TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-04-06, n. 202101055
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Testo completo
Pubblicato il 06/04/2021
N. 01055/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00009/2013 REG.RIC.
N. 02950/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9 del 2013, proposto da
V C, S G N P, F A P, G C, A C, E C, F C, O C, M T G P e S P, rappresentati e difesi dall'avvocato M D L, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Via Cagliari 27;
contro
Comune di Catania, in persona del Sindaco, già rappresentato e difeso dall'avvocato D D, domiciliataria in Catania, via Umberto 151, e oggi rappresentato e difeso dall'avvocato S A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
D G S R, V L, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Figuera e Mario Libertini, con domicilio eletto presso lo studio Mario Libertini in Catania, Viale XX Settembre, 70;
D S R, D S R, D S R, eD S R, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 2950 del 2013, proposto da
D S R e V L, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Figuera e Mario Libertini, con domicilio eletto presso lo studio Mario Libertini in Catania, Viale XX Settembre 70;
contro
Comune di Catania, in persona del Sindaco, già rappresentato e difeso dall'Avvocato D D, domiciliataria in Catania, via Umberto 151, e oggi rappresentato e difeso dall'avvocato S A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Castiglione Elsa, Castiglione Ada e Castiglione Grazia, rappresentate e difese dall'avvocato M D L, con domicilio eletto presso lo studio M D L in Catania, Via Cagliari, 27;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 9 del 2013:
a) delle ordinanze del Sindaco di Catania in data 17 ottobre 2012, numeri 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2757, 2804, 2805 e 2806, con cui è stato intimato ai ricorrenti, in forma solidale, di procedere immediatamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di notifica dell’atto, tramite impresa qualificata e sotto la direzione di un tecnico abilitato, al consolidamento o alla demolizione delle parti pericolanti dell’immobile sito in Catania, Via Curia 171, nonché ad una idonea chiusura di tutti i varchi e aperture del fabbricato al livello del piano terra, all’opportuna sistemazione della recinzione dell’intera area ove è ubicato l’edificio, in modo da inibire l’accesso agli estranei, e a quant’altro dovesse risultare necessario per garantire l’incolumità delle persone; b) della comunicazione n. 170602 del Corpo di Polizia Municipale, pervenuta in data 22 giugno 2012 al Servizio Tutela e Salvaguardia del Territorio; c) della relazione di servizio della Polizia Municipale in data 19 aprile 2012; d) degli sconosciuti “approfondimenti e accertamenti d’ufficio” compiuti dal Comune per l’individuazione dei proprietari delle unità immobiliari dell’edificio sito in Catania, Via Curia 171;
quanto al ricorso n. 2950 del 2013:
dell’ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di Catania n. 95 in data 13 agosto 2013, con la quale, per quanto attiene alla posizione dei ricorrenti, è stata revocata la sopra indicata ordinanza n. 174 in data 17 ottobre 2012 con esclusivo riferimento alla quota di proprietà proveniente da G S, mentre è stata confermata per la quota di proprietà proveniente “jure hereditatis” da G S.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il giorno 10 marzo 2021 il dott. D B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso n. 9/2013 gli interessati hanno impugnato: a) le ordinanze del Sindaco di Catania in data 17 ottobre 2012, numeri 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2757, 2804, 2805 e 2806, con cui è stato loro intimato, in forma solidale, di procedere immediatamente e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di notifica dell’atto, tramite impresa qualificata e sotto la direzione di un tecnico abilitato, al consolidamento o alla demolizione delle parti pericolanti dell’immobile sito in Catania, Via Curia 171, nonché ad una idonea chiusura di tutti i varchi e aperture del fabbricato al livello del piano terra, all’opportuna sistemazione della recinzione dell’intera area ove è ubicato l’edificio, in modo da inibire l’accesso agli estranei, e a quant’altro dovesse risultare necessario per garantire l’incolumità delle persone; b) la comunicazione n. 170602 del Corpo di Polizia Municipale, pervenuta in data 22 giugno 2012 al Servizio Tutela e Salvaguardia del Territorio; c) la relazione di servizio della Polizia Municipale in data 19 aprile 2012; d) gli sconosciuti “approfondimenti e accertamenti d’ufficio” compiuti dal Comune per l’individuazione dei proprietari delle unità immobiliari dell’edificio sito in Catania, Via Curia 171.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) in data 2 settembre 1963 Adele Fiorini e G S hanno venduto a V C due appezzamenti di terreno edificabile ubicati in Catania, nella Via Curia; b) il contratto, giuridicamente qualificabile come vendita con permuta di cosa presente con cosa futura, prevedeva il trasferimento in proprietà della parte venditrice della porzione di area corrispondente al terzo piano dell’immobile da edificare e la commissione in appalto a V C della realizzazione dell’opera; b) in data 7 dicembre 1964 V C è deceduto, lasciando quali eredi Teresa Giardinieri, E C, G C, G C, A C ed E C; c) il fratello di V C, Giosuè Castiglione, ha inutilmente cercato di portare a compimento la costruzione dell’immobile, riuscendo a completare soltanto lo scheletro dell’edificio (di sette piani); d) tenuto conto del sopravvenuto inadempimento, le venditrici, unitamente a G S, Sebastiano Sciuti e Stella Colle, hanno convenuto gli eredi di V C innanzi al Tribunale di Catania, chiedendo la risoluzione del contratto, con condanna dei convenuti al rilascio del terreno e della costruzione ivi edificata, oltre al risarcimento dei danni; d) nel giudizio sono intervenuti numerosi altri soggetti, rivendicando il diritto di proprietà sulle singole unità immobiliari, previa dichiarazione dell’anteriorità della trascrizione dei rispettivi rogiti di acquisto rispetto alla domanda di risoluzione del contratto avanzata dagli attori; e) con sentenza n. 2249 in data 5 maggio-7 ottobre 1972 il Tribunale di Catania ha dichiarato risolto per inadempimento dei convenuti il contratto di vendita con appalto in data 2 settembre 1963, condannando i soccombenti al risarcimento del danno e alla restituzione del terreno edificabile con il fabbricato ivi realizzato, fatta eccezione per le unità immobiliari di proprietà di alcuni intervenuti, ai quali, per effetto dell’anteriorità della trascrizione del loro atto di compravendita, la risoluzione non poteva essere opposta; f) la Corte di Appello di Catania, con sentenza n. 5301 in data 27 novembre-20 dicembre 1975 (passata in giudicato), ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale, confermando, tuttavia, la statuizione relativa alla risoluzione del contratto di vendita con appalto, la quale, peraltro, non era stata gravata in sede di impugnazione; g) con ordinanza n. 029 in data 3 febbraio 2009 il Comune di Catania ha ordinato a G C di provvedere alla messa in sicurezza o alla demolizione dell’immobile; h) con nota in data 23 marzo 2009 G C ha rappresentato all’Amministrazione di non essere proprietaria dell’immobile; i) con nota n. 93175 in data 21 aprile 2009 il Comune ha riscontrato la nota dell’interessata, rappresentando che avrebbe valutato l’opportunità di revocare l’ordinanza che è stata indicata; l) con le ordinanze in questa sede impugnate il Comune ha intimato agli odierni ricorrenti quanto sopra indicato, nella loro qualità di eredi di E C, G C e V C.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) l’Amministrazione ha omesso di inviare la prescritta comunicazione di avvio del procedimento; b) il provvedimento non risulta adeguatamente motivato ed è stato adottato all’esito di una non esaustiva istruttoria; c) il contratto in data 2 settembre 1963 è stato risolto e, pertanto, gli odierni ricorrenti non sono proprietari dell’area e dell’immobile in questione.
Si sono costituiti in giudizio i controinteressati D S R e V L, chiedendo il rigetto del ricorso e osservando, in sintesi, quanto segue: a) nessuna delle obbligazioni contemplate nelle decisioni giurisdizionali è stata eseguita e, in particolare, non è mai intervenuta la restituzione del terreno e del fabbricato, sicché deve ragionevolmente presumersi che gli eredi di V C abbiano conservato per lunghissimo tempo la disponibilità giuridica e materiale di tali beni, esercitando un possesso ininterrotto; c) D S R e Vittorio Sciuti Russi hanno rinunciato all’eredità di G S - il primo con dichiarazione in data 21 marzo 1995 e il secondo con dichiarazione in data 16 maggio 1996 - ed hanno accettato con beneficio di inventario l’eredità di G S.
Il Comune di Catania, costituitosi in giudizio, ha versato in atti l’ordinanza n. 095 in data 13 agosto 2013 con cui i provvedimenti in questa sede impugnati sono stati revocati.
Con