TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-03-15, n. 202300038

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2023-03-15, n. 202300038
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202300038
Data del deposito : 15 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/03/2023

N. 00038/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00082/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOE DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 82 del 2021, proposto da:
-O-, rappresentato e difeso dall’avvocato G M e dall’avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, via Grazioli, n. 62, presso lo studio degli anzidetti avvocati;

contro

Ministero dell'Interno - Questura di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;

nei confronti

-O-, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto del Questore di Trento prot. -O- di revoca di licenza di porto di fucile per uso caccia e della Carta europea delle armi da fuoco nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva del Ministero dell’Interno – Questura di Trento;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto il decreto n. 9 del 2 maggio 2022 del Presidente del T.R.G.A. di Trento;

Relatore nella udienza pubblica del giorno 9 marzo 2023 il consigliere A T e uditi per il ricorrente l’avvocato G M e per il Ministero dell’Interno – Questura di Trento l’avvocato dello Stato Davide Volpe come specificato nel relativo verbale.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1. La Questura di Trento ha rilasciato al signor -O-, da ultimo il -O-, la licenza di porto di fucile per uso caccia n. -O- e il -O- la Carta europea d’arma da fuoco n. -O- recante l’estensione ai territori degli altri Stati membri dell’Unione Europea della validità delle autorizzazioni di porto d’arma per uso sportivo o per uso venatorio emesse in Italia. Il -O- al medesimo signor -O-, che è anche possessore di armi, è stato comunicato l’avvio del procedimento per la revoca della licenza di porto di fucile e per il divieto della detenzione di armi, munizioni ed esplosivi di qualsiasi tipo, in ragione dei seguenti motivi « per mancanza dei requisiti di affidabilità e buona condotta previsti dagli artt. 11 e 43 del TULPS e ritenuta la capacità di abuso delle armi ex art. 39 del TULPS, con riferimento ai fatti per i quali in data -O-, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria di Trento e a cura dei Carabinieri di Trento, è stata eseguita, nei confronti della S.V., una perquisizione domiciliare per i motivi indicati dall'attività delegata » (cfr. nota della Questura di Trento del -O-). Ai sensi dell’art. 39 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS) la Stazione Carabinieri di -O- ha pertanto provveduto al ritiro cautelare delle armi intestate al signor -O- le quali, fino alla definizione del predetto procedimento di revoca, sono state affidate a persona terza avente titolo per la detenzione, individuata nella persona del signor -O-. Con nota del -O- il legale del signor -O- ha richiesto copia integrale degli atti ostensibili del procedimento alla Questura di Trento, la quale ha tuttavia negato l’accesso in quanto « non trattandosi di documenti amministrativi, non è possibile dar corso alla suddetta istanza ».

2. Nonostante le controdeduzioni opposte dall’interessato all’avvio del procedimento per la revoca del titolo, il Questore di Trento il -O- ha revocato al medesimo signor -O- la licenza di porto di fucile per uso caccia e la Carta europea delle armi da fuoco. Nel provvedimento di revoca è richiamata la nota del -O- con cui il Comando Provinciale di Trento dell’Arma dei Carabinieri “ ha comunicato che l’interessato è stato destinatario del decreto di perquisizione disposta dalla Procura Distrettuale di Trento, in data -O-, nell’ambito del procedimento penale n. -O-, in ordine al reato di cui all’art. -O-, per aver -O- mediante modalità di cui all’art. -O- (-O-) ”. Inoltre viene citata la circolare del Ministero dell’Interno con la quale le Autorità vengono esortate ad adottare provvedimenti inibitori nel caso di “ qualificate segnalazioni ” che possano far “ dubitare anche solo per indizi ” del possesso dei requisiti di affidabilità. Infine il provvedimento di revoca accenna alla gravità dei fatti segnalati i quali, “ indipendentemente da esiti penali peraltro attualmente non ancora definiti dall’Autorità giudiziaria fanno comunque sorgere seri e fondati dubbi circa il possesso da parte di -O- dei requisiti soggettivi di affidabilità e buona condotta previsti dalla vigente normativa per il mantenimento di autorizzazioni di polizia in materia di armi

3. Il signor -O- con il ricorso in epigrafe ha impugnato il provvedimento di revoca contestando, in primo luogo, il diniego di accesso agli atti che impedirebbe il proprio diritto di difesa ed altresì, in particolare, l’infondatezza dell’ipotesi accusatoria nei suoi confronti indicata nel procedimento penale sub -O-. Il ricorrente, nel rilevare la tipologia di reato contestatogli - in alcun modo connessa con un eventuale abuso delle armi - ha sottolineato di essere meramente indagato in un procedimento penale, ancora in fase istruttoria ma che con ogni probabilità si concluderà con un'archiviazione. Inoltre la difesa del ricorrente ha stigmatizzato la circostanza “ che si tratta di fatti asseritamente avvenuti tra i mesi di -O-, le cui indagini, iniziate nel -O- a carico di altri soggetti, portano a un decreto di perquisizione domiciliare ” nei suoi confronti “ solo due anni dopo, -O- e che solo ora nel -O-, a seguito del -O-, si procede alla revoca della licenza di porto d'armi che …… nel corso di questi tre anni (egli) ha continuato regolarmente ad utilizzare ”.

4. Nello specifico il gravame risulta affidato a quattro motivi articolati come segue:

I. Violazione dell’art. 22 L. n.241/1990 – Illegittima negazione del diritto di accesso agli atti – Lesione delle prerogative partecipative del destinatario del provvedimento impugnato – Violazione del diritto di difesa e dei principi di pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa – Richiesta di acquisizione d’ufficio con riserva di motivi aggiunti

Il diniego di accesso agli atti del procedimento di revoca del porto d’armi, fondato sull’assunto che gli atti richiesti, tra cui il decreto di perquisizione nei confronti del ricorrente non sarebbero documenti amministrativi, è illegittimo poiché “ la completa visibilita-discovery del fascicolo del procedimento penale in questione è stata concessa dal

PM

Dott.-O- fin dal -O-
”. In ragione di ciò il ricorrente insiste non solo affinchè sia disposto il deposito di tutti gli atti dell'istruttoria procedimentale, ma soprattutto per l’illegittimità della revoca.

II. Violazione dell'art. 22 L. n. 241/1990- lllegittima negazione del diritto di accesso agli atti - Lesione delle prerogative partecipative del destinatario del provvedimento impugnato - Violazione del diritto di difesa e dei principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa - Annullabilità del provvedimento finale per eccesso di potere, violazione di legge, difetto di istruttoria, illogicità manifesta.

In conseguenza del diniego di accesso illegittimamente opposto si è verificata la violazione del diritto di difesa del ricorrente, nonché del suo diritto alla piena conoscenza del procedimento amministrativo e, quindi, di partecipare alla propedeutica attività istruttoria.

III. lndebite inferenze tra procedimento penale e condotta soggettiva del ricorrente – Annullabilità del provvedimento impugnato per violazione di legge, eccesso di potere, travisamento e/o erronea valutazione dei fatti e difetto di motivazione.

Secondo gli artt. 10, 11, 39 e 43 del TULPS per conservare il porto d’armi sono prescritti: una buona condotta;
l’assenza di condanne per alcune specifiche tipologie di reato;
la generale assenza di elementi che possano qualificare il titolare come persona non del tutto affidabile all’uso delle armi. Il provvedimento impugnato si basa sulla segnalazione del -O- con la quale il Comando Provinciale di Trento dell’Arma dei Carabinieri ha comunicato alla Questura la perquisizione subita dal ricorrente nell'ambito delle indagini svolte nel procedimento penale pendente presso la Procura della Repubblica di Trento sub -O-. Peraltro tale segnalazione contempla un’ipotesi accusatoria ( reato di cui all’art. -O-, per aver -O- mediante modalità di cui all’art. -O- (-O-) ) del tutto infondata in quanto il ricorrente non si è mai presentato quale -O-. La Questura ha invece dato applicazione ad una circolare del 2003 del Ministero dell’Interno valorizzando una segnalazione relativa a fatti non accertati penalmente e che pertanto, a maggior ragione, avrebbero dovuto trovare una puntuale motivazione. D’altra parte il reato -O- di cui all’art. -O-, c.p. non determina un rischio per l’incolumità dei cittadini, non risultando in alcun modo connesso con un eventuale abuso delle armi.

IV. Mancata valutazione del presupposto comportamentale del ricorrente - Annullabilità del provvedimento impugnato per violazione di legge, eccesso di potere, travisamento e/o erronea valutazione dei fatti e difetto di motivazione.

L’ impugnata revoca del porto d’armi non tiene conto della personalità e del percorso di vita improntato a estrema correttezza nei comportamenti pubblici e privati del ricorrente, tra l’altro -O-.

5. Il ricorso conclude con la domanda ex art. 30 c.p.a. di condanna dell’Amministrazione dell’Interno al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa. Il danno suddetto, oltreché di carattere economico - materiale per i mancati abbattimenti, si configura anche relativamente all’immagine ed alla reputazione del ricorrente.

6. In un primo momento non si sono costituiti in giudizio né il Ministero dell’Interno, né la Questura di Trento, per cui con ordinanza n. 37 del 14 febbraio 2022 questo Tribunale, nel disporre il rinvio dell’udienza al 13 ottobre 2022, ha chiesto all’Amministrazione intimata di depositare una relazione di chiarimenti circa i fatti di causa rilevanti al fine del decidere corredata dagli atti non assoggettati al segreto istruttorio penale. Al suddetto incombente istruttorio l’Amministrazione ha adempiuto con note del 28 febbraio 2022 e del 24 giugno 2022.

7. Con ordinanza collegiale n. 172 del 17 ottobre 2022 questo Tribunale ha rilevato che l’atto introduttivo del presente giudizio era stato erroneamente notificato non già presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato ai sensi di quanto disposto dall’art. 11 del t.u. approvato con r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611 come modificato dall’art. 1 della l. 25 marzo 1958, n. 260, bensì presso il domicilio reale della Questura di Trento, e ha pertanto doverosamente considerato, sulla base dell’ormai consolidata giurisprudenza, la nullità sanabile e non già l’inesistenza di tale notificazione (cfr. sul punto, ex plurimis , Cass. Civile sez.

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