TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-02-22, n. 201900289

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2019-02-22, n. 201900289
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201900289
Data del deposito : 22 febbraio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2019

N. 00289/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00775/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 775 del 2018, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);



contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore , non costituito;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita;



per l’esecuzione

del giudicato formatosi sulla -OMISSIS- del Tribunale di Foggia, Sez. Lavoro, depositata in data -OMISSIS-, che condannava il Ministero della Salute alla corresponsione in favore della ricorrente dell’indennizzo una tantum di cui alla legge n. 210/1992, relativo alla seconda categoria della Tabella A, punto 15, del d.P.R. n. 834/1981, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino all’effettivo soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali liquidate in complessivi-OMISSIS-, oltre accessori;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2018 l’Avv. Donatella Testini e udito l’avv. Francesco Bovio, su delega dell'avv. M T;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza la parte ricorrente ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza, meglio indicata in epigrafe, con la conseguente condanna del Ministero della Salute al pagamento di tutte le somme ivi liquidate, comprese le spese legali, in quanto non distratte.

Tale sentenza è stata notificata con formula esecutiva al Ministero della Salute ed è decorso infruttuosamente altresì l’ulteriore termine, pari a 120 giorni, previsto dall’art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Nella specie, non risulta l’adempimento al giudicato.

In definitiva, ricorrono tutti i requisiti, anche di rito, per l’accoglimento del ricorso; va quindi ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe e, dunque, di pagare le somme ivi liquidate in favore della ricorrente, oltre i relativi interessi legali e rivalutazione, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione.

Per il caso di ulteriore inadempimento del Ministero della Salute, il Collegio nomina sin d’ora, quale commissario ad acta , il Direttore generale della Direzione generale dei dispositivi medici, del servizio farmaceutico e della sicurezza delle cure del Ministero della Salute, con facoltà di delega, il quale (senza maturare alcun diritto

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