TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-01-20, n. 201600052

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2016-01-20, n. 201600052
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201600052
Data del deposito : 20 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00988/2015 REG.RIC.

N. 00052/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00988/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 988 del 2015, proposto da:
Ambiente 2.0 s.c. a r.l., inpersona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti G T e S P, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;

contro

Co.A.B.Se.R. - Consorzio Albese - Braidese Servizi Rifiuti, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti M P ed A P, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, Via Mercantini, 6;

nei confronti di

Stirano S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Gianni Maria Saracco, Laura Formentin, Fabrizio Colasurdo, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Torino, corso Re Umberto, 65;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 40 del 13/7/2015, comunicata a mezzo pec in data 15/5/2015, recante il provvedimento di aggiudicazione definitiva del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana della città di Alba -CIG 60658100C4 alla Stirano Srl, nonchè di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, dei verbali di gara con cui è stata ritenuta congrua l'offerta presentata all'aggiudicataria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Co.A.B.Se.R. - Consorzio Albese - Braidese Servizi Rifiuti e di Stirano S.r.l.;

Visto il ricorso incidentale proposto dalla Stirano S.r.l.,

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2015 la dott.ssa Ofelia Fratamico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 16.09.2015 la Ambiente 2.0 s.c.a r.l. ha chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, la determinazione del 13.07.2015 con la quale il CO.A.B.SE.R. – Consorzio Albese-Braidese Servizi Rifiuti aveva aggiudicato in via definitiva il servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana della Città di Alba alla Stirano s.r.l., nonché ogni atto presupposto, connesso e consequenziale e, in particolare, i verbali di gara con cui era stata ritenuta congrua l’offerta presentata dall’aggiudicataria.

A sostegno della sua domanda la ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 88 T.U. 163/06, eccesso di potere per contraddittorietà, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, difetto di istruttoria e di motivazione.

Con il medesimo atto la ricorrente ha anche formulato, in via subordinata, domanda di risarcimento del danno.

Il 29.09.2015 e l’8.10.2015 si sono costituiti in giudizio il CO.A.B.SE.R e la Stirano s.r.l., eccependo l’inammissibilità, l’improcedibilità e, in ogni caso, l’infondatezza nel merito del ricorso.

Alla camera di consiglio del 15.10.2015 la Stirano s.r.l. ha dichiarato di aver proposto ricorso incidentale contro l’ammissione della Ambiente 2.0 s.c.a r.l. alla gara.

Il Collegio ha, quindi, fissato per il merito l’udienza pubblica del 3.12.2015, alla quale causa è stata trattenuta in decisione.

Deve essere in primo luogo esaminato il ricorso incidentale della Stirano s.r.l., con il quale la controinteressata ha contestato in radice l’ammissione della ricorrente (seconda classificata) alla gara de qua e, dunque, la sussistenza di un suo interesse concreto ed attuale ad impugnare l’aggiudicazione.

La Stirano s.r.l. ha, al riguardo, dedotto che la Ambiente 2.0 s.c.a r.l. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per aver partecipato in consorzio con la Aimeri s.r.l. – consorziata mandataria individuata come esecutrice dei servizi oggetto dell’appalto nella misura dell’80% - risultata non in regola dal punto di vista contributivo e destinataria di un DURC negativo alla data del 1.07.2015 per il rilevante importo di € 1.162.422,00 di contributi ed accessori non versati.

Tale censura è fondata e meritevole di accoglimento.

Come confermato dall’Amministrazione nelle sue memorie, in sede di verifica dei requisiti dei soggetti collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria, il CO.A.B.SE.R. ha riscontrato l’irregolarità contributiva della Aimeri. S.r.l. con riferimento ad una data (1.07.2015) antecedente alla aggiudicazione (avvenuta il 13.07.2015).

Secondo la costante giurisprudenza amministrativa, invece, “nelle gare pubbliche, la regolarità contributiva e fiscale, richiesta come requisito indispensabile per la partecipazione ad una gara di appalto ai sensi dell'art. 38, d.lg. 12 aprile 2006 n. 163, deve essere mantenuta per tutto l'arco di svolgimento della gara fino al momento dell'aggiudicazione, sussistendo l'esigenza della stazione appaltante di verificare l'affidabilità del soggetto partecipante alla gara fino alla conclusione della stessa, restando irrilevante un eventuale adempimento tardivo degli obblighi contributivi e fiscali, ancorché con effetti retroattivi giacché la (ammissibilità della) regolarizzazione postuma si tradurrebbe in una integrazione dell'offerta, configurandosi come violazione della par condicio” (cfr. ax multis Cons.St., V, 10.02.2015 n. 681).

Da qui l’assenza in capo alla consorziata mandataria (esecutrice, come sottolineato, dell’80% dei servizi) di uno dei requisiti generali di partecipazione che devono essere, invece, posseduti da tutti i soggetti riuniti in consorzio (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 11.06.2014 n. 6234;
Tar Sardegna, Sez. I, 31.01.2006 n. 155) e la conseguente illegittimità dell’ammissione alla gara della Aimeri 2.0. s.c. a r.l.

Su tale conclusione non possono, in verità, influire in alcun modo le controdeduzioni della ricorrente principale circa l’esistenza di un suo credito di oltre 10 milioni di euro nei confronti dell’Amministrazione, che avrebbe dovuto condurre ex art. 13 bis d.l. n. 52/2012 (conv. in l.n. 94/2012) all’emissione di un DURC positivo.

Da un lato di tale asserito ingente credito, dedotto in via del tutto generica, non è stata in giudizio prodotta alcuna prova documentale, dall’altro, “la nozione di violazione grave non è rimessa (neppure) alla valutazione caso per caso della stazione appaltante, ma si desume dalla disciplina previdenziale, e in particolare dalla disciplina del documento di regolarità contributiva. Ne consegue che la verifica della regolarità contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l'aggiudicazione di appalti con la p.a. è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni (DURC) si impongono alle stazioni appaltanti, che non possono quindi sindacarne il contenuto;
tantomeno, le stazioni appaltanti possono sindacare la legittimità (anche solo ipotizzata) dei DURC, che deve invece essere contestata dall'interessato con le forme e i mezzi previsti dall'ordinamento” (Cons.St., Sez. VI, 4.05.2015 n. 2219).

Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso incidentale deve essere perciò accolto, con conseguente inammissibilità del ricorso principale.

Per il principio della soccombenza la ricorrente principale deve essere condannata alla rifusione in favore della controinteressata delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, mentre in considerazione della emersione solo successiva della irregolarità contributiva della Aimeri s.r.l., sussistono, in ogni caso, giusti motivi per compensare le spese tra la ricorrente e l’Amministrazione.

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