TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2024-03-01, n. 202400319
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2024
N. 00319/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2023, proposto da:
Ecosud, in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura C.I.G. 990422268C, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossana Vaccarisi, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cassano allo Ionio, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Cavalcanti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, via E. Cristofaro 57;
per l'annullamento
della procedura di gara indetta per l’affidamento dei servizi di igiene urbana e territoriale per un periodo di cinque anni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cassano Allo Ionio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. Arturo Levato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Eco Sud chiede l’annullamento del bando e di tutti i documenti della selezione pubblica indetta il 26.06.2023 dal Comune di Cassano allo Ionio per l’affidamento del contratto relativo ai servizi di igiene urbana e territoriale per un periodo di cinque anni, con un importo di quindici milioni di euro, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La ricorrente espone che la gara è stata indetta sei mesi prima della scadenza della gestione del servizio, prevista per dicembre 2023, al fine di evitare che la procedura fosse sottoposta al regime giuridico del nuovo codice degli appalti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023, vigente dall’1.07.2023.
Il Comune di Cassano si sarebbe pertanto illegittimamente determinato ad avviare in proprio la procedura, predisponendo gli atti di gara mediante un maldestro copia e incolla della precedente lex specialis , non possedendo l’Ente, secondo le deduzioni dell’esponente, le professionalità per un’adeguata valutazione dell’offerta tecnica e quindi del progetto di raccolta con il dimensionamento della forza lavoro, delle attrezzature, della loro qualità e dell’utilizzo delle nuove tecnologie per la gestione delle isole ecologiche mobili e dei sistemi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Con una serie di censure ad avviso della deducente: il Comune sarebbe privo della qualificazione di stazione appaltante necessaria per un appalto di servizi sopra soglia; il costo della manodopera, pari a circa il 76% dell’intero appalto, sarebbe calcolato con gli importi delle tabelle ministeriali del 2019, a fronte di quelle vigenti del 2022, per il personale F.I.S.E. Assoambiente e con gli importi delle tabelle ministeriali del 2013 per il personale Multiservizi; il costo della manodopera sarebbe stato calcolato con la previsione di 6 unità part-time, mentre il disciplinare di gara impone che tutto il personale venga assunto con contratto full-time; il costo delle 30 unità di personale stagionale sarebbe stato calcolato per tre mesi lavorati, mentre il disciplinare impone il servizio aggiuntivo stagionale per quattro mesi; il numero dei dipendenti è indicato in 43 per il servizio di raccolta ed in 6 per il servizio di manutenzione del verde, a fronte delle 61 unità per il servizio di raccolta e delle 10 unità in forza per la manutenzione del verde, attualmente in forza ed aventi diritto all’applicazione della clausola sociale; i costi ed il numero delle attrezzature e degli automezzi sarebbero errati e scollegati dalle reali necessità dell’appalto; non risulterebbero considerati i costi per il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti, i costi per lo smaltimento dei rifiuti biodegradabili provenienti dalla attività di manutenzione del verde pubblico; sarebbe stata imposta una clausola illegittimamente aleatoria, relativa ai costi di gestione del rifiuto secco indifferenziato.
La deducente prospetta quindi l’illegittimità degli atti di gara per violazione degli artt. 23, 37, 38, 95, 97 D. Lgs. n. 50/2016, artt. 62, 63 D. Lgs. n. 36/2023, art. 52 D.L. n. 77/2021, incompetenza, vizio di eccesso di potere.
2. Si è costituito il Comune di Cassano allo Ionio, che ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e confutato le censure, concludendo per il rigetto del gravame.
3. Con ordinanza n. 377/2023, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela