TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-02-16, n. 202300496
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Testo completo
Pubblicato il 16/02/2023
N. 00496/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03015/2008 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3015 del 2008, proposto da
G R, rappresentato e difeso dall'avvocato E B, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Corso Italia 36;
contro
Assessorato Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste, Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Messina, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria in Catania, Via Ognina 149;
per la condanna
dell’Amministrazione intimata al risarcimento del danno.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2023 il dott. D B;
Viste le difese delle parti, come in atti o da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, in proprio e nella qualità di titolare della omonima azienda agricola e agrituristica, ha chiesto la condanna delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno subito per effetto della nota n. 7624/1999 dell’Assessore Regionale dell’Agricoltura e delle Foreste e del successivo provvedimento n. 5859 in data 14 marzo 2000 dell’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura di Messina, con cui sono stati revocati in capo all’interessato i nulla-osta per l’esercizio dell’attività agrituristica n. 23/1995 e n. 23-bis/1999.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) il ricorrente G R ha ottenuto il nulla-osta all’esercizio dell’attività agrituristica n. 23/1995 dall’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura di Messina in relazione ad un appezzamento di terreno di circa quattro ettari con annesso fabbricato rurale; b) all’interessato è stato anche rilasciato il nulla-osta integrativo n. 23-bis/1999, con cui sono state indicate le limitazioni all’esercizio dell’attività; c) occorre precisare che l’autorizzazione è stata ottenuta dal ricorrente ai sensi e per gli effetti dell’art. 230 c.c., quale familiare dell’imprenditore agricolo Barbagiovanni Gasparo Carmela, qualità attestata dall’autorizzazione comunale in data 13 ottobre 1995 cointestata ai comproprietari della società di fatto in agricoltura; d) in data 31 ottobre 1995 l’impresa familiare si è costituita in società giovanile in accomandita semplice, proponendosi di realizzare un complesso di turismo rurale con i fondi dell’imprenditoria giovanile POP, misura 1.1, a distanza di circa un chilometro dalla sede agrituristica, restando impregiudicato l’esercizio, in una sede diversa, di tale seconda attività; e) la proprietà e il possesso di ogni singolo lotto di terreno interessato dalla realizzazione del complesso agrituristico erano e sono di esclusiva pertinenza dei germani Rosella e della madre Barbara Giovanni, come risulta dal documento n. 012987 in data 4 giugno 1999 dell’Ispettorato Provinciale per l’Agricoltura di Messina; f) avendo i proprietari dei terreni l’intenzione di far subentrare la società giovanile in accomandita semplice nella sola gestione dei beni facenti parte dell’azienda agricola, con nota in data 30 agosto 1999 il legale rappresentante della società ha rappresentato all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Messina che in data 12 luglio 1999 la Camera di Commercio aveva provveduto all’iscrizione obbligatoria della nuova società in accomandita semplice presso la Sezione Speciale degli imprenditori agricoli e ha rappresentato che la nuova società sarebbe subentrata con decorrenza dal 19 febbraio 1996 in tutti i rapporti di diritto e di fatto posti in essere da G R nella veste di delegato alla gestione dell’azienda agricola, nonché di delegato, quale persona fisica, alla sezione agrituristica; g) pertanto, è stato richiesto all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di provvedere alla corretta intestazione del nulla-osta n. 23-bis in data 4 giugno 1999 - intestato a G R - in favore della R Agriturist S.a.s e, per l’effetto, a integrare la capacità ricettiva e di ospitalità prevista nel medesimo nulla-osta; h) è stato altresì rappresentato che i pagamenti relativi alle pratiche di finanziamento inoltrate da G R dovessero proseguire in favore della nuova società con quietanza del medesimo R nella qualità di