TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-02-13, n. 200900299

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2009-02-13, n. 200900299
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 200900299
Data del deposito : 13 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02583/2006 REG.RIC.

N. 00299/2009 REG.SEN.

N. 02583/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2583 del 2006, proposto da:
M G, rappresentato e difeso dall'avv. C T, presso il cui studio in Catania, via della Scogliera, 1, è domiciliato;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministero della Difesa-Direzione Generale per Personale Militare prot. n. M-D/GMIL-03-II/5/6/2006/58151 del 3.07.2006, con il quale è stata rigettata l’istanza del 12.06.2006 di valutazione ai fini dell’avanzamento nel Ruolo d’onore;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23/10/2008 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, inquadrato nel ruolo ad esaurimento, ha prestato servizio quale ufficiale della Marina Militare, con il grado, al momento del congedo per limiti di età (8.09.1990), di Capitano di Vascello in s.p.e.. Con decorrenza 24.09.03 è stato iscritto nel Ruolo d’onore previsto dall’art.116 L.10.04.1954 n.113 per effetto di una patologia infartuale, che aveva determinato in precedenza (aprile 1996) il suo collocamento in congedo assoluto.

Con istanza del 28.04.06 ha richiesto al Ministero qui intimato di essere valutato per l’eventuale avanzamento al grado o ai gradi superiori in applicazione analogica delle disposizioni dettate per gli ufficiali provenienti dal ruolo normale ed iscritti nel Ruolo d’onore.

Con il provvedimento in questa sede avversato il Ministero ha denegato la possibilità di qualsiasi valutazione di avanzamento nel Ruolo d’onore, essendo “l’avanzamento degli Ufficiali iscritti nel Ruolo D’Onore … tuttora regolato dall’art.120 della L.n.1137/1955… secondo cui gli stessi non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono…”.

Avverso tale diniego, che il ricorrente riconosce meramente applicativo delle disposizioni di legge vigenti, propone la censura di “Violazione dell’art. 3 e 97 della Costituzione- Eccesso di potere per disparità di trattamento”, così sollevando questione di legittimità costituzionale dell’art.120 della L. n.1137/12.11.1955, nel testo sostituito dall’articolo unico della legge 16.10.1964 n.1148, nella parte in cui prevede che gli ufficiali iscritti nel Ruolo d’onore non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono, e instando in conseguenza per la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale.

Il Ministero della Difesa non ha provveduto a costituirsi in giudizio.

Alla pubblica udienza del 23.10.2008 la causa è stata assegnata a sentenza.

Si può prescindere dall’esame dell’argomento pregiudiziale sulla ammissibilità o meno del ricorso in ordine alla natura probabilmente confermativa dell’atto impugnato rispetto al “dispaccio” ivi menzionato, stante la palese infondatezza della impugnativa in relazione alla sollevata questione di illegittimità costituzionale.

L’art.120 della L. n.1137/1955 prevede, al terzultimo comma, che gli ufficiali iscritti nel Ruolo d’onore (istituito dall’art.116 L. n.10.04.1954 n.113 ), e cioè quelli che sono stati riconosciuti permanentemente inabili al servizio militare, “non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono”.

Per il ruolo ad esaurimento l’art. 12, 3° comma, della L.27.12.1990 n.404 prescrive che “il grado di vertice per i predetti ruoli…. è quello di tenente colonnello o corrispondente”, e cioè nel caso quello, appunto corrispondente, di capitano di vascello(cfr tab.A allegata alla predetta legge).

Ciò posto, sembra al Collegio che la normativa recata dall’art.120 L.n.1137/1955 non violi il principio costituzionale di eguaglianza né sia in sé irragionevole.

Invero rientra nella discrezionalità del legislatore il disciplinare in maniera differente situazioni non omogenee.

Nel caso, il legislatore nel porre il limite di avanzamento per gli ufficiali iscritti nel Ruolo d’onore, rispetto a quelli inseriti nel ruolo ordinario, ha valutato evidentemente e ragionevolmente le condizioni di inabilità fisica presupposte e la circostanza, non irrilevante, che “gli ufficiali del Ruolo d’onore possono essere richiamati in servizio… per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto”(art.116, u.c., L. n.113/1954).

Peraltro gli artt. da 101 a 119 della L. n.1137/1955 disciplinano in maniera differente l’avanzamento di numerose categorie di ufficiali sulla scorta, certamente, delle caratteristiche proprie di ogni singola categoria e dell’arma di appartenenza.

In conclusione la sollevata questione di illegittimità costituzionale appare in modo manifesto infondata, per cui il ricorso va rigettato.

Non si provvede sulle spese di giudizio in quanto il Ministero intimato non ha provveduto a costituirsi in giudizio.

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