TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-04-27, n. 202102743

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-04-27, n. 202102743
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202102743
Data del deposito : 27 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/04/2021

N. 02743/2021 REG.PROV.COLL.

N. 05789/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5789 del 2015, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Rachelina Conte, con domicilio eletto presso lo studio RI AR in Napoli, via dei Fiorentini n.21;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz, 11;



per l'annullamento

del decreto del Prefetto di Caserta n.3020 del 2015 recante divieto di detenzione armi e munizioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 aprile 2021, tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams ai sensi delle vigenti disposizioni processuali emergenziali, la dott.ssa Maria Abbruzzese e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente impugnava l’atto con il quale la Prefettura di Caserta gli vietava di detenere armi, munizioni e materie esplodenti per effetto di ritenute cautele a tutela della sicurezza pubblica e della privata incolumità a seguito di querela sporta da altro soggetto.

In fatto, esponeva il ricorrente di essere titolare di licenza di porto d’armi a far data dal diciottesimo anno di età e di licenza di porto di fucile per uso caccia; senonché, con comunicazione di avvio del procedimento, la Questura di Caserta lo notiziava dell’intendimento di revocare la licenza di porto di fucile uso caccia, a seguito di querela sporta in data 14.7.2015 dal sig. -OMISSIS- (convivente della figlia di esso ricorrente) per i reati di cui agli artt. 581, 594 e 612 c.p., circostanza che avrebbe indotto il dubbio del venire meno del fondamentale requisito dell’affidabilità richiesto dal T.U.L.P.S.; nonostante le proposte deduzioni difensive, nelle quali il ricorrente rimarcava la sua assoluta estraneità ai fatti, che erano intercorsi tra il -OMISSIS- e alcuni parenti in visita (i signori -OMISSIS- senza alcun comportamento aggressivo posto in essere da esso ricorrente, l’Amministrazione emanava l’impugnato divieto, per effetto del quale il ricorrente si vedeva costretto a cedere le armi fino a quel momento regolarmente detenute.

Da qui il ricorso che deduce

1) Violazione di elegge: artt. 39 e 4 R.D. 773/1931; Violazione art. 13 legge 241/90 ed art. 6 legge 152/1975, eccesso di potere per carenza di motivazione; illogicità della motivazione: la discrezionalità di cui gode l’Amministrazione deve poggiare su circostanze oggettive ed essere esplicitata in adeguata e puntuale motivazione, non riducibile al mero richiamo alla denuncia sporta dal convivente della figlia, derivante da ordinaria conflittualità che

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