TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-08-02, n. 202100799
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Testo completo
Pubblicato il 02/08/2021
N. 00799/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00694/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 694 del 2019, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato F P M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale del personale militare, non costituito in giudizio;
per l’accertamento e la dichiarazione del diritto
al beneficio economico di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001 a favore del ricorrente Ufficiale, in ragione del Dispaccio di Trasferimento n. 779/092/5.3.8 del 25 luglio 2017, negato dall’Amministrazione Difesa;
per l'annullamento, revoca ovvero modifica
della missiva della Stato Maggiore E.I. – D.I.P.E. - Roma Prot. M_D E24094 REG2019 0041336 del 15 maggio 2019 con oggetto “Sten. -ricorrente- – corresponsione indennità di trasferimento ex art. 1 L. n. 86 del 2001”, con annessa documentazione, pervenuta allo scrivente procuratore via PEC in data 15 maggio 2019, con la quale si negava il diritto alla corresponsione della indennità di cui all’art. 1 della Legge n. 86/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2021, celebrata con modalità telematica, la dott.ssa F R;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel gravame il ricorrente afferma di essere stato promosso al grado di Sottotenente in servizio permanente perché vincitore, come da decreto dirigenziale datato 9 marzo 2017, del concorso bandito dal Ministero della Difesa in data 12 agosto 2015 “Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 71 Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio…”.
Il ricorrente, classificatosi primo nel merito e dichiarato vincitore, veniva dunque nominato Sottotenente in ragione anche di quanto disposto dal comma 2, dell’art. 1 del bando di concorso: “in ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivi art. 2 secondo l’ordine della graduatoria di merito”.
Il ricorrente precisa che solo 32 concorrenti appartenenti al Ruolo Marescialli venivano dichiarati vincitori su 40 (quaranta) posti a loro favore e che pertanto i restanti posti venivano devoluti ad altro personale militare tra questi il ricorrente, posizionatosi al 1° posto.
Al termine del corso propedeutico di formazione, con dispaccio n. 779/092/5.3.8 veniva disposto il trasferimento d’autorità del ricorrente dal 3° RGT.G.GUA di Udine al 3° Reparto Sanità “Milano” di Bellinzago Novarese (NO) con motivo “reimpiego al termine dell’iter formativo per il personale già in SPE, non rientrante nelle quote riservate, all’atto della vincita del concorso per il reclutamento degli U.RS.”.
Il ricorrente evidenzia che, in seguito, il 3° Reparto di Sanità Militare “Milano” di Bellinzago Novarese (NO) non gli aveva corrisposto la prevista indennità di trasferimento ex art. 1 della legge n. 86 del 2001.
Con il gravame indicato in epigrafe, il ricorrente ha chiesto l’accertamento e la dichiarazione del diritto al beneficio economico di cui all’art. 1 della legge n. 86/2001, in ragione del dispaccio di trasferimento n. 779/092/5.3.8 del 25 luglio 2017, negato dall’Amministrazione Difesa, nonché l'annullamento, la revoca ovvero la modifica della missiva della Stato Maggiore del 15 maggio 2019 con oggetto “S. Ten. G. (gua.) spe RS -Ricorrente- – corresponsione indennità di trasferimento ex art. 1 L. n. 86 del 2001”.
Avverso il provvedimento impugnato il ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Legge 86/2001 “Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia”; 2) Violazione e falsa applicazione del parere del Consiglio di Stato - Sez. terza n. 2432 del 22 ottobre 2002; 3) Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti; 4) Violazione delle regole interpretative di cui all’art. 1365 cod. civ.
Con ordinanza n. 70 del 21 gennaio 2021, tenuto conto che nel gravame il ricorrente chiedeva in via istruttoria di ordinare all’Amministrazione il deposito in giudizio di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento di che trattasi, il Collegio, per avere un quadro di fatto completo al fine del decidere, ha ritenuto di acquisire dall’Amministrazione una dettagliata relazione sul procedimento oggetto della controversia in esame e sulla connessa posizione del ricorrente, con allegati gli atti ad esso relativi.
All’udienza del 7 luglio 2021, celebrata con modalità telematica, il Collegio ha dato atto che nessuna delle parti aveva chiesto la discussione orale ai sensi del