TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-04-23, n. 200900999

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. III, sentenza 2009-04-23, n. 200900999
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 200900999
Data del deposito : 23 aprile 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01503/2008 REG.RIC.

N. 00999/2009 REG.SEN.

N. 01503/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1503 del 2008, proposto da:
Consorzio Caffariello, rappresentato e difeso dall'avv. F L, con domicilio eletto presso Luca De Feo in Bari, via Monte Grappa, 143;

contro

Comune di Bari in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. N M, con domicilio eletto presso N M in Bari, via Andrea Da Bari, 35;

per la esecuzione della SENTENZA N. 322/2008 T.A.R. PUGLIA BARI SEZ. I notificata in data 10.3.2008 e pronunciata su diniego di PdL;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15/01/2009 il dott. V M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato e depositato rispettivamente il 10 ed il 30 ottobre del 2008, il Consorzio Caffariello ha chiesto la esecuzione della sentenza Tar in epigrafe indicata che aveva annullato il diniego del Commissario ad acta espresso nella delibera n. 1 dell’8.3.2007. Questi , invero, non aveva considerato accettabile la impostazione del PdL presentato dal Consorzio che si fondava sul principio secondo cui le aree di rispetto poste a contorno della zona omogenea di tipo C1 del PRG di Bari avessero la stessa capacità edificatoria delle aree contermini.

Puntualizza l’attuale ricorrente che la decisione suddetta era stata appellata al CdS senza sospensione e che con atto notificato il 5 agosto 2008 il Comune di Bari era stato diffidato a dare esecuzione alla sentenza, senza che vi fosse riscontro alcuno.

Di qui il presente ricorso di cui è stata data formale comunicazione al Comune con nota racc.ta del 5 Nov. 2008.

DIRITTO

Il ricorso per l’esecuzione della sentenza all’esame non è (più) procedibile.

Invero il Comune di Bari, costituendosi, ha fatto presente e documentato di aver impugnato la sentenza dinanzi al CdS e di aver proposto istanza autonoma di sospensione della sua efficacia una volta intervenuta la richiesta di esecuzione della stessa da parte del Consorzio.

A sua volta i difensori del Consorzio con nota del 15.12.08 hanno chiesto la cancellazione del giudizio dal ruolo dell’udienza del 17.12. 08 (data di una precedente fissata udienza) a seguito dell’Ordinanza n. 6371 della IV Sezione del CdS del 2.12.08 che ha sospeso l’efficacia della sentenza impugnata.

A fronte di ciò, non è revocabile in dubbio che il gravame in questione con cui si chiede l’esecuzione della sentenza TAR n. 322/08 sia diventato improcedibile.

Quanto alle spese di giudizio si ravvisano motivi per disporne la loro compensazione.

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