TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-05-04, n. 202301498
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Testo completo
Pubblicato il 04/05/2023
N. 01498/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01657/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1657 del 2022, proposto da
Ecos S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Impianti Srr Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio, in Palermo, via T. Tasso n. 4;
Tek.R.A. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Fabio Costalunga, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del 21.09.2022, con cui la Impianti srr ATO4 CL SUD ha denegato alla Società odierna ricorrente i documenti richiesti con l’istanza di accesso formulata in data 05/09/2022;
- del silenzio serbato dalla TEKRA s.r.l. a fronte della medesima istanza di accesso formulata in data 05/09/2022;
nonché per l’emanazione nei confronti della Impianti srr ATO4 CL SUD e la TEKRA srl, di un ordine di esibizione avente ad oggetto la documentazione richiesta dalla società ricorrente con l'istanza di accesso di che trattasi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Impianti Srr Ato 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l. e della Tek.R.A. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 gennaio 2023 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Con ricorso notificato in data 21.10.2022 e depositato in data 24.10.2022, ESOS s.r.l., società che opera nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani - premesso di avere partecipato al Bando di concorso indetto dalla Società per la Regolamentazione del servizio di gestione dei Rifiuti ATO n. 4 Caltanissetta provincia sud (SRR), per l’affidamento del “Servizio interinale di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni della SRR ATO4 ‘Caltanissetta provincia sud’ per anni 1 (uno), suddiviso in quattro lotti funzionali” e di essere risultata aggiudicataria per il lotto 2 e il lotto 4 - ha impugnato la nota del 21.09.2022 della Impianti SRR ATO4 CL SUD, con cui è stata rigettata la sua istanza del 05/09/2022 di accesso ex art 25 l. 241/1990 o in subordine ex art. 5 d.lgs. 33/2013, avente ad oggetto i seguenti atti:
1. Elenco degli operatori economici che si sono succeduti nella gestione del servizio di raccolta rifiuti nel periodo dal gennaio 2021 fino ad oggi;
2. Elenco con nominativi, dati anagrafici ed inquadramento dei dipendenti che a partire dal gennaio 2021 impiegati a qualsiasi titolo e con qualsiasi mansione nell’esecuzione del servizio;
3. Verbale dell'Assemblea dei soci della SRR delle sedute del 25 marzo 2021 e 14 aprile 2021 e relative delibere, con cui è stata approvata la proposta di affidare il servizio interinale di spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all’interno dei Comuni della “SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud”, alla società in house Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud S.r.l.;
4. Delibere del Consiglio di Amministrazione della SRR approvate nelle sedute del 20 aprile 2020 e 21 aprile 2021, con cui si è preso atto delle predette Deliberazioni assembleari, impartendo alla società controllata Impianti s.r.l. le direttive per l’avvio graduale del servizio in house;
5. Nota inviata dalla Impianti SRR ato 4 caltanissetta provincia sud s.r.l. al Comune di Sommatino ed assunta al prot. gen. del Comune di Sommatino al n° 15337 del 30.12.2021 con la quale la Impianti SRR ATO 4 Caltanissetta Provincia Sud s.r.l. fa presente che per problemi legati al passaggio dei dipendenti dalla TEKRA alla nuova Società di gestione del servizio di che trattasi, la consegna del Servizio avverrà dopo il 10 gennaio 2022 e comunque entro il 31/01/2022;
6. Il Computo Metrico Estimativo della gestione.
Deduce in punto di fatto che:
- il bando e il disciplinare di gara recano la clausola sociale che impone che “[…] l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81” ;
- nonostante la stipula dei relativi contratti di appalto, di cui è parte integrante ed essenziale il capitolato che disponeva l’esigenza di n.66 operatori, ed il fatto che le unità occupate presso il precedente aggiudicatario, come risultante dagli atti, fossero parimenti n. 66, l’attività della ricorrente non è stata mai avviata, a fronte della pretesa delle rappresentanze sindacali affinché fossero riassunti tutti gli 87 dipendenti della aggiudicatrice uscente, con sensibile aumento del costo del servizio;
- successivamente, il Presidente del CdA della SRR Ato 4, con determina n. 1 del 2.02.2021, ha disposto la risoluzione del contratto normativo del 7.07.2020, che ha condotto alla consequenziale risoluzione dei singoli contratti attuativi di appalto stipulati con i singoli Comuni;
- la bontà della risoluzione autoritativa per inadempimento disposta dalla resistente amministrazione è attualmente al vaglio del giudice civile.
Lamenta che il diniego all’accesso opposto da Impianti SRR con la nota del 21 settembre 2022, si fonderebbe in maniera illegittima sui seguenti assunti:
1) la Impianti SRR “è subentrata nella gestione del servizio di raccolta, trasporto e conferimento rifiuti in tutti i comuni della SRR, ad eccezione dei comuni di Gela e Piazza Armerina”;
2) “non ha mai avuto rapporti con Codesta Spett.le Società Ecos srl”;
3) “ha riorganizzato il servizio secondo le mutate esigenze dei Comuni, essendo una società in house”;
4) l’istanza di accesso riguarderebbe “dati sensibili che non possono essere divulgati (elenco nominativi dipendenti, computo metrico del servizio e nota interna di corrispondenza con il Comune di Sommatino)”.
La ricorrente, oltre a contestare le ragioni del diniego, evidenzia che:
- l’istanza di accesso non si qualificava unicamente quale accesso documentale difensivo di cui agli artt. 22 e ss. l. 241/1990 ma anche quale accesso civico, disciplinato dagli artt. 5 e ss. D.lgs. 33/2013;
- le stesse considerazioni esposte in relazione alla Impianti SRR risultano pienamente sovrapponibili alla Tekra s.r.l., ossia la società che gestiva il servizio già prima dell’aggiudicazione disposta in favore della ECOS s.r.l., e che ha continuato tale gestione fino agli inizi del 2022, ossia fino al momento della costituzione della Impianti SRR, società in house. Trattandosi di società privata che per il periodo di interesse si è trovata a svolgere un servizio pubblico, sarebbe tenuta rendere ostensibili i documenti relativi alla esecuzione del servizio, come quelli richiesti con l’istanza di accesso più volte richiamata.
2. - Per resistere al ricorso, si è costituita la Impianti SRR ATO4, eccependo che:
- le informazioni e i documenti richiesti con l’istanza di accesso del 5.09.2022 erano già disponibili in alcuni verbali delle sedute del Consiglio di amministrazione della