieme inscindibile” e “rappresenta un unicum di peculiare bellezza, ricco di belvederi accessibili al pubblico, dai quali è possibile contemplare un panorama eccezionale, per caratteristiche ambientali, morfologiche e percettive” (cfr. il paragrafo 1.1 “Premesse”);

2) “il paesaggio è caratterizzato dalla presenza di colline dolcemente ondulate, su cui insistono estesi spazi agricoli, intervallati da piccoli fossi e canali” e costituisce un “mosaico agro-forestale”; la presenza, oltre al Castello di Monteserico (descritto nel paragrafo 1.2.1), di numerosi altri beni culturali e paesaggistici, come: aree boscate; laghi e invasi artificiali; Fiume Bradano; Torrenti Roviniero, Basentello e Percopo; Valloni Fiumarella di Genzano e del Pericolo; Canale Corbo; Fosso Giacutecchio; 6 Tratturi (precisamente Tratturo comunale Spinazzola-Irsina, Tratturo comunale di Corato, Tratturo comunale di Palazzo-Irsina; Tratturo comunale di Gravina; Regio Tratturello Palmira-Monteserico-Canosa; Tratturo comunale di Irsina), utilizzati anche per la transumanza; resti archeologici delle età preromana e romana; masserie (in particolare la Masseria Verderosa); case coloniche; insediamenti rurali; segni dell’antica ritualità religiosa; una parte del percorso dell’antica Via Appia; antiche fontane (cfr. paragrafo 1.2 “Il Paesaggio”; cfr. pure il paragrafo 3.6 dell’allegato 3);

3) “l’alto livello di integrità” dell’area delimitata, costituita da “luoghi in cui l’antropizzazione è estremamente ridotta, limitata alla presenza di edifici rurali”, aventi le caratteristiche “di grande apertura e visibilità del paesaggio rurale e di continuità della struttura agraria”; “vocazione e tradizione agricola del territorio” (cfr. paragrafo 1.3 “Conclusioni”).

Tale proposta risulta costituita anche dall’allegato 3 “Disciplina di tutela e valorizzazione”, dove nell’ambito del paragrafo 3.1.2 “Interventi nelle aree agricole” del capitolo 3.3 “Paesaggio Agrario” è stato dedicato un apposito punto agli “Impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile”, prevedendo che la realizzazione di tali impianti “è consentita solo di pertinenza di edifici esistenti, aderenti o integrati nelle relative strutture edilizie”, specificando che “la superficie dell’impianto non deve essere superiore a quella del tetto sul quale viene realizzato”, con la puntualizzazione che “eventuali interventi nei territori contermini all’area dovranno assicurare specifiche misure di mitigazione che evitino l’alterazione dei valori panoramici”.

La suddetta

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