TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-11-12, n. 202111714

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-11-12, n. 202111714
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111714
Data del deposito : 12 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/11/2021

N. 11714/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10054/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10054 del 2012, proposto da
G P, rappresentato e difeso dall'avvocato P E B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. B C in Roma, via Antonio Corseto, 29;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

della determina Prot. n. M_D

GMIL III

7^3^0364156 dell’1/10/2012, notificata in data 12/10/2012, con cui il Ministero della Difesa ha respinto la richiesta di rimborso delle spese legali, avanzata in data 27/3/2012, con la quale l'odierno ricorrente invitava e diffidava il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri a procedere alla liquidazione delle spese legali sostenute al fine di consentire l’esercizio del proprio diritto di difesa nel procedimento giurisdizionale innanzi al Consiglio di Stato n. 3703/96 R.G.,

nonché per la condanna

del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare e il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri alla liquidazione delle spese legali e delle competenze dovute dal ricorrente al sottoscritto difensore.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 settembre 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe G P ha impugnato il provvedimento dell’1.10.2012 con cui il Ministero della Difesa ha respinto la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute al fine di consentire l’esercizio del proprio diritto di difesa nel procedimento giurisdizionale innanzi al Consiglio di Stato n. 3703/96 R.G., chiedendo altresì la condanna del Ministero della Difesa alla liquidazione delle spese legali e delle competenze dovute dal ricorrente al proprio difensore.

Il ricorrente ha esposto che con atto prot. n. 1399 del 5.10.1991 era stato dispensato dal servizio permanente con decorrenza dal 17.9.1991 per "insufficiente rendimento e condotta in servizio";
tale provvedimento era stato impugnato dapprima innanzi al TAR Molise e quindi innanzi al Consiglio di Stato che, con sentenza n. 4758 del 14.9.2005, divenuta cosa giudicata, aveva accolto il gravame.

Nella sentenza il Consiglio di Stato aveva affermato che la sanzione disciplinare di "cessazione del sottoufficiale dal servizio continuativo per scarso rendimento o per inidoneità a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado", irrogata al Mar. P, non era annoverata dalla legge n. 599 del 1954 nel compendio delle sanzioni disciplinari, poiché la dispensa dal servizio per inidoneità di un sottoufficiale comportava un giudizio ampiamente discrezionale sul comportamento e sulle prestazioni del militare che avrebbe richiesto lo svolgimento del complesso iter procedurale previsto dall'art. 33 della l. 31/07/1954 n. 599, non rispettato nel caso di specie.

A seguito di tale sentenza, il Maresciallo P veniva reintegrato nel servizio con contestuale ricostruzione economica e giuridica della carriera.

Il ricorrente aveva quindi chiesto il rimborso delle spese legali relative al giudizio sostenuto e conclusosi con esito per lui favorevole ai sensi dell'art. 18 della l. n. 135/1997, secondo cui "le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato". Con il provvedimento impugnato il Ministero della Difesa aveva respinto l’istanza "per mancanza dei requisiti previsti dalla vigente normativa", operando quindi un generico richiamo alla normativa di riferimento.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 18 della l. n. 135/1997, eccesso di potere per difetto di presupposto, arbitrio, ingiustizia manifesta, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/90 ed eccesso di potere per insufficienza della motivazione.

Il ricorrente era stato ingiustamente accusato dal Comando di appartenenza per fatti inerenti a compiti e responsabilità dell'ufficio, ovvero "in conseguenza di fatti e atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali", e da tale accusa era stato pienamente assolto dal Consiglio di Stato, che aveva giudizialmente accertato l'assenza della sua responsabilità;
lo svolgimento dei fatti rientrava pertanto nella disciplina dettata dall'art. 18 ai fini della sua applicabilità al caso di specie.

A seguito dell'irrogazione della sanzione di dispensa dal servizio permanente, il ricorrente aveva instaurato un giudizio al fine di tutelare la propria posizione di pubblico dipendente, minata dall’addebito che rappresentava una diretta conseguenza dell'attività professionale svolta;
la norma richiedeva poi l’accertamento giudiziale di esclusione della responsabilità del soggetto coinvolto con sentenza o provvedimento, ma anche tale requisito veniva soddisfatto con la sentenza di accoglimento n. 4758/05 del Consiglio di Stato, a cui seguiva la reintegra nel servizio permanente ed effettivo.

Si è costituito il Ministero della Difesa resistendo al ricorso.

All’udienza di smaltimento dell’arretrato del 24 settembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato.

Il ricorrente ha chiesto il rimborso delle spese del giudizio di impugnazione della propria dispensa dal servizio “per scarso rendimento o per inidoneità a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado”, assumendo che tale fattispecie potesse rientrare nel disposto dell’art. 18 del d.l. 25.3.1997 n. 67, convertito con la legge 23.5.1997, n. 135, secondo il quale “Le spese legali relative a giudizi di responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato”.

Tale disposizione, espressione del fondamentale principio dell’ordinamento amministrativo, in base al quale è consentito all’Amministrazione di intervenire per contribuire alla difesa del suo dipendente nell’ambito di giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa individua, quale presupposto indefettibile per la sua applicabilità, che il giudizio di responsabilità sia stato promosso nei confronti del dipendente pubblico in conseguenza di fatti e atti connessi con l’espletamento del servizio o con l’assolvimento degli obblighi istituzionali.

Il giudizio instaurato dal ricorrente avverso il provvedimento di dispensa, tuttavia, costituisce fattispecie del tutto eterogenea rispetto a quella presa in considerazione dalla norma citata: non solo, infatti, la causa non è stata iniziata da terzi nei confronti del ricorrente, ma da quest’ultimo per impugnare il provvedimento emesso nei suoi confronti dall’Amministrazione sua datrice di lavoro, ma nemmeno si tratta di una causa avente ad oggetto la sua responsabilità civile, penale o amministrativa, concernendo piuttosto l’impugnazione dell’atto che ha comportato la cessazione dal servizio del dipendente.

Pertanto, la fattispecie esula completamente dall’ambito di applicazione della disciplina sopra riportata e dall’ipotesi di copertura da parte dell’Amministrazione degli esborsi subiti da parte del dipendente per le responsabilità assunte nell’espletamento del servizio.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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