TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-07-04, n. 202200576

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-07-04, n. 202200576
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200576
Data del deposito : 4 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/07/2022

N. 00576/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00240/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 240 del 2022, proposto da
Bagno Italia di U A &
C. s.a.s., rappresentata e difesa dagli avvocati P S e M F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Comune di Ameglia, rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di P C, rappresentato e difeso dall'avvocato M G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'ottemperanza

della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 547/2012, depositata in data 2.2.2012, passata in giudicato, nonché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 112, comma 3 C.P.A. per ottenere la condanna del Comune di Ameglia al risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ameglia e di P C;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2022 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la società Bagno Italia di U A &
C. s.a.s. agisce ex art. art. 112 ss. c.p.a. per l’ottemperanza della sentenza 2.2.2012, n. 547, con cui la sezione V del Consiglio di Stato, nel respingere gli appelli proposti, ha confermato la sentenza 7.3.2008, n. 380, con cui questo Tribunale, in accoglimento del ricorso del signor R U, padre del legale rappresentante della società ricorrente, aveva annullato la deliberazione del consiglio comunale di Ameglia n. 16 del 27/4/2004, avente ad oggetto la vendita di un terreno di proprietà comunale al sig. Cardamone Pasquale, in quanto effettuata a trattativa privata anziché con asta pubblica, in difetto dei necessari presupposti.

Lamenta che la deliberazione, a dispetto della sua illegittimità, venne portata ad esecuzione: il relativo contratto fu infatti sottoscritto il 28.6.2004, e il Tribunale della Spezia, con sentenza 20.5.2015, n. 442/2015, ha rigettato la domanda di annullamento del contratto proposta dal Comune di Ameglia, in quanto prescritta ex art. 1442 comma 3 cod. civ., per essere stata proposta oltre il quinto anno dalla stipulazione del contratto.

Chiede pertanto a questo Tribunale, in via principale, di ordinare al Comune di Ameglia di adottare gli atti – non meglio precisati - necessari per l’esecuzione della sentenza ottemperanda, e, in via subordinata, nell’ipotesi di accertata impossibilità di procedere all’esecuzione del giudicato, di condannare il Comune di Ameglia al risarcimento dei danni per equivalente subiti e subendi, fissando una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Ameglia e il signor P C, preliminarmente sollevando una lunga serie di eccezioni processuali, nel merito controdeducendo ed instando per la reiezione del ricorso.

All’udienza del 1° luglio 2022 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è palesemente inammissibile per difetto di legittimazione attiva.

In effetti, anche a voler prescindere dalla circostanza che una precedente azione di ottemperanza proposta dal signor R U era stata rinunciata, dirimente è il rilievo che odierna ricorrente in ottemperanza è soltanto la società Bagno Italia di U A &
C. s.a.s., avendo del resto il signor U A firmato la procura speciale solo in qualità di legale rappresentante/socio accomandatario della società: sennonché, la società attrice, costituita l’11 luglio 2019, non è stata (né poteva essere) parte nel giudizio conclusosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 547, né è erede o diretta avente causa del signor U R.

Donde l’inammissibilità del ricorso, che può essere proposto soltanto delle parti del giudizio definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta, o dai loro aventi causa.

Solo per completezza, si osserva che il signor Ullo e/o i suoi eredi ben avrebbero potuto, nell’inerzia del Comune, agire in via surrogatoria ex art. 9 D. Lgs. 18.8.2000, n. 267 per l’annullamento del contratto, dopo la sentenza 7.3.2008, n. 380 e prima del decorso del termine prescrizionale dalla stipulazione del contratto (28.6.2009), facendo valere l’azione spettante al solo Comune: ciò che, ex art. 30 comma 3 c.p.a., porterebbe comunque ad escludere il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l’ordinaria diligenza, anche attraverso l’esperimento degli strumenti di tutela previsti dall’ordinamento.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

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