TAR Palermo, sez. II, sentenza 2020-05-26, n. 202001088
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Pubblicato il 26/05/2020
N. 01088/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01714/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1714 del 2018, proposto da
A M S, rappresentata e difesa dall'avvocato I C M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio sito in Palermo, via E. Notarbartolo, 38;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;domicilio digitale: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;domicilio fisico: Palermo, via Villareale n. 6;
per l'ottemperanza
al decreto definitivo emesso dalla Corte d'Appello di Caltanissetta in data 26/6/2014 n. 754.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visto l’art. 84, comma 5, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in legge n. 27/2020;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2020 il cons. Nicola Maisano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 26 settembre 2018, e depositato lo stesso giorno, la ricorrente ha chiesto che venga disposta l’esecuzione del decreto indicato in epigrafe, divenuto definitivo, con la quale l’amministrazione intimata è stata condannata a pagare in suo favore la somma di €. 1.630,00, oltre interessi legali e spese processuali.
Ha quindi instaurato il presente procedimento affinché venga dichiarato l’obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione al decreto indicato in epigrafe, ed, in caso di ulteriore inadempienza, nominato commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio ed alla camera di consiglio del 22 maggio 2020 il ricorso è stato posto in decisione.
Osserva il Collegio che parte ricorrente ha ritualmente proposto il presente procedimento e che il titolo indicato in epigrafe, divenuto definitivo, risulta tutt’ora non eseguito dalla amministrazione intimata, né detta Amm.ne intimata, ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.
Sembra opportuno precisare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (v. Cons. Stato, sez. IV, 23 dicembre 2010, n. 9348;id., 6 maggio 2010, n. 2653;T.A.R. Sicilia, Palermo, sez, III, 10 ottobre 2011, n. 1770);
In particolare il decreto n. 754/14 emesso dalla Corte di Appello di Caltanissetta, per la cui esecuzione è causa, munito di formula esecutiva il 24 gennaio 2018, è pervenuto al Ministero resistente, presso la sua sede legale, lo stesso giorno, ed è divenuto definitivo come da attestazione della Cancelleria della Corte di Appello di Caltanissetta del 24 gennaio 2018.
Risulta quindi decorso il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e s.m.i., dalla data di ricezione da parte del Ministero, nella sua sede, del decreto di che trattasi in forma esecutiva, a quella di instaurazione del presente giudizio.
Dalla documentazione in atti, risulta anche ritualmente effettuata dal ricorrente la dichiarazione prevista dall’art. 5 sexies della legge n. 89/2001.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto, e, per l’effetto, va dichiarato l’obbligo del Ministero resistente di conformarsi al decreto di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme in forza dello stesso risultanti dovute, nel termine di giorni sessanta (60) dalla comunicazione in via amministrativa – o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore - della presente sentenza.
Per l’ipotesi d’inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta un Dirigente del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, designato dal Ragioniere Generale dello Stato affinché, su istanza dell’interessato, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di giorni sessanta (60).
Le spese del giudizio, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono, come di regola, la soccombenza.