TAR Catania, sez. III, sentenza breve 2024-11-11, n. 202403730
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Testo completo
Pubblicato il 11/11/2024
N. 03730/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01366/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1366 del 2024, proposto da
Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castell'Umberto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
D M, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza del Sindaco di Castell’Umberto n. 15 del 7 maggio 2024, comunicata in data 8 maggio 2024, con cui è stata disposta “la requisizione e successiva assegnazione dell''alloggio di E.R.P., di proprietà dell''Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, sito in questo Comune in C/da Margi Superiore Pal. 1 Int. 6_U.I. 19309 per destinarlo al nucleo familiare del Signor MANERA Dino”;
- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castell'Umberto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso l’Istituto ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Sindaco del Comune di Castell’Umberto (ME) con cui è stata disposta la requisizione, ai fini dell’assegnazione temporanea al nucleo familiare del soggetto controinteressato, di un 'alloggio di E.R.P. dell''Istituto Autonomo Case Popolari di Messina, sito in C/da Margi Superiore Pal. 1 int. 6_U.I. N. 19309.
Con tre motivi di gravame parte ricorrente ritiene che la determinazione adottata dal Comune resistente sia illegittima per le seguenti ragioni:
I) Violazione ed errata applicazione dell’art. 7 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E – Incompetenza.
In sostanza, il potere di requisizione contemplato dalla norma richiamata spetterebbe in capo al Prefetto, e non al Sindaco, senza contare che il potere extra ordinem speso non avrebbe inteso far fronte a sopravvenute e contingenti situazioni emergenziali tali da connotare una “grave necessità pubblica”, essendo stato piuttosto finalizzato a risolvere una problematica abitativa di uno specifico nucleo familiare, peraltro già nota da tempo all’Amministrazione comunale;
II) Violazione art. 3 l. n. 241/90, eccesso di potere per difetto e contraddittorietà della motivazione .
l’ordinanza impugnata difetterebbe anche di adeguata motivazione, non essendo stato dato atto, da un lato, dell’impossibilità di ricorrere agli ordinari strumenti esistenti per affrontare il problema specifico del soggetto controinteressato e, dall’altro lato, delle ragioni per cui essa rappresenterebbe l’unica soluzione possibile per ovviare a tale situazione, senza considerare come l’atto non specificherebbe neppure a quale urgente e grave necessità pubblica miri a fare fronte;
III) Violazione ed errata applicazione dell’art. 7 legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E - Eccesso di potere per carenza dei presupposti. Eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica.
Il potere di ordinanza esercitato potrebbe essere speso solo in presenza di motivati interessi generali, e non di natura individuale, come avvenuto nel caso di specie;
IV) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. - Eccesso di potere per disparità di trattamento e per sviamento dalla causa tipica .
Avallare un siffatto provvedimento significherebbe legittimare l’Amministrazione comunale nel creare un canale preferenziale per l’assegnazione degli alloggi popolari, mediante una selezione dei beneficiari latamente discrezionale e autoreferenziale, a detrimento delle prerogative di altri soggetti aventi diritto.
2.1. L’Amministrazione locale resistente si è costituita in giudizio sostenendo come l’iniziativa processuale dell’Istituto ricorrente si porrebbe in palese contrasto col comportamento dal medesimo tenuto in sede amministrativa, posto che esso avrebbe concordato col Comune le modalità di gestione della vicenda di cui trattasi, così come emergerebbe dalla piana lettura della Nota dell’I.A.C.P. n. 5318, del 2 maggio 2024.
Del resto, al di là del nomen iuris , l’ordinanza adottata sarebbe l’unico strumento utilizzabile, nell’immediato, per soddisfare sia l’interesse pubblico dell’Istituto resistente che quello del privato controinteressato.